Riparto di coassicurazione indiretta: casi particolari

Riparto di coassicurazione indiretta: casi particolari

L’esistenza di più contratti sullo stesso rischio comporta la necessità di eseguire il cosiddetto “riparto”.

La questione è spesso spinosa e di non semplice applicazione.

Il riparto consente agli assicuratori di ridurre la propria esposizione a seguito di un danno, in ossequio al disposto del III comma dell’art. 1910 cod. civ. che recita:

nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Il danneggiato, cioè, non può percepire un indennizzo superiore al danno subito (per evitare un illecito arricchimento).

Al contempo uno dei principi basilari su cui si fonda il riparto è che l’indennizzo globalmente percepito dall’Assicurato non può mai essere ridotto per effetto del riparto stesso.

In particolare, è totalmente scorretta l’applicazione di eventuali limiti di risarcimento percentuali alle somme già ripartite. Ad esempio, se una polizza prevede un’indennità aggiuntiva (o un limite di risarcimento) in percentuale sull’indennizzo, occorrerà – come sempre – stimare il danno considerando le polizze a sé stanti (quindi calcolando la percentuale sulla somma ante riparto).

Se l’indennità aggiuntiva è presente in entrambe le polizze, potrà essere eventualmente ripartita; diversamente se fosse presente in un solo contratto si dovrà considerare la somma inizialmente calcolata, anche se – a seguito del riparto – l’indennizzo base dovesse diminuire.

In tal modo apparentemente residuerebbe una percentuale superiore al dovuto, ma in realtà ne deriverebbe comunque un risparmio per l’Assicuratore, senza arrecare danno all’Assicurato.

E’ da ben valutare anche la questione di due polizze che operano in modo diverso per la clausola valore a nuovo.

In particolare, se un contratto liquida il valore a nuovo indipendentemente dall’avvenuto rimpiazzo/ricostruzione, mentre l’altro liquida il supplemento di indennità solo dopo l’ultimazione delle opere di ripristino, come si può ripartire il danno?

Il danno effettivo può essere ripartito tra i due Assicuratori, in proporzione ai rispettivi contratti. Il supplemento di indennità invece non può essere immediatamente ripartito: ciascun Assicuratore è tenuto ad erogarlo come previsto dalla rispettiva polizza; la ripartizione potrà avvenire solo dopo l’avvenuto rimpiazzo/ricostruzione, allorché scatterà l’obbligazione (e conseguentemente la possibilità di riparto) anche per l’altro Assicuratore. Non si avrà pertanto un’integrazione di indennizzo (già erogato totalmente) verso l’Assicurato, ma solo un conguaglio/rimborso tra Assicuratori.

In proposito ricordo l’ultimo paragrafo del già citato III comma dell’art. 1910 cod.civ. che recita:

L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Viene concesso all’Assicurato il diritto di chiedere l’indennizzo ad un solo Assicuratore, lasciando a questi il diritto di recuperare dagli altri Assicuratori le somme eventualmente dovute in forza dei diversi contratti e degli eventuali riparti.

Ciò che è importante, ma che spesso viene dimenticato, è che l’esistenza di più contratti non può e non deve comportare un danno per l’Assicurato, sia in termini di indennizzo, sia in termini di adempimenti per far valere i propri diritti derivanti dalle singole polizze.

Di fatto la ripartizione degli indennizzi è questione che riguarda gli Assicuratori e non può diventare motivo di ritardo nella definizione del sinistro.

I concetti espressi sono ben noti e consolidati, ma alcuni periti, soprattutto le giovani leve ed i nuovi soci (e non), devono acquisirli per evitare di incorrere in errori clamorosi che – purtroppo – ogni tanto capitano.