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Tag: AIPAI

Cyber Risk – III° Capitolo

Giugno 2019: riapriamo la finestra sul settore della Cyber Insurance, già oggetto di due precedenti articoli di questa newsletter, per aggiornarci sullo stato di avanzamento del settore.

Il tema è sempre attuale, sia per settore IT (con la sempre maggiore necessità di proteggere sistemi e informazioni di proprietà e di terzi), sia in ambito legale, con la scadenza e la conseguente applicazione del GDPR (25 maggio 2018) come recepimento delle direttive Europee sulla privacy e la nascita di nuove figure apicali come il DPO (Data Protection Officier).

Certamente anche il settore assicurativo è stato, è e sarà sempre più interessato e coinvolto dal panorama economico che si sta sviluppando nel settore, ma l’evoluzione del mercato assicurativo, almeno in Italia (e non solo) non è direttamente proporzionata all’interesse destato dal tema o al volume degli attacchi registrati o denunciati nel mondo.

Tanta strada è ancora da fare.

Dopo una timida partenza che ha coinvolto esclusivamente istituti di credito e le grandi realtà utility e produttive prevalentemente multinazionali o con asset di riferimento in paesi europei o americani, la sensibilità alla sicurezza informatica sta lentamente e inesorabilmente propagandosi, verosimilmente proprio in conseguenza all’aumentare e diffondersi degli attacchi, tentati e riusciti oltre che dei rischi sanzionatori da parte dell’attività Garante.

Tra i tanti documenti di approfondimento, il report Symantec 2019, illustra in modo chiaro e sintetico una situazione in decisa evoluzione:

  • +56% attacchi web
  • + 33% Mobile Ransomware
  • +78% attacchi a supply chain
  • +1000% malicious powershell script

Un incremento costante che non solo coinvolge numericamente sempre più realtà, ma rappresenta al contempo anche un’evoluzione delle metodologie di attacco, e dei target di interesse.

E siamo ancora solo all’inizio…

 

Ma non disperiamo, parallelamente all’aumento degli atti criminosi, stiamo assistendo alla nascita di innumerevoli soluzioni, sistemi più o meno tecnici e di governance volti a proteggere e migliorare la sicurezza IT delle infrastrutture aziendali.

Certo si tratta di investimenti, e costi ulteriori che devono essere ben ponderati, ma che diventeranno sempre più necessari per garantire non solo la necessaria business continuity, ma anche per salvaguardare la vita economica e reputazionale di qualsiasi realtà, dalla grande produzione, ai servizi, ma anche la sanità e la logistica. Impossibile poi trascurare i risvolti e le necessità per i rischi emergenti dalla evoluzione digitale dei processi produttivi (Industria 4.0) del settore automotive e dei trasporti in generale, e l’evoluzione delle città a smart-city che producono e produrranno una sempre crescente interconnessione al World Wide Web ed ai problemi ad esso connessi.

È dunque sempre crescente la necessità di fornirsi di sistemi che possano ridurre il rischio derivante da attacchi cyber ed in quest’ottica dovrà necessariamente rientrare anche la stipula di una polizza assicurativa a protezione del rischio cyber diretto e delle responsabilità derivanti nei confronti dei terzi.

Ma come anticipato, almeno in Italia la penetrazione del mercato da parte dei prodotti assicurativi dedicati, è certamente inferiore rispetto a quella di altre soluzioni informatiche o a quella di adeguamento delle policy comportamentali dei dipendenti.

Quali sono i principali motivi che rallentano la diffusione massiva dei prodotti assicurativi come maggior tutela nei casi di attacchi informatici?

Alcune risposte ci vengono fornite dall’analisi di CBInsight secondo cui ad esempio Munich Re stima che il volume di mercato per l’assicurazione cibernetica crescerà nel mondo fino a  9 miliardi di dollari entro il 2020 – più del doppio del valore per il 2017, crescita guidata da una maggiore necessità/sensibilità del cliente finale, conseguente all’aumento del rischio di attacco, come anche delle stringenti normative a tutela della privacy.

Aon Benfield (sempre dal report CB) ha identificato che 20 dei 170 principali produttori di polizze cyber, nel 2016 costituivano l’87,3% del totale dei premi assicurativi per gli assicuratori statunitensi. Molte compagnie di assicurazione rimangono scettiche, o quantomeno si muovono a passo lento nel settore, caratterizzato da tecnicismi altamente specifici, e dall’assenza di storicità e statistiche a medio termine anche in virtù del mancato obbligo di denuncia (introdotto invece dal GDPR).

Alla riunione annuale del Berkshire Hathaway nel maggio 2018, Warren Buffett ha detto al riguardo delle polizze cyber: “non penso che né noi né nessun altro sappia davvero cosa sta assicurando quando sottoscrive un contratto cyber. Noi non vogliamo essere pionieri di questo settore”.

Questa frase rappresenta e contestualizza in modo cristallino il sentiment generale del settore, quantomeno in Italia, dove i prodotti sono spesso omologati o di derivazione di grandi riassicuratori (proprio perché il ramo vede al momento una grande quota di trasferimento di rischio proprio ai riassicuratori), con poca possibilità di customizzazione e di diversificazione del mercato.

Per garantire dunque una crescita “protetta” del mercato che possa produrre risultati economici favorevoli sia per i clienti che per gli assicuratori, le Compagnie stanno allora volgendo lo sguardo agli strumenti tecnologici che il mercato inizia a proporre come supporto e/o garanzia a diversi livelli della protezione della rete informatica assicurata.

Oggi, nel mondo i fornitori stanno assistendo le Compagnie fornendo principalmente consulenza, strumenti per la selezione dei rischi guidata dai dati e da una stima economica dell’impatto dei rischi informatici a livello aziendale e di portafoglio.

In Italia invece al momento la fase assuntiva, è prevalentemente lasciata alla redazione di questionario specifico, e in alcuni casi viene proposta all’assicurato a possibilità di utilizzare strumenti di incident managment o semplice monitoraggio post evento, al fine di avere prezzi o condizioni vantaggiose alla stipula.

Rimandiamo ad un prossimo approfondimento l’analisi degli strumenti e loro valutazione.

Personalmente ritengo più efficace un approccio volto alla selezione del rischio ed alla sua diagnosi predittiva, in modo da poter garantire ai sottoscrittori una migliore conoscenza dei rischi ed una maggiore tutela degli asset.

Certamente in entrambi i casi il mondo IT dovrà convincere quello assicurativo della bontà delle soluzioni che possano portare all’ottenimento di un buon andamento del ramo.

Quindi certamente un ostacolo alla crescita è la mancanza di storicità del settore, che si sta lentamente costruendo sulla base delle informazioni dei paesi in cui il settore è già evoluto (USA in primis), ma ritengo che preponderante sia ancora la necessità di interconnettere il processo assuntivo, prima che quello indennitario o risarcitorio della polizza con i sistemi tecnologici di supporto.

Non trascurabile poi come ostacolo alla diffusione della cyber insurance, come l’insieme di uno o più strumenti (oltre il contratto assicurativo) comportino un costo decisamente maggiore rispetto ad altri settori in cui la polizza è strumento necessario e spesso ritenuto sufficiente. Chi dovrà sostenere i costi, che per i supporti tecnici ai contratti assicurativi, le Compagnie o i clienti finali reali beneficiari di un sistema composto a garantire una protezione efficace del proprio business.

Torna dunque nuovamente nodale l’aspetto economico, ed in particolare il valore dello strumento assicurativo in funzione del premio da parametrare necessariamente ai vantaggi tecnici e di salvaguardia permessi. Il mercato si divide sostanzialmente in due, chi propone polizze a basso costo, smart, con coperture limitate (limitatissime in alcuni casi) senza utilizzo di strumenti di supporto e chi invece propone polizze taylor made o comunque customizzate, che utilizzano ma solo in alcuni casi sistemi informatici di supporto e che rispondono probabilmente meglio alle reali necessità del mercato.

Certamente saranno necessarie evoluzioni, cambiamento e nuovi approcci sia tecnici che assicurativi per un settore certamente interessante ma anche altamente specialistico.

Alla prossima, dunque, per continuare a monitorare le evoluzioni del mercato.

Stay tuned.

Bibliografia: Symentec ISTR 2019, report CBInsight

Corso sulle Competenze Relazionali Evolute

Doppiatore per diletto e per divertimento… sarà il nostro formatore Life Skills.
Confederazione Periti Uniti, con il supporto di Cineas, organizza per i propri associati il corso “Competenze Relazionali Evolute”.

Confederazione Periti Uniti (CPU), sotto la Presidenza di Pietro Adorni, ha fortemente voluto e promosso un progetto formativo destinato a tutti i periti associati, sulle “Competenze Relazionali Evolute”, argomento particolarmente sentìto dalle Compagnie Assicuratrici Mandanti, che in più occasioni hanno evidenziato alla categoria l’importanza e necessità di disporre di un corpo peritale formato e competente anche sul fronte delle Life Skills.

Con l’aiuto di Cineas, Pietro Adorni e il sottoscritto hanno molto lavorato per l’impostazione e la stesura di un programma in grado di conciliare l’importanza di strutturare contenuti idonei ad una formazione indirizzata a professionisti anche evoluti e di notevole esperienza, con la necessità di concentrare il tutto in un tempo compatibile con i notevoli impegni professionali della categoria.

La sfida era quella di racchiudere e trattare in maniera sufficientemente completa ed efficace gli argomenti essenziali a poter avere una panoramica esaustiva della materia, all’interno di un corso della durata di una giornata (8 ore), replicato in più edizioni al fine di coprire le principali aree del territorio nazionale.

Augurandoci di essere riusciti nell’intento, Vi presentiamo oggi, nelle sue linee principali, il corso scaturito da questo importante lavoro, per il quale – con il prezioso aiuto di Cineas – è stato individuato un unico docente che gestirà i diversi temi trattati, al quale è stato affidato il compito di rendere le 8 ore in aula efficaci, interessanti, esaurienti.

Si tratta di Leonardo Alberti, consulente e formatore manageriale. È persona aperta al dialogo, al confronto, alla novità. Personalmente, mi ha incuriosito il fatto che, per diletto e divertimento, il Dr. Alberti fa anche il doppiatore. Un’ulteriore dimostrazione della sua poliedricità e apertura mentale. Per quanto riguarda la nostra categoria, di cui gli abbiamo illustrato caratteristiche e peculiarità, si è mostrato sensibile e disponibile nei confronti delle esigenze relazionali e di comunicazione tipiche della classe peritale; esigenze sulle quali sono stati focalizzati e calibrati gli argomenti da trattare. Nella giornata di esordio del corso (il prossimo 2 Ottobre a Milano), affiancheremo Leonardo Alberti nel suo debutto in questa esperienza.

Il corso è attualmente previsto in 6 edizioni (come detto, identiche fra loro e tutte della durata di una giornata), secondo il seguente calendario:

2 Ottobre 2019 – Politecnico di Milano

3 Ottobre 2019 – Politecnico di Milano

17 Ottobre 2019 – Roma, sede da definire

24 Ottobre 2019 – Bologna, sede da definire

31 Ottobre 2019 – Torino, sede da definire

07 Novembre 2019 – Politecnico di Milano

Trattandosi di un progetto fortemente interattivo, per necessità di efficacia didattica i discenti di ogni corso non potranno essere più di 35. Essendo prevista una notevole affluenza di iscrizioni, è possibile che le 6 edizioni attualmente in calendario (complessivamente in grado di accogliere un massimo di 210 partecipanti) non siano sufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli interessati. Qualora – come probabile – le domande di iscrizione al corso giungano in numero superiore, è sin d’ora prevista la possibilità di organizzare con Cineas ulteriori 3 edizioni, fra Febbraio e Marzo 2020, in sedi da definire anche in funzione della provenienza dei richiedenti.

Per quanto concerne il programma dei contenuti che saranno trattati durante il corso, dovendo concentrare in sole 8 ore i temi essenziali e fondamentali a poter fornire al discente una panoramica esaustiva della materia, si è ritenuto opportuno – come accennato – focalizzare l’attenzione sugli argomenti di maggior rilevanza, attinenza e interesse per la professione peritale.

Il corso verterà quindi su:
– analisi degli scenari e processi decisionali; la capacità di adattarsi al continuo cambiamento
– modelli per la gestione efficace della relazione interpersonale; il raggiungimento dell’accordo con l’interlocutore come obiettivo comune
– l’apertura all’ascolto: la capacità di ascoltare, per scoprire le esigenze degli interlocutori
– tecniche di comunicazione efficace: la comunicazione scritta (formalizzazione dei doveri delle Parti senza aggressività); l’uso del “NO” consapevole e costruttivo; l’impiego della comunicazione paraverbale, nelle conversazioni verbali da remoto (contatto telefonico) e nella relazione diretta
– la capacità di negoziazione e l’importanza del confronto costruttivo; strumenti di negoziazione efficace.

Per quanto concerne i costi, il corso viene sostanzialmente offerto da CPU a tutti i propri associati, ai quali è richiesto unicamente un contributo simbolico di partecipazione di soli € 50,00/cad.

Riteniamo che questo progetto formativo rappresenti una grande opportunità di crescita per la categoria peritale: sia per la struttura del corso, che ne rende agevole e non impegnativa la fruizione (durata di una sola giornata, più appuntamenti sul territorio, costi sostanzialmente nulli per il partecipante), che soprattutto per l’importanza dei temi trattati, attentamente selezionati e calibrati da CPU anche nella volontà di aderire e rispondere in maniera concreta alle richieste delle Compagnie Assicuratrici Mandanti, che hanno particolarmente a cuore gli argomenti oggetto del corso.

Auguriamo quindi a questa iniziativa il successo che merita!
Seguiranno a breve appositi comunicati in ambito associativo, e la pubblicazione sul sito Cineas (www.cineas.it) del programma operativo con ogni ulteriore dettaglio.

Un nuovo corso per Aipai – Insurance Daily

Aprirsi all’esterno, mantenendo alto il livello di professionalità degli iscritti. A 50 anni dalla fondazione dell’associazione, i periti assicurativi tracciano le linee del futuro sviluppo. Intercettare nuovi business, certificazione, formazione e, soprattutto, meno individualismo e più partecipazione per ribadire la centralità di questa professione.

C’è solo un modo per battere le mani usandone solo una: unirsi con un’altra persona. Un detto zen che sembra calzare a pennello per Aipai, l’associazione italiana periti liquidatori assicurativi, incendio e rischi diversi. A 50 anni dalla fondazione (19 aprile 1968), i soci hanno celebrato il mezzo secolo di storia a Torino, con un programma che ha unito momenti di dibattito e confronto a momenti puramente conviviali. Il 5 ottobre al centro congressi Carlo Biscaretti di Ruffia, si è tenuto il XVIII convegno nazionale Il ruolo di Aipai nel mondo dell’assicurazione rami elementari, moderato da Maria Rosa Alaggio, direttore di questa testata. Una giornata di festa, ha voluto precisare Aurelio Vaiano, presidente di Aipai, che ha sottolineato il valore dello stare insieme, della condivisione, soprattutto per professionisti che hanno un importante ruolo sociale, sia per le compagnie, sia per gli assicurati. Un tema che è stato sot- tolineato anche dai presidenti emeriti. Vittorio Lercari, che ha retto Aipai tra il 2002 e il 2005, ha chiesto meno individualismo, per fare in modo che l’associazione cresca con il contributo di tutti. Inoltre ha lanciato l’idea di costituire un’associazione dei periti pensionati, che nes- suno si senta escluso anche quando non esercita più la professione. Per Mauro Tamagnone, presidente Aipai dal 2005 al 2014, l’anniversario è stata l’occasione giusta per celebrare e fare memoria: prendere tempo per riflettere su ciò che si è stati per capire il futuro, attraverso lo stare insieme. Infine, Francesco Cincotti, che ha preceduto Vaiano dal 2014-2017, ha lan- ciato una voce di speranza e ottimismo per il futuro dell’associazione, ricordando c’è lavoro per tutti, in un mercato che offre infinite opportunità. Per questo, una maggiore proattività dei soci, che metta da parte la conflittualità, può trasformare Aipai in un valore aggiunto per tutti. In questo cammino di crescita associativa si inserisce il lavoro di comunicazione diretto da Marco Valle. Un rinnovato comitato di redazione Aipai è già al lavoro per una pubblicazione dedicata ai primi 50 anni, per ricordare il lungo cammino dell’associazione.

NON C’È FUTURO SENZA FORMAZIONE
Dagli incidenti di Genova e Bologna è arrivato un monito per le assicurazioni e il mondo industriale: c’è bisogno di prevenzione e di professionisti che aiutino a capire il rischio operativo. Massimo Michaud, presidente Cineas, ha ricordato la centralità della formazione per il futuro di Aipai. “I periti – ha detto – conoscono i rischi perché hanno fatto esperienza dei sinistri, per questo sono una competenza imprescindibile da mettere a disposizione delle aziende”. Un concetto ribadito anche da Francesco Napolitano, legale libero professionista: “I periti sono gli occhi, le mani e le orecchie delle compagnie, che nessuna intelligenza artificiale potrà mai superare”. Per i professionisti specializzati nel settore, Cineas punta sul master Expert loss adjuster, dedicato ai professionisti attivi nella gestione dei sinistri di maggior complessità. Un’occasione perché il mondo assicurativo possa mettersi al servizio del mondo industriale.

Quanto al futuro della professione peritale, per Michaud è cruciale sviluppare le life skills per rendersi sempre più prossimi verso gli utenti. I periti di Aipai sono consapevoli della centralità della formazione nella propria professione. Tuttavia, ha ricordato Giuseppe Degradi di Ies, si tratta di un’attività che richiede molto tempo dedicato e comporta anche costi non indifferenti. Per Aipai si tratta di una sfida importante, soprattutto per indirizzare i soci verso nuove opportunità di mercato, dove stanno crescendo i bisogni, dai rischi catastrofali ai rischi informatici. “In Francia – ha detto
Degradi – ci sono almeno cinque società che da sole fatturano più di tutto il mercato peritale italiano. Nel nostro Paese ci sono spazi che non siamo ancora riusciti a occupare, in cui resta centrale il ruolo delle compagnie nello sviluppare nuovi soluzioni assicurative”. Un’evidenza che dimostra quanto sia importante il lavoro che può svolgere Aipai per stimolare le mandanti a offrire nuove soluzioni assicurative, che richiedono nuove competenze. Dalla formazione alla certificazione il passo è davvero breve, ma il rischio è che i periti lo considerino un costoso balzello per la professione. Maurizio Grandi ha ricordato l’impegno di Cersa nel certificare periti assicurativi, security manager e data processor officer. “Serve una rap- presentanza di categoria che dia una scelta politica per mettere in luce questi percorsi virtuosi”, ha detto Grandi. Perché la certifica- zione si affermi autorevolmente nel mercato è inoltre necessario il riconoscimento degli stakeholder, da cui ci si aspetta anche una spinta nell’indicare i bisogni emergenti, come è già evidente con il Gdpr. Tuttavia, la crescita professionale dei periti non sarebbe sufficiente senza una attiva collaborazione con le istituzioni politiche; per questo Nicola Testa ha sottolineato quanto per Colap, sia fondamentale rafforzare il dialogo con il Mise per rivalutare i professionisti senza albo (nel solco della legge 4/2013), a partire dallo sblocco delle 160 pratiche di rilascio di iscrizione per le associazioni professionali senza albo (attualmente 200).

UN MERCATO DA SFRUTTARE
Che il mercato italiano abbia ancora enormi potenzialità è evidente da un dato: nel Regno Unito i periti fatturano 300 milioni di sterline, il triplo del mercato italiano. Un dato che è stato offerto da Malcom Hyde, presidente di Fuedi, la federazione europea delle associazioni peritali, di cui Aipai è membro. Aipai svolge un importante ruolo in Fuedi, visto che ha la responsabilità del Co- mitato catastrofi. Un paradosso, visto che l’Italia non ha ancora nessuna regolamentazione, ma allo stesso tempo ha i massimi studiosi del tema. Dal mercato anglosassone, Hyde ha lanciato un campanello di allarme: l’aggregazione del business in poche società può rappresentare un rischio per i nuovi professionisti. Detto altrimenti, il boom del mercato peritale potrebbe essere un’occasione sfruttata soprattutto da pochi player, a danno dei più piccoli.

LA TECNOLOGIA SFIDA I PIÙ GIOVANI
Rinnovarsi tendendo i piedi ben fermi nella tradizione. Il lavoro dei periti, o meglio “la professione più bella del mondo”, secondo Roberto Cincotti, è un mestiere che si tramanda, come dimostrano alcune vere e proprie dinastie. L’arrivo delle nuove tecnologie e la crescita di nuovi bisogni rappresentano uno scenario stimolante per le nuove generazioni. Sul tema si sono confrontati espo- nenti delle nuove generazioni di periti, Stella Bellini, Francesco Bilotta, Massimiliano Montorsi, Alessandra Trentin, che hanno ostentato sicurezza nell’affrontare le nuove frontiere della professione, con la speranza che un giorno anche i propri figli possa- no innamorarsi di questo lavoro. “Bisogna saper rischiare: ai giovani tocca il dovere di provare le strade nuove, certi che il ciclo della non competenza è morto”, ha detto loro Nadio Delai, presidente di Ermeneia, sottolineando che “l’eredità non garantisce la capacità di affrontare il futuro”.

AIPAI AL BIVIO
Continuare a essere un’associazione di pochi, iperselettivi nell’accettare nuove iscrizioni. O essere selettivi tenendo le porte aperte. Secondo Nadio Delai, Aipai si trova di fronte a questa importante scelta, da cui potrà derivare il futuro dell’associazione stessa. Per Delai, Aipai somiglia alle gilde, le corporazioni che nel Medioevo riunivano i mestieri ad alto valore aggiunto. Secoli fa come oggi, c’è lo stesso pericolo: da una parte l’erosione dal basso, di persone che possono offrire servizi con prezzi al ribasso, oppure l’erosione dall’alto, con committenti che diventano sempre più grandi e forti, tanto da dettare il prezzo di mercato. Per Aipai la scelta sul fu- turo è difficile: essere un’associazione dei molti o dei pochi. Restando pochi, si rischia di essere scavalcati; ma essere tanti vuol dire rischiare di portare dentro persone con bassa professionalità. Il modello indicato dal presidente di Ermeneia è l’Ucimu, l’associa- zione che riunisce le imprese meccatroniche: dopo 25 anni in cui era richiesta solo certificazione, hanno inventato un bollino che distingue i soci che rispettino ulteriori parametri di professionalità. Così si induce a crescere, senza imposizioni.

AIPAI festeggia 50 anni… e non li dimostra!

Il Comitato di Redazione di AIPAI compie 44 anni (e si rinnova!)

Il 19 Aprile 1968 a ministero Dr. Pietro Menchini, notaio in Milano, veniva costituita l’Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio A.I.P.A.I., con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele n. 37/B.

Il 28 Settembre 1969, presso l’Hotel Jolly in Bologna, veniva eletto (dopo la conduzione della neonata Associazione a cura del comitato provvisorio costituito da Amedeo Deganello, Alberto Cincotti e Giuseppe Di Guardo) il primo Consiglio Direttivo di A.I.P.A.I., così composto: Amedeo Deganello, Ernesto Scotti, Giuseppe Di Guardo, Mario Arnaldi, Gianluigi Fusi e Francesco Rovatti. Probiviri: Francesco Monacelli, Benedetto Caramanna, Vincenzo Cossa. Alla guida dell’Associazione, quindi, alcuni fra i professionisti più affermati e accreditati dell’epoca.

Da subito, A.I.P.A.I. intraprende la propria fondamentale attività di formazione, aggregazione e coordinamento di professionisti inizialmente operanti nel settore dell’incendio e poi via via applicati a tutte le branche della perizia assicurativa.

Sin dalla costituzione, A.I.P.A.I. aveva fra i propri scopi quello di (trascrivo dai documenti di allora):“migliorare la reciproca conoscenza dei soci (omissis), condurre e perfezionare, con mutui scambi di informazioni, le qualità professionali dei suoi iscritti (sia nel campo dell’etica, sia nel campo delle cognizioni)”. Più precisamente: “nel campo dell’etica, per corrispondere alle legittime esigenze dei Mandanti e per togliere ai contraddittori fra colleghi quelle asprezze che sono sempre controproducenti. Nel campo delle cognizioni, per essere aggiornati nelle tecnologie, le quali vanno espandendosi con velocità crescente, e nelle nuove scienze che si impongono man mano e devono essere prese in considerazione”.

E mi piace ricordare anche questo passaggio dell’atto costitutivo: “si intende dibattere liberamente, ma con il riserbo dovuto alle cose e agli interessi altrui, ogni argomento, tecnico o procedurale, che riguardi la professione: sia quelli che, per la frequenza con la quale si verificano, meritano di ricevere sempre la soluzione più consona alla lettera e allo spirito della polizza, sia quelli che, per signorilità o per eccezionalità, si presentano come “casi limite”, nei quali appunto va verificata la validità della preparazione (dei periti, N.D.R.)”.

Il Direttivo di A.I.P.A.I. – all’epoca unica realtà associativa italiana nel campo peritale-assicurativo – da subito promuove e intrattiene contatti con analoghe associazioni di periti già sorte in altri Stati del M.E.C. (Mercato Comune Europeo): Germania, Francia, Belgio, e –  nell’ambito del processo di unificazione perseguito dalla Comunità Europea anche in campo assicurativo – il 7 Ottobre 1972 si giunge alla costituzione di F.U.E.D.I. (“Federation des Unions Professionelles d’experts en dommages apres incendie et risques divers dans le cadre de la cee”), importante realtà federativa internazionale di cui A.I.P.A.I. è quindi socio fondatore e membro sin dalla costituzione.

Il 17 Ottobre 1974 il Tribunale di Milano rilascia l’autorizzazione n. 324 per il Notiziario di A.I.P.A.I.

Il primo Comitato di Redazione (C.d.R.), con Direttore Responsabile Francesco Rovatti, è costituito da professionisti di grande prestigio: Riccardo Ancona, Amedeo Deganello, Giuseppe Di Guardo, Gianluigi Fusi, Gianluigi Lercari, Cesare Mainardi, Luciano Nicosia, Mario Ragozzino, Ernesto Scotti. La sede è in Milano, Via Marcantonio da Re n. 24.

Il Notiziario n. 1 di A.I.P.A.I. viene dato alle stampe nel Gennaio del 1975.

Da allora, sono stati pubblicati 86 Notiziari cartacei, che – dal 2015 – hanno ceduto il passo alle Newsletters Online, pubblicate ogni 3-4 mesi sul sito dell’Associazione. La tradizionale veste cartacea si è mantenuta viva nella realizzazione dell’Antologia Triennale, che raccoglie la selezione degli articoli più interessanti e attuali apparsi nelle Newsletters.

Ed eccoci al 2018. In qualità di nuovo Direttore del Comitato di Redazione A.I.P.A.I. – ruolo di cui, con emozione, mi assumo l’onore, la responsabilità e l’impegno – ringrazio calorosamente lo storico Direttore uscente Ernesto Rovatti che, succeduto al padre Francesco, ha guidato per moltissimi anni il Notiziario e a fianco del quale, dal 1987 ad oggi, ho avuto il privilegio di occuparmi di quest’attività. Così come ringrazio i componenti del C.d.R. uscente e do il benvenuto ai componenti del nuovo C.d.R.: Piero Bera, Francesco Bilotta, Giuseppe Carcò, Riccardo Falco, Massimiliano Montorsi, Antonella Pinton, Corrado Viazzi.

Il nuovo C.d.R. si è già alacremente messo all’opera, e questo è l’articolo di apertura della prima Newsletter a sua cura, i cui contenuti mi auguro suscitino nei lettori interesse e curiosità. La prossima è prevista in uscita per Settembre p.v.

Il 2018 è un anno di particolare importanza: ricorre infatti il 50esimo compleanno di A.I.P.A.I. Il 5 e 6 Ottobre prossimi, a Torino, presso il Museo dell’Automobile, alla Reggia di Venaria ed ancora in città, al Palazzo della Luce, avrà luogo un evento per ricordare e festeggiare la nascita della nostra Associazione.

Nei mesi che ci separano da questa importante celebrazione, il C.d.R. A.I.P.A.I. si sta impegnando in modo particolare per lo studio e la realizzazione di una pubblicazione dedicata alla ricorrenza; attività per la quale chiedo il contributo di tutti i soci, affinché ci trasmettano poche righe con propri pensieri e ricordi sull’Associazione. In tal modo, potremo dare il giusto risalto e il giusto valore al momento in cui A.I.P.A.I. ha mosso i primi passi, all’importante percorso che, in questi 50 anni, ha saputo compiere e ai traguardi che – con la volontà e l’impegno di molti – ha saputo raggiungere, a vantaggio dei soci, della categoria e dell’intero comparto assicurativo.
50 anni sono un traguardo importante; la storia di A.I.P.A.I. è un insegnamento di crescita e virtù professionali e umane. L’impegno per il futuro è quello di fare tesoro dei valori oggi ancora fondamentali per il ruolo delle professioni e per i rapporti fra i professionisti (non a caso, con questo articolo ho voluto citare i passaggi cardine che hanno segnato la costituzione dell’Associazione).

Farne tesoro, salvaguardarli, e al contempo continuare a crescere e a migliorare, sotto il profilo tecnico e umano, coinvolgendo e aiutando i professionisti più giovani e la parte più fragile degli associati, in un momento storico in cui i cambiamenti – già veloci 50 anni fa – sono sempre più numerosi e accelerati.

L’importanza di essere socio AIPAI

Valore e significato del testo statutario e regolamentare

Quest’anno si celebra il cinquantesimo anniversario della fondazione di AIPAI. Un traguardo importante per la prima “Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio”, i cui soci fondatori, liberi professionisti e in molti casi legati da un sano sentimento di amicizia, vollero dar vita ad AIPAI sotto la spinta propulsiva del contesto europeo nell’ambito del quale si vedevano già nascere assimilabili associazioni di periti aventi lo scopo precipuo di regolamentare la professione del perito assicurativo. Tale esigenza si manifestava tanto sotto il profilo professionale, quanto sotto il profilo etico e culturale. Cercando sul dizionario il significato di Associazione si legge: “atto di associare o di associarsi” ma anche “unione di più persone che si propongono di perseguire uno scopo comune” o ancora “in chimica, fenomeno per cui molecole semplici fra loro eguali, in soluzione o allo stato gassoso, formano, specialmente con l’abbassarsi della temperatura, molecole relativamente complesse”.  Il perché abbia scelto di proporvi il significato “chimico” di Associazione lo scoprirete continuando la lettura di questo articolo. Avventurandomi nella ricerca del significato di “Associazionismo” ho scoperto che esso rappresenta invece una corrente psicologica secondo la quale si ipotizza che ogni evento psichico complesso derivi da elementi psichici più semplici, i quali sono “associati” fra di loro. Il diritto di Associazione è sancito nella Costituzione Italiana e garantito dall’Art.18 della stessa, a significare che lo stato può creare enti a struttura associativa per il raggiungimento di fini pubblici da cui deriva l’obbligo di associarsi (es. tutela dei consumatori), ma la libertà di Associazione è garantita ai cittadini dello Stato italiano purché i fini non siano vietati ai singoli dalle disposizioni di legge in ambito penale.

Il mio percorso professionale come perito assicurativo iniziò a fine 2009 e contestualmente mi ritrovai immerso nel contesto di quella che sin da subito apparse ai miei occhi la più prestigiosa Associazione peritale italiana; da persona estremamente curiosa, cominciai a tirar fuori dall’archivio dello studio gli annuari, i notiziari e persino la pubblicazione redatta in occasione del quarantesimo anniversario di AIPAI, la cui lettura mi trascinava davvero tanto. Quanta storia, che personaggi, che professionisti e quali obiettivi! Oggi, da Socio effettivo, penso sia davvero utile fermarsi, riflettere e ripercorrere certi passaggi storici della vita della nostra Associazione poiché spesso, presi dalla frenesia e dai ritmi che la vita di oggi ci impone, ci si dimentica dell’enorme valore dell’Associazione oppure, allo stesso enorme valore ci si trova “costretti” a doverne contrapporre altri che derivano da esigenze di diversa natura e che spesso, purtroppo, prevalgono. L’importante valore che riconosco, e sicuramente tutti riconosciamo ad AIPAI è tangibile e lo si può misurare semplicemente tornando ogni tanto sul testo statutario e regolamentare e soffermandosi nella disamina delle norme ivi contenute, per comprenderne ed interpretarne il significato letterale, ma soprattutto le ragioni (ratio) che hanno indotto i soci costituenti alla stesura di norme che riguardano e regolano non solo gli aspetti burocratici e amministrativi, indispensabili per lo svolgimento della vita associativa, ma anche quelli di carattere etico/comportamentale,  dando evidenza delle prerogative e obblighi derivanti dallo status di socio. Oltre agli ovvi ed imprescindibili obblighi finanziari, il socio deve infatti scrupolosamente osservare la norma dell’etica professionale impegnandosi a svolgere la propria attività in regime di libera concorrenza ma con onestà, correttezza, obiettività, indipendenza, imparzialità, competenza, professionalità, riservatezza, trasparenza e dignità (Art.5), pena la sua esclusione dall’Associazione. E qui ritengo opportuno soffermarmi. Dovremmo tutti ricordare questo precetto cui il socio AIPAI è chiamato ad attenersi, perché è proprio qui che il valore di cui si è accennato prima trova la sua massima espressione. Meraviglioso scorgere l’idea dei soci fondatori i quali, in un contesto storico molto movimentato e caratterizzato da eventi che hanno segnato per sempre la storia del nostro Paese, vollero lasciare e riconoscere agli associati la libertà di concorrere in un contesto di libero mercato (visionari direi…eravamo nel 1968!), obbligandoli però a osservare princìpi che vorrei definire, forse impropriamente, universali. Quali allora gli scopi di AIPAI? Soprattutto per i meno anziani come me, privi di una memoria storica dei processi che hanno caratterizzato la vita dell’Associazione, non avendoli vissuti da protagonisti, è fondamentale uno studio approfondito non fine a sé stesso, ma piuttosto critico, del nostro Statuto dal quale derivi la piena consapevolezza dell’importanza che esso riveste.

Ecco quindi che all’Art.3 dello Statuto troviamo gli scopi di AIPAI. Essi sono articolati nei sei punti che seguono e che vorrei ripercorrere:
a) Promuovere i principi dell’etica professionale nello svolgimento dell’attività degli associati vincolandoli alle norme di condotta descritte nel presente Statuto, nel Regolamento e nel Codice del Socio AIPAI.
b) Tutelare gli interessi degli associati e dei clienti utenti sui quali incide la prestazione professionale.
c) Intervenire in congressi, commissioni ed organismi sia pubblici che privati al fine del necessario aggiornamento professionale.
d) Ricercare soluzioni ai problemi legati all’esercizio della professione.
e) Organizzare e verificare la formazione dei Soci anche facendo ricorso ad istituti terzi indipendenti.
f) Garantire nel tempo l’aggiornamento professionale dei propri iscritti a tutela dei clienti.

Partendo dall’ultimo punto e risalendo verso il primo, ritengo di poter interpretare il sentimento comune nel sostenere che AIPAI ha saputo negli anni, magari con qualche elemento di discontinuità, perseguire gli scopi statutari grazie all’alacre lavoro dei vari Consigli Direttivi avvicendatisi nel tempo e, soprattutto, grazie alla viva partecipazione di tutti i soci alla vita associativa. E’ proprio su quest’ultimo punto che vorrei concludere quest’articolo. Sono convinto che, e lo dico da meno anziano, per perseguire lo scopo di cui al punto a) dell’Art.3 sia imprescindibile una concreta, vera, sincera e sentita presenza alla vita della nostra Associazione, attraverso la partecipazione a ogni evento formale, meno formale e aggregativo in genere che AIPAI o suoi soci organizzano.

Rileggendo con attenzione lo Statuto e il Regolamento, non può passare inosservata la norma, contenuta nell’Art. 22, in virtù della quale ogni Socio non deve fare pubblicità della propria attività e competenza e, in particolare non deve esprimere giudizi su altri periti allo scopo di mettere in risalto le proprie abilità presunte o reali. Quale più chiara intenzione di porre tutti i professionisti aderenti ad AIPAI su un piano di uguaglianza? Formale ovviamente, ma sempre di uguaglianza si tratta. È chiaro, e guai se non fosse così, che sul piano sostanziale non si può essere “uguali”, ma sono convinto che solo un rapporto sociale fra pari possa evitare l’insorgere di sentimenti di prevaricazione o eccessiva competizione che riducono la visuale e finiscono con lo svilire l’oggetto sociale stesso, riducendolo in conflitti che spesso si fondano più su incomprensioni personali che su vere problematiche di interesse per la categoria e per la collettività. La partecipazione alla vita associativa ha proprio questo scopo: avvicinare persone che, senza AIPAI, sarebbero rimaste lontane, creare le condizioni ideali per uno scambio di idee, proposte, iniziative per il bene di tutti. Ecco che, tornando alla definizione in chimica di Associazione, mi piace immaginare che tutti i soci rappresentino delle molecole semplici fra loro eguali, e l’abbassarsi della temperatura rappresenti l’abbattimento delle barriere che spesso separano e ci allontanano dal vero significato dell’appartenenza alla nostra Associazione, al fine di giungere a costituire la complessità necessaria che permetta il perseguimento dell’oggetto sociale.

Pensando al futuro, non posso poi non pensare ai giovani: giovani professionisti, uomini e donne, i quali, nell’aver scelto di aderire all’AIPAI, trovano il terreno fertile sul quale coltivare il proprio futuro professionale e personale. Senza rottamare, senza demolire e sgomberare (per usare un termine assicurativo) ma sfruttando invece la conoscenza, la saggezza e la memoria di chi ci ha preceduto, è bene che i giovani si interroghino sul futuro di AIPAI, alla luce delle nuove sfide che il mondo di oggi ci riserva. Da fare ce n’è e anche tanto; basta essere disposti a spendere e a spendersi. Spero che questo breve articolo possa servire a ritrovare quel sentimento di orgoglio e spirito di appartenenza all’Associazione per chi lo ha smarrito, e a rinvigorirlo per chi non lo ha mai perso, in vista del prossimo grande appuntamento del 5 e 6 Ottobre a Torino, per i festeggiamenti del cinquantesimo anniversario di AIPAI, ed in vista delle nuove sfide che già il presente, ma soprattutto il futuro, ci riserva, scrollandosi di dosso ogni connotazione di realtà autoreferenziale che rischia di vanificare tanto lavoro e tanto desiderio di Associazione che ha saputo condurci insieme, nonostante tutto, sin qui.

Approccio e metodo nei sinistri di RC Professionale tecnica (I Parte)

Introduzione
Il tema in oggetto sarà affrontato mediante una serie di articoli (di cui questo è il primo) che formeranno un breve compendio, certamente non esaustivo, delle principali attività che il perito si trova a porre in essere quando riceve un incarico di RC Professionale. Il focus sarà posto sulle professioni tecniche; tuttavia i principi esposti hanno valenza generale per questa tipologia di sinistri, seppur essi dovranno sempre essere calati nell’inquadramento dato ai diversi temi dai singoli assicuratori, con quali ci si dovrà sempre confrontare in merito alla corretta interpretazione dei patti contrattuali.
Per chi si approcci a questa variegata e poliedrica materia, è bene tenere a mente che la mera conoscenza della tecnica assicurativa non può prescindere da un solido bagaglio nella specifica materia professionale da affrontare, così come è altrettanto necessario che il perito possieda conoscenze di giurisprudenza che gli permettano d’indirizzare le sue attività, affinché esse siano armonicamente integrate alle pronunce più attuali dei tribunali (senza per questo volersi sostituire agli avvocati!).
Come tutti i sinistri dell’ampia famiglia della responsabilità civile, anche questo è un campo dove l’aspetto estimativo ha un ruolo, mi si permetta di scrivere, “di secondo piano” rispetto alla comprensione del quadro normativo, talvolta estremamente complesso, nel quale l’attività professionale è stata svolta e con esso l’eventuale “imperizia, imprudenza e negligenza” che abbiano comportato una responsabilità del soggetto assicurato.
Si anticipa pertanto al lettore che negli articoli non troverà né la soluzione agli infiniti casi che la tecnica potrà presentarci, né un massimario di giurisprudenza, in quanto è bene che siano i giuristi ad addentrarsi in tale ambito; troverà invece i capisaldi degli accertamenti in ambito assicurativo volti a permettere al perito un organico approccio ad una così vasta e ampia materia.
Un’ultima nota metodologica: il testo affronterà prevalentemente l’ambito della responsabilità civile in ambito privato, per due motivi: il primo è che nell’appalto pubblico vige un quadro normativo specifico che coinvolge molteplici figure tecniche (RUP, validatori, ecc. assenti nell’ambito privato e degne di specifici ruoli/responsabilità) talvolta soggette a specifiche polizze (“ex Merloni”, polizze per colpa grave, ecc.), il secondo è la non assicurabilità della responsabilità penale, seppur è bene che il perito tenga a mente nelle proprie valutazioni come la sede penale abbia, quasi sempre, dei riflessi sull’attribuzione delle responsabilità anche in ambito della responsabilità civile.
L’incarico professionale
È la base della responsabilità che grava sul professionista; è pertanto di fondamentale importanza per comprenderne l’estensione e le finalità.
L’incarico di un professionista dovrebbe essere regolato da un disciplinare d’incarico redatto in forma scritta (obbligatoriamente dal 29/08/2017); documento che pertanto il perito avrà cura di chiedere sin dai primissimi contatti con l’assicurato; in uno degli ormai rari casi in cui l’incarico fosse stato affidato in forma orale, si potrà chiedere all’assicurato di fornire una dichiarazione su quale fosse il perimetro della sua attività.
Resta inteso che, a prescindere da quanto potrà riferire l’Assicurato, è di assoluta rilevanza quanto emergerà per tabula dall’attività svolta in concreto (si potranno chiedere documenti quali computi metrici, ordini di servizio, stati avanzamento lavori, comunicazioni alla p.a., ecc.): essi concorreranno tutti a formare il quadro delle attività, e conseguentemente delle responsabilità, del professionista assicurato.
L’attività professionale può essere svolta da un singolo professionista; tuttavia non è infrequente il caso dello studio associato; ancora essa può inserirsi nel quadro più ampio di un ATP/RTP (associazione/raggruppamento temporaneo di professionisti) strumento utilizzato in particolare negli appalti pubblici.
La domanda che il perito dovrà anzitutto porsi è: il soggetto che ha svolto l’attività professionale è tra quelli assicurati dalla polizza? In concreto, occorrerà verificare che il soggetto che appone “timbro e firma” sia lo stesso individuato in polizza nel novero degli assicurati.
Tale verifica risulta meritevole di approfondimento quando il contraente di polizza sia una società (o anche uno studio associato) e il progetto riporti nel cartiglio i soli riferimenti (es. logo/ragione sociale, indirizzo, partita IVA) del professionista firmatario: sotto il profilo assicurativo, rileva il soggetto che avrà fatturato detta prestazione, per una ragione estremamente semplice: le polizze presenti sul mercato sono tassate (e regolate) sul fatturato, è pertanto condizione essenziale che a fronte del rischio assunto l’assicuratore abbia percepito il premio.
Non è infrequente rilevare nelle polizze, contratte da una società d’ingegneria l’estensione alla copertura dell’attività svolta dei singoli professionisti autonomamente, a patto che il fatturato generato da tale attività sia dichiarato dall’atto della regolazione premio (e che esso sia afferente all’attività professionale assicurata!).
Una domanda che talvolta si accompagna a tale verifica è: la fattura costituisce un elemento essenziale ai fini dell’operatività della polizza?
Premesso che questo argomento è totalmente differente dall’omessa regolazione del premio, l’orientamento degli assicuratori si divide in due fazioni: la fattura non rileva / la fattura deve esserci. (specialmente per attività svolte tempo addietro rispetto alla data di richiesta danni).
A mio avviso, a prescindere da aspetti etici e deontologici, il tema di attività svolte più o meno realmente senza compenso è delicato: non si tratta infatti di sostituirsi alle attività dei settori della p.a. dediti alla verifica del corretto comportamento del contribuente, ma di trovare il nesso tra il rischio ed il valore economico della prestazione. Lo scrivente ritiene che il problema sotto il profilo assicurativo sia “irrisolto” in quanto, in virtù del libero mercato, la medesima prestazione può essere erogata dai due differenti professionisti, talvolta con onorari anche sensibilmente differenti.
Ecco pertanto che, a parità di rischio (la prestazione erogata), gli assicuratori – anche in un ambito di perfetta correttezza fiscale dei professionisti – e a parità di tassi, percepiranno un premio differente.
Peraltro, il perito non avrebbe un compito agevole nell’esprimersi circa la congruità della parcella; attività per la quale esistono le commissioni taratura delle parcelle dell’ordine o collegio professionale d’appartenenza dell’assicurato.
Quanto sopra, senza tenere conto dei frequenti casi di richiesta risarcitoria formulata dal committente in corso d’opera; scenario nel quale la parcella eventualmente emessa dall’assicurato non è onorata dal committente, rendendo di fatto nullo il premio percepito dall’assicuratore.
Volendo introdurre un ulteriore spunto di riflessione, il perito potrebbe doversi confrontare con polizze aventi la clausola di retroattività, concetto che slega il momento della prestazione da quello nel quale è calcolato il premio (immaginiamo un professionista che dopo anni di lavoro riduca fortemente l’attività: pagherà un premio modesto a fronte di un rischio derivante da un’attività pregressa estremamente rilevante).
L’argomento “fattura”, per confermare o negare l’operatività della polizza, a mio giudizio è irrisolto, e potrebbe essere in futuro oggetto di specifiche pattuizioni da parte degli assicuratori, magari inquadrate in un più ampio ambito (lo stesso problema infatti si ha nelle polizze di RC Generale, RC Prodotti, ecc. in genere tassate sul fatturato).
A chiusura dell’argomento “fattura”, lo scrivente ritiene che l’acquisizione del documento sia comunque utile a perimetrare, almeno in prima approssimazione, le tempistiche con le quali l’attività professionale è stata svolta ed ottenerne una sommaria descrizione.

Il periodo di efficacia della polizza
Il mercato delle polizze RC Professionale si è da anni orientato a polizze di tipo “a reclamo avvenuto” (claims made), dove in prima battuta l’elemento determinante per l’attivazione della polizza è la data di ricezione della richiesta risarcitoria.
Tale impostazione permette agli assicuratori di superare “brillantemente” la difficile problematica di stabilire il momento esatto dell’insorgenza dell’errore (come invece è necessario fare per le polizze ad accadimento della perdita (loss occurrence). Per comprendere l’utilità di tale impostazione, s’immagini il crollo di una struttura ove l’assicurato sia progettista e direttore lavori delle strutture: quando si è prodotto l’errore? Alla data di redazione del progetto, a quella di realizzazione materiale dell’opera, alla data del crollo?
Con una polizza claims made, più semplicemente, il perito dovrà verificare la data in cui il reclamo di danno è pervenuto all’assicurato; normalmente, le polizze prevedono che la richiesta di risarcimento, per comprensibili ragioni di data certa, sia formulata in forma scritta.
Sempre in ambito di ricostruzione cronologica – verifica peritale di pari (se non superiore) importanza al fine di contrastare comportamenti non di buona fede – è il controllo delle “circostanze note”: ove l’assicurato, alla data di sottoscrizione della polizza, fosse già stato a conoscenza di fatti o circostanze che ragionevolmente avrebbero potuto comportare richieste di risarcimento danni, egli può incorrere nella contestazione, da parte dell’assicuratore, dell’inoperatività della polizza.
Il tema della circostanza è in prima battuta affrontato  nel questionario assuntivo, ovvero nelle dichiarazioni che l’assicurato rende all’atto della sottoscrizione delle polizza, in quanto è evidente l’inassicurabilità di un fatto privo di alea.
È tuttavia aspetto particolarmente critico sulle polizze che annualmente prevedano non il semplice rinnovo, ma l’emissione di un nuovo certificato (tipico delle polizze sottoscritte sul mercato anglosassone), dove la mancata comunicazione della circostanza alla sostituzione annuale del certificato è motivo di non operatività della polizza.
Sotto il profilo peritale, l’argomento non è di facile accertamento in quanto la circostanza nelle polizze assume spesso anche la connotazione di contestazione all’operato dell’assicurato volta alla richiesta di un danno espressa anche solo in forma orale.
Per comprendere se sussistano circostanze note non dichiarate all’assicuratore, il perito dovrà pertanto analizzare pragmaticamente la cronologia dei fatti, in modo da formare al suo interno un autonomo pensiero su quando ragionevolmente le doglianze potevano manifestarsi ed il committente possa aver contestato al professionista il danno; nel caso il perito rilevi delle potenziali criticità rispetto alla data di inizio efficacia della polizza/certificato, è opportuno – ove autorizzati dall’assicuratore – acquisire dalla controparte dichiarazioni in merito alla data della prima contestazione circa l’operato dell’assicurato.
Quanto sopra permetterà di valutare se il professionista abbia fedelmente dichiarato all’assicuratore i fatti noti, ovvero abbia attivato, quando prevista, la deemining clause (clausola di ritenzione), che permette al professionista di comunicare all’assicuratore un potenziale sinistro  quando egli abbia il sentore di aver commesso un errore seppur non abbia ancora ricevuto la richiesta di risarcimento.
L’argomento della circostanza nota, come intuibile, è un tema molto rilevante sotto il profilo assicurativo e parimenti, sotto il profilo professionale, di difficile approccio in quanto non tutti i professionisti affrontano le contestazioni da parte dei clienti e degli appaltatori con la medesima sensibilità, talvolta in perfetta buona fede; lo scrivente pertanto suggerisce di segnalare tempestivamente agli assicuratori eventuali circostanze note, emerse nel corso delle attività peritali, in modo da permettere loro di eseguire le proprie valutazioni sul caso in esame.
Sempre in tema di cronologia dei fatti, è necessario che il perito collochi l’attività professionale nel tempo: larga parte delle polizze presenti sul mercato pongono infatti precise limitazioni alle attività professionali assicurate (che possono essere superate dalla clausola di retroattività, talvolta richiamata come “RC Pregressa”).
Tipicamente, gli assicuratori italiani concedono poi delle estensioni temporali (“retroattività”) di 2, 5, 10 anni a copertura delle attività professionali svolte prima della data di inizio del contratto; gli assicuratori anglosassoni concedono frequentemente una retroattività illimitata, ma sono estremamente attenti al tema delle circostanze.
È pertanto importante che il perito accerti, possibilmente mediante acquisizione di documenti con data certa, l’arco temporale nel quale il professionista abbia operato, aspetto che potrebbe essere non d’immediata individuazione (ad esempio nel caso in cui si assicuri un direttore lavori e l’attività di costruzione si sia protratta per diversi anni). L’attività professionale soggetta all’errore potrebbe infatti cadere in un periodo temporalmente antecedente al periodo di retroattività concesso dall’assicuratore e conseguentemente non essere coperta dalla polizza. In questo caso, il giornale di cantiere e l’analisi dei SAL possono costituire una valida base per gli accertamenti del perito.
Nel prossimo articolo affronteremo i temi legati alla verifica dell’attività professionale assicurata, la distinzione tra danni e perdite patrimoniali e il loro riflesso in termini di copertura assicurativa, nonché alcune delle esclusioni più significative e ricorrenti nello svolgimento di una perizia R.C. Professionale.

La Privacy finisce all’ora di cena

Finalmente, dopo una giornata impegnativa, la famiglia è riunita a cena in un momento rilassante. È in questo quadro conviviale che, spesso, squilla il telefono di casa e, alzando la cornetta, troviamo chi ci propone di acquistare qualcosa o di aderire a un’offerta.
Quando si verifica una situazione di questo tipo, pur sapendo che probabilmente sono stato io a dare il consenso al contatto, avverto l’invasività dell’approccio commerciale come una violazione della mia intimità famigliare, o meglio della mia privacy, concetto di cui oggi tanto si parla, ma che a volte appare più come un’incombenza impegnativa da rispettare, che la fonte di tutela di un proprio diritto.
Ma cos’è questa privacy? Quando è stato codificato il diritto alla riservatezza degli individui?
Ho trovato alcune possibili risposte a queste domande con l’approfondimento che trovate di seguito e che ho voluto condividere con Voi.
Le norme che oggi regolano la nostra vita hanno avuto un’evoluzione storica che si è spesso accompagnata al progresso sociale e soprattutto economico. Per fare un esempio, l’art. 2054 CC – che disciplina la circolazione di veicoli – al IV comma pone a carico del proprietario il danno causato da un difetto di costruzione o di manutenzione del suo mezzo. Il legislatore del 1942 non poteva gravare la nascente industria automobilistica (per non affossarla) degli oneri conseguenti a un difetto costruttivo. È solo in seguito, quando le condizioni economiche lo hanno permesso, che il difetto del prodotto è stato posto a carico al costruttore.
Analogamente, la riservatezza intesa come diritto dell’individuo era sconosciuta nell’età antica: altri erano i problemi e le necessità da affrontare. È con il disgregarsi dello stato feudale che si determina l’esigenza d’intimità da parte dei ranghi superiori. Prima, gli individui condividevano ogni aspetto della vita quotidiana in una complessa rete di relazioni. A un certo punto, grazie alla disponibilità economica, alcuni poterono differenziarsi e appagare il loro bisogno di riservatezza. In questo senso, il diritto alla riservatezza si presentò inizialmente come la realizzazione di un privilegio da parte di un gruppo elitario.
La codificazione del diritto alla riservatezza come diritto universale è dunque relativamente recente.
Convenzionalmente, si ritiene abbia origine dall’articolo “Right to privacy” scritto da  due avvocati  bostoniani – Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis – e pubblicato il 15 dicembre 1890 sulla rivista giuridica Harvard Law Review, dove i due giuristi ipotizzarono per primi un diritto alla riservatezza degli individui ovvero “the right to be let alone”, ritenendo fosse giunto il momento di “riconoscere il valore giuridico della sensibilità umana”.
La novità di questo approccio fu che, per la prima volta, si ipotizzava un diritto “positivo” alla riservatezza, ovvero a proteggersi da qualsiasi ingerenza non voluta nella sfera personale dell’individuo. Questo diritto positivo si contrapponeva al criterio di protezione in precedenza declinato come ius excludendum alios, ovvero al divieto d’ingerenza nella sfera privata costruito secondo il concetto del diritto di proprietà, che si configura in negativo, come un recinto che impedisce ogni intrusione, per cui nessuno può turbare la manifestazione di dominio sulla cosa del proprietario.
L’esclusione degli altri dalla propria sfera personale, il diritto a “essere lasciati soli”, non prevedeva in questa formulazione un’estensione all’esterno, un diritto con un contenuto positivo: l’esercizio del controllo sulle informazioni che riguardano la propria persona, e la tutela delle stesse.
Questa visione ha allargato la platea dei soggetti interessati e, con un percorso evolutivo che non è ovviamente ancora terminato, il diritto alla riservatezza è divenuto un modo “per realizzare l’uguaglianza e non per custodire il privilegio”, come icasticamente ha puntualizzato Stefano Rodotà.
La normativa si è poi evoluta espandendo la tutela con effetti che oggi sono di grande rilevanza, sia per chi è “titolare” del trattamento dei dati, sia per coloro che sono “interessati” a tale trattamento.
Le ripercussioni per tutti noi sono impegnative e l’imminente entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection Regulation) pone rilevanti interrogativi.
Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio il contenuto del GDPR, che ha un’estensione codicistica; mi limito ad alcune considerazioni generali, che possono introdurre il neofita in una materia specialistica e di notevole complessità.
Comincio col dire che, come ogni Regolamento europeo, quello oggetto di analisi è un impianto normativo self – executing, ovvero è suscettibile di immediata applicazione nell’ordinamento Italiano: è l’Europa che scrive una legge direttamente applicabile nell’ordinamento dei singoli stati aderenti.
Per permettere a questi ultimi di adeguare la disciplina nazionale alla nuova legge, è stato previsto che il Regolamento, emanato il 27 aprile 2016, entrasse in vigore solo il 25 Maggio 2018. In tal modo, si intendeva dare agli Stati un tempo di due anni per predisporre l’aggiornamento della disciplina interna. Tempo che, come sappiamo, non è stato sfruttato dall’Italia, dato che lo schema del decreto legislativo che adegua il quadro normativo nazionale alle disposizioni del GDPR, è stato annunciato dal Consiglio dei ministri solo lo scorso 21 marzo 2018. Questo annunciato decreto prevede poi l’abrogazione del vigente Codice Privacy, in contrasto con l’indicazione della legge delega che prevede l’abrogazione delle sole disposizioni incompatibili “limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel GDPR”.
Non manca quindi chi ha osservato che il decreto legislativo ora proposto potrebbe incorrere in censura di incostituzionalità, dato che si discosta dai principi e criteri direttivi indicati nella legge delega.
Per questi rilevanti elementi d’incertezza, in attesa si chiarisca il quadro normativo, qualcuno già consiglia di sospendere qualsiasi adeguamento al GDPR, pur nella consapevolezza della cogenza, dal prossimo 25 Maggio, della nuova normativa che, tra i suoi pilastri, ha il principio di accountability o responsabilizzazione per cui sono i titolari del trattamento dati a dover dimostrare, in modo proattivo, di aver adottato tutte le misure affinché tale trattamento sia conforme al regolamento europeo in materia di privacy.
Chi esercita un’attività che lo rende “titolare” del trattamento dati s’interroga quindi sulle modalità e i criteri da adottare per adempiere ai nuovi obblighi.
Tra questi si parla molto di un’altra importante novità per l’Italia, ovvero della figura del Responsabile della Protezione dei Dati o RPD (l’acronimo inglese è DPO – Data Protection Officier).
Per comprendere quali siano gli indirizzi generali in relazione a questa nuova figura e avere un’indicazione sui criteri che ne rendono obbligatoria la nomina, consiglio di consultare, sul sito del Garante della Privacy, il file WP 243. Si tratta di un documento adottato il 13 dicembre 2016 e aggiornato il 5 aprile 2017 da parte del Gruppo di Lavoro Articolo 29 (Working Party article 29 o WP29). È, questo, un organo consultivo dell’UE, istituito in virtù dell’art.29 della direttiva 95/46/CE e costituito da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali di ciascuno stato membro. Nel documento citato, il WP29 descrive dettagliatamente chi è, cosa fa e quando deve essere nominato il DPO, riportando anche casi esemplificativi.
Sintetizzo alcuni elementi di carattere generale: la nomina del DPO è obbligatoria se il trattamento è effettuato da un’autorità o da un organismo pubblico; se il trattamento consiste in un monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala; se consiste nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali o reati.
Dunque, per calare l’astrattezza della norma nella realtà di uno studio peritale, è necessario definire quale sia l’attività principale e se questa si esplichi in trattamenti di dati che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala.
Per “attività principale”, si intendono le operazioni essenziali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti: non rientra, ad esempio, in questo ambito il trattamento dei dati per la retribuzione del personale d’ufficio, essendo questa una funzione di supporto e non il fine dell’attività.
La seconda condizione è riferita al trattamento su larga scala; per definire cosa si intenda con tale accezione il WP29 ricorre a una serie di parametri – il numero di soggetti interessati, il volume dei dati e la loro tipologia, la durata e la portata geografica del trattamento – senza tuttavia indicare precisi riferimenti.
Per chiarire il concetto, l’organo consultivo ricorre, a degli esempi e indica che il trattamento dei dati dei pazienti di un ospedale è da intendere su larga scala, mentre non lo è il trattamento dati effettuato da un singolo professionista sanitario. Ancora, il trattamento dei dati dei clienti di una compagnia assicurativa rientra nel criterio di larga scala, mentre è escluso il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati effettuato dallo studio di un singolo avvocato.
Infine, l’ulteriore condizione che rende obbligatoria la nomina del DPO è che il titolare effettui un trattamento “regolare e sistematico”. Il GDPR, anche in questo caso, non dà una definizione del concetto di “regolare e sistematico”.  Ancora una volta, è il documento WP29 a dare una chiave d’interpretazione:  è tale sicuramente ogni attività che si esplica con il tracciamento e la profilazione su Iternet. Non si tratta però di un concetto riferito esclusivamente all’ambiente on line; comprende ad esempio anche il “tracciamento dell’ubicazione, da parte di app su dispositivi mobili” (si pensi alla videoperizia geolocalizzata) così come la “profilazione e scoring per la finalità di valutazione del rischio.”
In conclusione, visti i cambiamenti che già stanno interessando l’attività professionale dei periti e quelli che si profilano all’orizzonte, la nomina di un DPO – che può essere anche una figura interna all’ufficio – è sicuramente la scelta migliore. Tale nomina può essere effettuata anche su base volontaria: troveranno comunque applicazione tutti i requisiti previsti dal GDPR per questa figura che, tuttavia, rimane un consulente del Titolare del trattamento a cui direttamente competono gli obblighi e la responsabilità di dare attuazione alla nuova normativa privacy.
Si tratta di obblighi non ancora chiaramente definiti ma a cui – pur in un quadro normativo incerto – siamo vincolati in una situazione che lascia ai cittadini l’incombenza di sopperire alle lacune e alle dicotomie della legge.
Da parte mia, riflettendo su questo problema, ho già adottato il primo provvedimento: all’ora di cena stacco il telefono…!

Cavi: essere o non essere CPR

Un po’ per curiosità, un po’ passione, ma soprattutto per lavoro ho seguito l’evoluzione della nuova normativa cavi, ambito che frequentemente si presenta nell’attività peritale di analisi e comprensione di sinistri incendio, ma non solo…
L’annuario statistico del Corpo Nazionale dei VVFF 2017 (relativo all’anno 2016) ha accertato cause elettriche di incendio e scoppio nel 4,8% dei casi (a onor del vero va riportato che sempre l’annuario riporta che nel 56,2% dei casi non è possibile accertare le cause nell’immediatezza).
Secondo l’Istat, nel solo ambito domestico, ogni anno in Italia si verificano circa 4 milioni di incidenti, di cui 241 mila imputabili a cause elettriche.
Dati rilevanti che non sono sfuggiti ai legislatori italiani ed europei, ed è indubbio che, quando si parla di sicurezza delle persone e dei beni, l’impianto elettrico riveste un ruolo fondamentale.
La regolamentazione Europea funziona, CPR e GDPR sono solo alcune delle numerose imposizioni tecniche che colmano vuoti legislativi, o migliorano quelli esistenti, caratterizzando le normative dei paesi dell’Unione.
Il 2017 ha segnato un radicale cambiamento per il mondo dei cavi (produttori, distributori, progettisti ed anche committenti), è infatti entrato in vigore Il Regolamento Prodotti da Costruzione che riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (… abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc…)
La Commissione Europea ha infatti deciso di considerare elementi necessari per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento e il loro ruolo in caso di incendio.
Perché?
Anche nella nostra attività ci troviamo spesso a dover valutare i cavi come origine o veicolo di innesco nel caso di incendio, ma il regolamento in questo caso si spinge oltre, definendo gli standard costruttivi per cavi (elettrici e di segnale) al fine di ridurre la possibile diffusione dell’incendio conseguente alla combustione principalmente delle guaine, e la trasmissione del calore attraverso le corde di rame (altamente conducibili).
I cavi elettrici, anche quando non sono causa di un incendio ma vi sono coinvolti, possono costituire un elemento di grave pericolo in ragione della loro elevata quantità e diffusione in tutti gli ambienti dell’edificio.
Già la normativa italiana aveva considerato questi aspetti; con l’entrata in vigore del DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, più noto con il nome di “Codice di prevenzione incendi” che, nell’ambito della misura antincendio “Reazione al fuoco”, descritta nel Capitolo S.1, prevede specifiche classi di reazione al fuoco dei cavi in funzione del profilo di rischio vita prevalente degli occupanti.
Il regolamento Europeo 305/2011 è stato recepito dal Governo italiano con la pubblicazione del D.lgs. 106/17 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/7/17. Entrato in vigore il 9/8/17, il decreto “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE. Il D.Lgs. 106/17 riguarda anche i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati che devono certificare i prodotti da costruzione.

Vediamo quali sono le novità introdotte dal regolamento Europeo e suoi recepimenti. La Commissione Europea, all’ interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni, ha deciso di considerare per i cavi il requisito n. 2 “Sicurezza in caso di incendio” e il requisito n. 3 “Igiene, salute e ambiente”.
Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, devono essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione. Inoltre, vengono introdotti i seguenti obblighi per gli operatori economici (costruttori e distributori):
1. Marcatura CE
2. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
3. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
La marcatura CE deve essere apposta obbligatoriamente per tutti i cavi incorporati permanentemente in edifici e opere di ingegneria civile (qualunque sia il livello delle prestazioni dichiarato). Nel caso in cui non fosse fisicamente possibile, per mancanza di spazio, rispettare, quanto richiesto direttamente sul prodotto, la marcatura CE dovrà essere riportata sull’etichetta (fissata su bobine, matasse o altri tipi di confezionamento) in maniera visibile, leggibile e indelebile.
La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. La dichiarazione deve necessariamente essere redatta dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato.
La DoP dovrà essere disponibile per ogni cavo immesso sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Dovrà contenere tutte le informazioni previste dall’allegato III del Regolamento e dovrà essere conservata dal fabbricante 10 anni.

Quanto alla classificazione, i cavi in ca sono stati suddivisi in 7 classi di Reazione al Fuoco A B1 B2 C D E F identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
•    s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 con prestazioni decrescenti
•    d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2 con prestazioni decrescenti
•    a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 con prestazioni decrescenti

Tutti i cavi, così come previsto dalla norma armonizzata EN 50575, devono essere marcati con:
• un’identificazione di origine rappresentata dal nome del produttore o dal suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
• la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
• la classe di reazione al fuoco.
I cavi possono inoltre essere marcati con i seguenti elementi:
• informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;
• anno di produzione;
• marchi di certificazione volontaria;
• informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie.
La scelta condivisa dai fabbricanti italiani è di marcare direttamente sul cavo la classe di reazione al fuoco corrispondente, al fine di facilitare il più possibile l’utilizzo del cavo stesso.

Definiti i requisiti e i richiami normativi, è bene ora approfondire come nella pratica – e quindi anche nell’attività peritale di controllo, verifica ed attribuzione di responsabilità – cambiato il “mondo dei cavi”.
È bene al riguardo precisare che sono tutt’ora in corso chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno; quindi, il panorama potrà variare (moderatamente) o vedere definite quelle aleatorietà intrinseche in ogni emanazione normativa.
Il primo e più importante focus riguarda l’applicabilità temporale del Regolamento Europeo 305/11 e suoi recepimenti. A decorrere dal 9/8/17, il D.lgs. 106/17 vieta al progettista di prescrivere cavi non CPR, immessi sul mercato dopo il 1/7/17 e destinati ad essere installati negli edifici o in altre opere di ingegneria civile.
Qualora i cavi CPR non fossero stati ancora disponibili sul mercato, il tecnico avrebbe potuto prescrivere cavi non CPR, specificando l’indisponibilità dei cavi CPR adatti e il conseguente impiego di cavi previsti dal progetto (NON CPR), immessi sul mercato prima del 1/7/17. Oppure avrebbe dovuto indicare che i cavi previsti dal progetto sarebbero stati concretamente sostituiti con cavi CPR, qualora disponibili sul mercato prima dell’esecuzione dell’impianto.
Inoltre, a partire dal 9/8/17, il D.lgs. 106/17 vieta al costruttore (direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore) l’utilizzo dei prodotti da costruzione immessi sul mercato dal 1/7/17 non conformi al regolamento CPR. Gli installatori possono dunque utilizzare i cavi NON CPR, purché vi sia evidenza che siano stati immessi sul mercato o acquistati prima del 1/7/17.
I limiti di impiego dei vecchi cavi NON CPR secondo a) la norma CEI 64-8, V4 e b) il Dlgs 106/17 sono illustrati nel seguente grafico.

Con chiarimento pubblicato il 22 gennaio 2018, il foglio interpretativo CEI alla norma CEI 64-8 V4 abroga la nota identificata con asterisco a pag. 2 della variante stessa.
Più precisamente, viene eliminato il seguente passaggio: “Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.
Quindi, il limite temporale indicato dalla norma CEI viene correttamente riallineato a quanto indicato dal D.lgs. 106/17 che domina sulle normative CEI.
In ultima analisi, approcciamo il capitolo delle sanzioni, racchiuso nell’art. 20 del decreto “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”, di cui si riporta il testo.
•    Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’art. 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 € a 24.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 € a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o a uso antincendio.

•    Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Numerosi, come si può ben comprendere, sono i risvolti tecnici, legali ed amministrativi che seguono la nuova normativa CPR per i cavi. A Voi, gli opportuni approfondimenti su interpretazioni e chiarimenti futuri, augurandomi di aver stuzzicato la vostra curiosità.
“Stay tuned…”

Fonti: Tuttonormel, AICE, CNA, Gazzetta Ufficiale, CEI, Annuario VVFF 2017

Eletto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri AIPAI per il triennio 2017-2020

Venerdì 24.11.2017 si è svolta a Milano l’Assemblea Straordinaria di AIPAI, nel corso della quale si è proceduto all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri per il triennio 2017-2020.

Comunichiamo, di seguito, gli esiti delle votazioni (con elenco dei candidati eletti, in ordine di voti ricevuti).

CONSIGLIO DIRETTIVO
AURELIO VAIANO
PIETRO ADORNI
MARCO VALLE
ALFONSO DEL SORBO
GIUSEPPE DEGRADI
FRANCESCO CINCOTTI
VITTORIO PERI
PAOLO ANDREOLI
MAURIZIO TRAVAGLINI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ALESSANDRO CHIARI
ALBERTO D’EUGENIO
ROBERTO CINCOTTI

Lunedì 04.12.2017, su convocazione del Presidente uscente del Collegio dei Probiviri, Roberto Cincotti, il Consiglio Direttivo neo-eletto si è riunito in Milano e, in ossequio alle normative e indicazioni previste dallo Statuto e Regolamento dell’Associazione, ha proceduto alla nomina di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, all’unanimità, con il seguente risultato:

Presidente AURELIO VAIANO
Vice Presidente MARCO VALLE
Tesoriere PIETRO ADORNI
Segretario ALFONSO DEL SORBO

Nella stessa sede, il C.D. neo eletto ha proceduto all’assegnazione delle seguenti deleghe:
Rapporti con Fuedi FRANCESCO CINCOTTI – ALFONSO DEL SORBO (con appoggio esterno di MAURO TAMAGNONE)
Rapporti con CINEAS Giuseppe Degradi
Comunicazione e Comitato di Redazione MARCO VALLE
Corsi di Formazione sul Territorio MAURIZIO TRAVAGLINI
Coordinatore Delegati Regionali PAOLO ANDREOLI
Coordinatore Aderenti VITTORIO PERI

È stato programmato per il 15.01.2018 un secondo incontro del nuovo C.D. In quell’occasione verranno definiti nel dettaglio programma e linee operative e saranno deliberati gli ulteriori incarichi e deleghe, di cui sarà data tempestiva notizia.

Prossimamente, si riuniranno anche i neoeletti al Collegio dei Probiviri.