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Tag: AIPAI

Il nuovo Comitato di Redazione AIPAI si affianca all’importante attività di ricerca e diffusione dell’Associazione

Quale Componente da molti anni del Comitato di Redazione AIPAI, di cui sono dal 2015 Direttore Responsabile, ho il piacere di dare l’apertura a questa Newsletter presentando la composizione del “nuovo” C.d.R., in forza per questo Triennio, formato – insieme al sottoscritto – da 10 professionisti e colleghi, alcuni dei quali già storicamente in forze, altri che fanno quest’anno il loro ingresso quali “New Entry”. Ho ritenuto importante “allargare” la composizione del Comitato, dando spazio a Colleghi giovani e/o entrati da poco a fare parte di AIPAI.
L’attuale composizione è la seguente:
DIRETTORE DEL C.D.R. – Marco Valle

COMPONENTI DEL C.D.R. (in ordine alfabetico):

Marco Balzarini
Piero Bera
Stella Bellini
Francesco Bilotta
Riccardo Falco
Massimiliano Montorsi
Alessandro Pagliaccio
Antonella Pinton
Mario Resmini
Corrado Viazzi

Il mio benvenuto in particolare va ai nuovi componenti: Marco Balzarini, Alessandro Pagliaccio e Mario Resmini.
La “nuova” Newsletter – la prima del 2022 – si inaugura oggi con tre articoli di particolare attualità e interesse:

“SINISTRI IN AMBITO INFORMATICO CHE COINVOLGONO “DATI” E/O “SOFTWARE”:
QUANDO EMERGE UN DANNO MATERIALE A TERMINI DI POLIZZA?”
di Marco Balzarini

“NUOVA DIRETTIVA MACCHINE E VALUTAZIONE DI IMPATTO DEI NUOVI RISCHI NELL’ERA DIGITALE (STATO DELL’ARTE)”
di Francesco Bilotta

“DUE CASI SEMPLICI E DUE RISULTATI OPPOSTI: COME LA PROFESSIONALITA’ ORIENTA L’ISTRUTTORIA E L’ESITO PERCEPITO DELL’ATTIVITA’ PERITALE”
di Mario Resmini

Il primo apre una finestra di approfondimento e riflessione sull’importante argomento di interpretazione peritale e contrattuale riguardo al concetto di danno materiale / immateriale nell’ambito della gestione informatica / dati.
Il secondo propone una trattazione sulla revisione della direttiva macchine; tema che, per diversi aspetti, si affianca alle problematiche approfondite da Marco Balzarini.
Il terzo evidenzia l’”obbligo” di professionalità fra colleghi, per un percepito dall’utenza sempre migliore.

L’augurio è che gli articoli di cui sopra possano rappresentare, per i lettori, uno spunto per l’ulteriore studio di questi argomenti, che certamente meritano uno sviluppo e un confronto.
AIPAI è da sempre molto attenta al mondo dell’informazione e della condivisione di tematiche tecniche e contrattuali di attualità con i propri Associati, gli stakeholders del settore e diverse altre figure professionali. Non solo nell’ambito delle Newsletter periodiche sul nostro sito, ma anche attraverso l’importante collaborazione con il mensile Insurance Review, alla cui Direttrice Maria Rosa Alaggio va un grazie particolare per l’ospitalità e la fiducia riservateci e per il proattivo coinvolgimento della categoria peritale all’ampia agorà di costruttivo dialogo che la rivista sa creare con i diversi interlocutori del comparto assicurativo.

La nostra Associazione coltiva la propria presenza sui canali di comunicazione e informazione anche attraverso un profilo Linkedin dedicato, seguito dal Socio e Consigliere Massimiliano Montorsi (che, come Piero Bera e il sottoscritto, è componente, oltre che del C.d.R., anche del Consiglio Direttivo AIPAI). Quest’ultimo si occupa anche della gestione del nostro sito web.
Anche sul fronte delle pubblicazioni specialistiche, la nostra Associazione è in costante attività: segnalo, in proposito, un’importante lavoro realizzato dal Centro Studi AIPAI in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (I.C.E.A.) dell’Università degli Studi di Padova dal titolo “Ingegneria Strutturale: il patrimonio costruito italiano”, e Vi anticipo che prossimamente – non appena la situazione pandemica lo permetterà – sull’argomento sarà organizzato un Convegno, che auspichiamo possa svolgersi in presenza, con la partecipazione di due importanti rappresentanti del Mondo Assicurativo che ci hanno dato la propria disponibilità.

Sono infine lieto di annunciarVi che, a breve, potrà trovare finalmente pubblicazione su questo sito, in formato digitale, l’Antologia degli articoli più interessanti comparsi sulle Newsletter AIPAI del precedente triennio. Il tutto, all’interno di un unico volume in pdf contenente anche l’elenco dei Soci ed Aderenti AIPAI, suddivisi per Regione di appartenenza e livello associativo (con dati aggiornati a tutto il 2020: ogni variazione o integrazione nel frattempo intervenuta sarà poi registrata nell’ambito delle successive pubblicazioni).

Per il momento è tutto! Vi invito a proseguire nella lettura di questa Newsletter, e non sottraggo ulteriore spazio, tempo e attenzione ai due articoli che Vi ho presentato e che trovate pubblicati in successione a questa mia nota, ringraziando nuovamente e personalmente i due autori – Marco Balzarini e Francesco Bilotta – per il loro prezioso e interessante contributo, e Massimiliano Montorsi per la cura della pubblicazione.

Alla prossima edizione della Newsletter, con i contributi degli altri colleghi componenti il C.d.R., che sono già al lavoro, sempre su argomenti di interesse generale, complementare e a volte particolare.

Buona lettura!

Sinistri in ambito informatico che coinvolgono “dati” e/o “software” quando emerge un danno materiale a termini di polizza?

I sinistri in ambito informatico sono sempre più frequenti e le implicazioni assicurative restano un argomento dibattuto con svariate (ed alcune discutibili) interpretazioni fin troppo divergenti.

Le polizze assicurative tendono a conservare immutati negli anni i testi ovvero le forme di garanzia, la terminologia e le definizioni (capita ancora di trovare il riferimento a “tubi o valvole elettroniche” ormai del tutto decontestualizzato); per contro l’evoluzione elettronica e digitale hanno mutato notevolmente i rischi, rendendo tutt’altro che agevole ed univoco l’inquadramento dei danni emergenti rispetto alle garanzie e terminologie assicurative.

Su tale argomento propongo una chiave di interpretazione sul concetto di “danno materiale” in ambito di sinistri informatici ove si verifica una perdita o corruzione di dati o di software (nel contesto in trattazione la distinzione tra dati e software non è rilevante); interpretazione certamente influenzata dal mio percorso formativo in ingegneria dell’informazione.

Quando si parla di dati o di software la maggior parte dei tecnici assicurativi è portato a pensare esclusivamente a concetti di natura immateriale; la classificazione del danno deve invece necessariamente portare a distinguere la componente materiale da quella immateriale ed indiretta.

Di seguito le premesse ed il percorso logico che portano a meglio chiarire tale tesi.

I – Definizione di danno materiale

In assenza di una specifica definizione in polizza, come peraltro accade nella quasi totalità dei testi, utilizzerei come riferimento la seguente:

Danno materiale: Alterazione dello stato fisico di un bene per effetto di un evento, con conseguente pregiudizio parziale o totale in termini di funzionalità, fruibilità e pertanto valore del bene stesso.

Un danno è definito “materiale” quando la predetta alterazione di stato si manifesta concretamente e su un ente fisicamente tangibile.

II – Considerazioni tecnico-informatiche sul concetto di software / dati

Nei moderni computer il confine tra hardware e software è spesso difficilmente tracciabile, ed in molti casi i due contesti NON possono essere separati in quanto equivalenti.

In linea di principio una qualsiasi istruzione potrebbe essere eseguita attraverso un’implementazione prevalentemente hardware oppure concentrata a livello software (in quest’ultimo caso si demanda al software la simulazione di quanto non eseguito direttamente dall’hardware); spetta a chi progetta la macchina stabilire l’esatta configurazione in base a molteplici fattori quali il costo, la velocità, l’affidabilità e la necessità di modifiche future (ad esempio un firewall può essere implementato con un dispositivo hardware esclusivamente dedicato a questa funzione oppure un software eseguito da un elaboratore generico).

In ogni caso si avrebbe una macchina tangibile che esegue la funzione per la quale è stata ideata e realizzata attraverso la sinergia hardware + software (inscindibile perché uno senza l’altro perde la propria utilità / scopo).

Se per effetto di un evento, anche di origine software, la macchina non fosse più in grado di assolvere alla sua funzione (stato di guasto), ci troviamo di fronte ad un danno materiale perché a tutti gli effetti il bene tangibile (la macchina) manifesta un pregiudizio funzionale a fronte di un evento che ne ha alterato lo stato.

Non può essere una discriminante il fatto che il guasto sia riparabile senza sostituire componenti irrimediabilmente compromesse, perché anche una superficie sporca di fumo (es. uno specchio annerito che non riflette più) potrebbe essere ripristinabile con una semplice pulizia, e da sempre tale tipologia di danno si classifica come materiale pur non prevedendo sostituzioni o lesioni irreversibili.

III – Distinzione tra la componente materiale e immateriale del dato informatico

I dati sono informazioni che per essere conservate ed elaborate devono essere riportate su un supporto materiale (supporto magnetico, ottico etc).

Il valore dell’informazione, inteso come ciò che essa rappresenta per il possessore / utilizzatore è la componente immateriale, ma nel momento in cui l’informazione deve essere registrata ecco che il dato impresso su di un supporto tangibile acquisisce una componente materiale in quanto istanza fisica di quell’informazione prima solamente astratta.

A livello tecnico basti pensare il che il bit, ovvero la quantità minima di informazione che costituisce la struttura base dei dati informatici, quando è memorizzato si concretizza a tutti gli effetti come un’alterazione fisica del supporto che viene “impresso”, seppur nella maggior parte dei casi in maniera reversibile (riscrivibile).

Analogamente a come in un libro vengono impressi i caratteri mediante la stampa su carta, in un disco vengono impressi i bit su un supporto fisico / materiale (ad esempio in un CD i dati vengono incisi da un laser su un supporto di policarbonato).

La prova che il dato memorizzato sia un ente fisico tangibile, la si condivide tutti i giorni quando scegliamo tra memorie più o meno capienti per contenere tutte le informazioni (dati) o istruzioni (software) che dobbiamo registrare e questo proprio perché occupano spazio fisico e memorie più grandi comportano complessità e costi maggiori.

Solo perché la vista o il tatto umano non può percepire questi dettagli fisici microscopici non significa che non esistano nella loro materialità e più la tecnologia si evolve e più sarà difficile comprenderne il funzionamento per i non addetti ai lavori; si pensi ad esempio alle prime forme di registrazioni dei dati attraverso le schede perforate ben visibili e tangibili, per poi passare alla tecnologia ottica sopra citata oppure alla polarizzazione nei supporti magnetici degli hard disk, fino ad arrivare alle moderne memorie a stato solido ove viene modificato lo stato elettronico di celle di transistor (si tratta sempre di alterazione di uno stato fisico).

I + II + III = danno materiale

La perdita o alterazione non voluta dei dati mediante sovrascrittura degli stessi può rappresentare oggettivamente un danno materiale perché deriva da un’alterazione di stato di un bene materiale (il supporto) che comporta un pregiudizio sulla fruibilità del bene stesso, esattamente come un libro che viene reso illeggibile dal nero fumo per effetto di un incendio.

La componente materiale del danno NON è la perdita economica conseguente all’indisponibilità dell’informazione capace di generare ricavi (quello sarebbe un danno indiretto); la componente materiale è il costo di ripristino del dato memorizzato sul medesimo supporto o su altro supporto fisico.

Nel richiamare l’esempio del libro illeggibile per il nero fumo, il danno materiale sarebbe il costo di bonifica o di sostituzione del libro.

A tal proposito c’è chi sosterrebbe l’assenza del danno materiale solo perché il supporto pur a fronte della corruzione dei dati resta funzionante, essendo sufficiente una formattazione / inizializzazione per tornare ad ottenere nuovamente una memoria utilizzabile per registrare i dati.

Tale posizione risulta non coerente e/o risolutiva del problema in quanto:

  • La corruzione / perdita dei dati o del software rende inutilizzabile in tutto o in parte il dispositivo elettronico ed il pregiudizio funzionale della macchina tangibile è evidente.
  • La formattazione / inizializzazione non restituisce il bene alle condizioni ante sinistro, perché si passa da un archivio pieno ad uno vuoto (un archivio vuoto o un PC formattato è certamente meno fruibile di un archivio popolato o un PC configurato e pronto all’uso).
    Richiamando sempre l’analogia del libro è come se per assurdo a fronte di un libro illeggibile per effetto del sinistro venisse liquidato non il costo di rimpiazzo del medesimo libro ma solo di un libro vuoto composto da pagine bianche.

Un’applicazione concreta: Ransomware + Polizza All Risks

La maggior parte degli operatori del mondo assicurativo è portato a pensare che i sinistri in ambito informatico che coinvolgono dati / software siano di esclusiva pertinenza delle (rare) polizze cyber, ma in realtà spesso le ben più diffuse polizze All Risks non escludono tali eventi (soprattutto quelle meno recenti) e pertanto a mio parere tendono a garantire anche questa tipologia di perdite.

Si prenda ad esempio i sinistri causati dagli ormai noti ransomware che in alcuni casi vengono contestati con la sola motivazione di presunta (per l’Assicuratore) assenza di un danno materiale che a mio avviso però non è pertinente per quanto sopra argomentato. Un ulteriore esempio con analogia ad eventi più tradizionali potrebbe chiarire ancora meglio il concetto. Si pensi ad un atto doloso ad opera di ignoti quale ad esempio un imbrattamento di un libro custodito in una libreria; il libro per effetto dell’evento subisce un cambio di stato e risulta inutilizzabile o non più fruibile come prima.

Ebbene a fronte di tale evento:

  • Nessuno potrebbe contestare il fatto che vi sia un danno e che sia materiale.
  • Se non esclusa tale tipologia di evento (atto doloso) e se assicurato il bene non si potrebbe negare l’operatività della polizza All Risks
  • Il danno andrebbe pertanto liquidato ed indennizzato nella sua componente materiale e diretta per i costi di ripristino del libro o sostituzione dello stesso.

Ora se invece di un supporto cartaceo (libro) avessimo un supporto digitale (hard disk) ed al posto di un imbrattamento doloso che oscuri i caratteri stampati sulle pagine avessimo una cancellazione / sovrascrittura dolosa dei dati, nulla cambierebbe rispetto al predetto iter liquidativo.

Infatti si avrebbe:

  • un evento non escluso e quindi garantito per la polizza All Risks (attacco cyber non citato tra le esclusioni)
  • un bene assicurato alla partita Macchinari
  • un danno materiale riconducibile alla sovrascrittura / cancellazione dei dati ovvero una concreta alterazione di uno stato fisico di un bene tangibile che non lo rende fruibile e non rende fruibile l’intero macchinario elettronico (ente fisico tangibile con pregiudizio di funzionalità e fruibilità)
  • necessità di ripristinare i dati allo stato ante sinistro

L’operatività della polizza sarebbe ancora più esplicita se nelle definizioni di polizza alla partita Macchinari si citassero pure, come spesso accade, gli archivi elettronici o i supporti dati.
Ritengo importante un approfondimento della tematica, che influenza quotidianamente la liquidazione dei danni e gli annessi contenziosi derivanti da una non univoca interpretazione delle garanzie.

Nuova direttiva macchine e valutazione di impatto dei nuovi rischi nell’era digitale (stato dell’arte)

Il 21 Aprile 2021 la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di revisione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Una volta terminato il percorso di approvazione, il nuovo Regolamento Macchine sostituirà l’attuale Direttiva Macchine, l’atto legislativo che garantisce la libera circolazione delle macchine all’interno del mercato unico ed un elevato livello di sicurezza per gli utilizzatori.

Al vaglio della Commissione Europea è la proposta finale di modifica che dovrà essere discussa in Consiglio e Parlamento Europeo prima di essere ufficialmente pubblicata in versione definitiva, verosimilmente entro il 2023.

L’argomento è molto complesso ed il documento davvero esteso, per cui mi limiterò a rappresentare in modo sintetico, ma spero efficace, le carenze che la nuova Direttiva Macchine intende colmare e gli obbiettivi che la stessa si pone.

Il repentino sviluppo tecnologico cui ormai stiamo assistendo da una decina d’anni a questa parte, ed il sempre maggiore utilizzo delle stesse nell’operatività di nuove macchine, ha creato dei gap con l’attuale Direttiva Macchine che si rende necessario colmare con un adeguamento urgente.

La progettazione e la costruzione di una macchina non può ormai più considerarsi un processo per così dire “determinato” poiché sappiamo ormai che le nuove macchine sono equipaggiate da sistemi sempre più sofisticati (anche di sicurezza) e possono avere un comportamento che evolve man mano che subentrano nuovi aggiornamenti o nuove tecnologie.

Basta soltanto accennare all’IoT (Internet of things), allo Smart Manufacturing, oppure all’AI (Intelligenza artificiale) per cominciare a scorgere sin da subito le ragioni per le quali l’attuale Direttiva Macchine non si ritiene più adeguata.

Queste nuove tecnologie hanno portato all’insorgenza di una serie di rischi che prima non esistevano e che vanno assolutamente identificati, valutati e trattati sia sotto il profilo legislativo che tecnico ed aggiungo anche con una certa rapidità visto l’altrettanto rapida diffusione delle stesse in diversi settori.

Una sempre maggiore quantità di dati e, di conseguenza, una maggior connessione delle macchine a reti, sia esterne che interne, può comportare dei rischi correlati a vere e proprie modifiche dei comportamenti della macchina stessa.

Si pensi ad esempio ai collaborative robot (robotica collaborativa), branca della robotica differente dalla classica robotica industriale, dove non vi è più una “barriera” fra operatore e robot ma entrambi collaborano e coesistono nello stesso momento.

Questi robot sono dotati di equipaggiamenti programmabili sempre più sofisticati e, quindi, hanno software sempre più complicati che vanno aggiornati e “manutenuti”.

E dal momento che l’aggiornamento di un software di programmazione di un collaborative robot può modificare il suo comportamento, appare comprensibile come la conseguente insorgenza di rischi prodotti dall’aggiornamento stesso rendano non più conforme la macchina alla vigente Direttiva.

Anche l’intelligenza artificiale ed il comportamento autonomo delle macchine possono portare a dei rischi perché le macchine non si comportano sempre per come sono state progettate all’inizio ma evolvono il proprio comportamento in base alle condizioni ambientali ed i comandi che sono chiamati a svolgere.

Quindi, comportamenti che possono essere diversi da quelli che il fabbricante ha considerato nella valutazione dei rischi, per cui è evidente che si pone un problema dalle implicazioni che possono assumere proporzioni ben immaginabili per noi professionisti nel settore dei rischi.

E poi, come non considerare il rischio cyber?

La connessione a reti internet o interconnessione a rete locali, rende le macchine ed i software che le governano sempre più attaccabili e vulnerabili.

Sempre più spesso si assiste oggi ad attacchi ad opera di criminali cibernetici in grado di bloccare interi processi produttivi o di acquisire informazioni strategiche per l’azienda, con potenziali perdite davvero importanti.

Attacchi che possono avere come obiettivo persino assets strategici e che possono assumere i connotati di veri e propri attacchi terroristici (es.: l’attacco hacker ai danni di una centrale elettrica).

Questa brevissima digressione non deve farci però dimenticare che ciò che rileva ai fini della Direttiva Macchine è il rischio per la sicurezza per le persone dal momento che queste alterazioni indotte da attacchi esterni possono avere un impatto anche sui comportamenti delle macchine.

La nuova Direttiva Macchine intende poi armonizzare il quadro legislativo di riferimento ed evitare sovrapposizioni fra diverse direttive applicabili, definendo in modo chiaro i confini fra una direttiva e un’altra, come ad esempio nel caso di non chiara applicabilità della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE o della Direttiva Macchine.

Una lavatrice per uso domestico non rientra nella Direttiva Macchine ma solo nella Direttiva Bassa Tensione mentre, viceversa, una lavatrice industriale non rientra nella seconda, bensì nella prima.

La nuova Direttiva Macchine tende una mano anche all’ambiente, si orienta cioè verso la diminuzione, ovvero l’eliminazione di documentazione in formato cartaceo, che, per certi macchinari caratterizzati da una certa complessità può assumere una mole molto importante.

La salvaguardia dell’ambiente, quindi, quale spinta per promuovere l’uso di documenti e istruzioni in formato digitale, a risparmio di risorse ambientali e costi per il fabbricante.

Si sta inoltre discutendo se adeguare l’allegato IV della Direttiva Macchine, che si applica a quelle macchine che sono considerate particolarmente pericolose e per le quali la Dichiarazione di Conformità CE segue una procedura più stringente e rigorosa rispetto alla Dichiarazione di Conformità CE fatta autonomamente dal fabbricante.

La marcatura CE di una macchina nell’ambito dell’allegato IV, potrebbe, a seconda delle procedure scelte, coinvolgere la certificazione della macchina o del sistema di gestione della qualità del fabbricante da parte di un organismo qualificato.

Un altro elemento di discussione riguarda la differente applicazione della Direttiva Macchine fra diversi paesi dell’Unione Europea o di altri Paesi che con l’Unione Europea hanno stabilito degli accordi tali per cui la Direttiva Macchine, così come altre direttive di prodotto, sono applicabili anche se non questi Paesi non ne fanno parte (es. Turchia, Svizzera).

Con questi Paesi, ad esempio, si possono verificare problemi di esportazione di macchinari per i quali le dogane non ritengono sufficiente la dichiarazione CE di conformità ma richiedono altra documentazione.

Al fine di risolvere queste problematiche, così come quelle legate a differenti interpretazioni delle Direttive nei vari Paesi della UE, si discute se convertire la Direttiva in Regolamento.

Le Direttive devono essere infatti recepite ed attuate con provvedimenti legislativi emanati da ogni singolo Stato, mentre il Regolamento non necessita di essere recepito ma è applicabile nei vari Stati dell’Unione senza alcun provvedimento attuativo

Si è fin qui descritto in modo sintetico, ma spero efficace, gli elementi di carenza che la nuova Direttiva Macchine intende eliminare.

Vediamo quindi brevemente quali sono gli obiettivi, che possono essere descritti sommariamente come generali e specifici.

Obiettivi generali sono, in primis, garantire un alto livello di sicurezza per l’utilizzatore e di tutte le persone che sono esposte ad eventuali rischi, considerando anche i rischi correlati alle nuove tecnologie di cui abbiamo accennato prima (IoT, AI, Collaborative Robot) ma anche, e soprattutto, in ottica di future evoluzioni.

Un altro degli obiettivi generali che la nuova Direttiva Macchine si pone è quello di assicurare un buon funzionamento del mercato unico digitale, creando condizioni di parità per gli operatori economici, preservando la competitività del settore delle macchine.

Ricordiamo che il mercato unico è tale quando, al di là dell’eliminazione di dazi, non vi sono “ostacoli” di natura tecnica al libero scambio.

I principali obiettivi specifici che la nuova Direttiva Macchine si pone sono i seguenti, in sintesi:

coprire i nuovi rischi correlati alle nuove tecnologie digitali (IoT, AI e robotica);

garantire una coerente interpretazione del campo di applicazione in tutta l’UE;

allineamento con le procedure del nuovo quadro legislativo.

Sul come raggiungere questi obiettivi, il documento propone poi una serie di opzioni ed i relativi impatti che la scelta di ogni opzione può avere in termini di energie, di tempo, di risorse e, quindi, di costi.

A proposito di nuovi rischi, tema molto sentito dal mercato assicurativo date le ovvie implicazioni nell’ambito della RCP (responsabilità civile prodotti), non si può concludere questo articolo senza aver prima aggiunto che il 10 gennaio 2022 si è conclusa una consultazione pubblica promossa dalla Commissione Europea destinata a tutte le parti interessate (cittadini, fabbricanti, sviluppatori di software, associazioni di consumatori, assicuratori, altri) avente lo scopo di raccogliere informazioni e opinioni su come migliorare la direttiva attuale in relazione a ai nuovi prodotti nell’economia digitale e circolare.

La Commissione Europea pone in evidenza il fatto che certe caratteristiche tipiche delle tecnologie digitali, quali ad esempio l’intangibilità, la complessità, la connettività, la dipendenza dai dati, così come caratteristiche specifiche dell’AI (intelligenza artificiale), quali il comportamento autonomo, la limitata prevedibilità e continui adattamenti, costituiscono elementi critici nell’applicazione delle norme di responsabilità.

Tutto ciò crea incertezza nelle imprese e rende difficile per i consumatori o altre parti danneggiate ottenere un indennizzo o risarcimento in caso di danno.

Ad esempio, i software ricoprono oggi un ruolo cruciale per il funzionamento dei presidi di sicurezza in molti prodotti ma non è chiaro in che misura questi software possono essere classificati come prodotti ai sensi dell’attuale Direttiva.

L’attuale Direttiva prevede norme applicabili nel caso di danni fisici o materiali dovuti a difetti del prodotto ma non chiarisce se la definizione di prodotto difettoso può essere estesa anche a vulnerabilità cyber a causa dei quali un attacco hacker danneggia assets digitali o porta alla perdita di dati sensibili.

Ulteriori sfide all’orizzonte per tutto ciò che concerne l’economia circolare, modello di business sempre più diffuso dove i prodotti vengono riciclati, riparati, aggiornati o ricondizionati nell’ottica della sostenibilità e della riduzione dei rifiuti, dove la l’attuale Direttiva non chiarisce quale sia il soggetto responsabile di un prodotto modificato o ricondizionato, dopo la sua messa in circolazione nel mercato.

In attesa di conoscere i futuri sviluppi, concludo con una citazione del grande scrittore russo di fantascienza Isaac Asimov che scrisse:

Qualsiasi innovazione tecnologica può essere pericolosa: il fuoco lo è stato fin da principio e il linguaggio ancor di più. Si può dire che entrambi siano ancora pericolosi al giorno d’oggi, ma nessun essere umano potrebbe dirsi tale senza il fuoco e senza la parola.

Due casi semplici e due risultati opposti: come la professionalità orienta l’istruttoria e l’esito percepito dell’attività peritale

Nel confrontarmi con i colleghi, relativamente alla nostra professione, prospettive future di categoria e percezione di Assicurati e Mandanti sul nostro lavoro, capita sempre più spesso che si finisca per concordare sul fatto che la professionalità della categoria tenda a volte a diminuire, certamente per quanto percepito dall’utenza.

Questo mi ha portato a farmi una domanda: noi Periti, cosa facciamo per invertire questa tendenza?

Per provare a dare una risposta, ho scelto due significative esperienze recenti che mi hanno visto direttamente coinvolto (sinistri verificatisi nel 2021) per analizzarne la gestione. In entrambe le situazioni vi è stata la necessità di collaborare ed interfacciarmi con colleghi.

Caso 1

Un “semplice” sinistro in coassicurazione indiretta su Polizza Globale Fabbricati. In particolare: intervengo per la Compagnia “A”, aderente agli accordi ANIA, che assicura il condominio; il collega interviene per la Compagnia “B”, non aderente agli accordi ANIA. È un caso di furto, coperto dalla polizza del Condomino e coperto – per i soli danni ai serramenti – anche dalla polizza condominiale.

Un incarico facilmente gestibile: si sente il collega, si condivide la stima dei danni e si procede a riparto ai sensi dell’Art. 1910 del C.C.

Quello che non mi aspettavo è la totale mancanza di collaborazione dovuta ad assenza di risposta dal collega, che ha portato ad una sequela di mail di sollecito; sino a ricevere una telefonata di lamentela dall’agente della Compagnia “B”!.

Risultato finale: nonostante le migliori intenzioni e la facilità del compito assegnatoci, la professionalità percepita all’esterno del sottoscritto e del collega è stata pari a meno di zero.

Caso 2

Incendio di fabbricato suddiviso in tre distinte unità immobiliari, ognuna di proprietà di uno dei fratelli della famiglia “X” ed assicurate in maniera distinta.

L’evento distrugge in maniera pressoché completa la copertura di tetto e coinvolge in maniera più o meno grave le tre unità immobiliari.

Intervengo per la Compagnia “C” che assicura la “villetta di testa” opposta all’area da cui ha avuto origine l’incendio.

Un collega interviene per la Compagnia “D” che assicura la porzione centrale dell’immobile e l’unità immobiliare da cui ha avuto origine l’evento. Accertate insieme le cause e stabilito che relazionerò la mia mandante con indicazione di rivalsa, procediamo per tutti gli accertamenti peritali insieme, in ottica di collaborazione e reciproco aiuto, scambio di opinioni, dati e documenti.

Risultato finale: nonostante alcune pesanti rivisitazioni del computo redatto dall’impresa incaricata dalla famiglia “X”, applicazione di regola proporzionale da parte del collega per una delle due unità immobiliari, a conclusione della pratica abbiamo ricevuto il ringraziamento dei tre fratelli per la disponibilità dimostrata e l’assoluta trasparenza con cui abbiamo gestito il sinistro; gli Assicurati, seppur colpiti nelle tasche dai limiti di polizza e/o detrazioni per migliorie apportate in occasione della ricostruzione, hanno percepito e apprezzato qualità e disponibilità del mondo peritale e assicurativo.

In conclusione

Non sempre tutto va per il meglio. Non dovrebbe succedere, ma capita che vi siano disallineamenti e incomprensioni. Quello che mi preme evidenziare è come il gioco di squadra, l’essere disponibili con i colleghi (AIPAI e non), il metterci a disposizione per risolvere i problemi è un nostro dovere professionale. Il caso 1, che ho portato alla vostra attenzione oggi, risulta verificarsi sempre più spesso, creando i presupposti che portano l’utenza a essere scontenta del sistema. Nel caso 2, il sistema ne esce rafforzato.

Nel corso della gestione di un sinistro, dobbiamo vedere nel nostro collega un alleato e dobbiamo valorizzare la necessaria reciproca collaborazione. Saremo sicuramente tutti più apprezzati e porteremo vantaggi al sistema.

AIPAI: molte importanti novità. Una messe di attività editoriali; l’Antologia triennale in preparazione; gli “Aderenti.

60 articoli tecnici, scientifici, di approfondimento, ospitati dalla stampa specializzata nazionale e dalla Newsletter del sito, dall’inizio del triennio ad oggi; anche grazie al Comitato di Redazione del Notiziario oggi composto da: Stella Bellini, Piero Bera, Francesco Bilotta, Riccardo Falco, Massimiliano Montorsi, Antonella Pinton e Corrado Viazzi. Per un’Associazione in fermento operativo. L’Associazione Italiana Periti liquidatori Assicurativi Incendio e rischi diversi è oggi una realtà molto importante: ha celebrato i 50 anni dalla fondazione nel 2018 e rappresenta:

584 professionisti, di cui 187 Soci senior, 123 soci effettivi, 56 soci Junior, 218 Aderenti; con:

4000 persone di indotto: periti, tecnici di ufficio, esperti e amministrativi.

200 sono le attestazioni ad oggi rilasciate, in forza dell’iscrizione all’elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.). Attestazioni conformi all’art.7 della legge n.4 del 14.01.2013. Legge sempre più citata in tanti provvedimenti legislativi che si conformano al sistema previsto dalla direttiva 2018/958 del Parlamento Europeo.

Una novità importante che si è concretizzata durante il triennio che va concludendosi, è stata la decisione del Consiglio Direttivo di creare e dare sempre maggiori opportunità alla figura dell’”Aderente”. Dipendenti e collaboratori tecnici di Uffici di Soci AIPAI hanno la possibilità – se con i requisiti richiesti – di iscriversi fra gli “Aderenti” e partecipare ad alcune fasi della vita associativa; in particolare agli incontri di formazione.

Il C.D. AIPAI ha sensibilizzato i Soci affinchè permettano ai Collaboratori di partecipare alla vita associativa con la qualifica di “Aderente”; in questo modo avvicinando moltissimi giovani colleghi; se con i requisiti  di cui allo Statuto, potrebbero esserci futuri Soci; personalità che possano aiutare crescita e continuità dell’Associazione.

Gli articoli pubblicati da AIPAI, sono stati redatti dai componenti il Consiglio Direttivo, da alcuni Soci, da persone del mondo tecnico e scientifico coordinate dai redattori degli articoli stessi e dai Componenti il Comitato di Redazione.

E’ l’importante attività di comunicazione e redazione che AIPAI ha svolto in questo mandato mentre si appresta, entro il 2020, predisporre e pubblicare gli articoli che concluderanno una serie di trattazioni tecnico scientifiche. E’ in preparazione anche l’“Antologia triennale 2018-2020” che raccoglierà gli articoli di maggior interesse e di attualità, l’elenco dei Soci e degli Aderenti, e altre iniziative allo studio. La pubblicazione dell’edizione cartacea e di quella online dell’Antologia è prevista per Novembre 2020.

La comunicazione AIPAI è, da sempre, orientata al dibattito su argomenti tecnico peritali e di approfondimento scientifico e contrattuale; vuole essere rappresentativa di un’Associazione che ha un importante ruolo nazionale ed europeo e su tale ruolo intende porre tutte le possibili risorse.

La Newsletter di Maggio 2020, che oggi va in pubblicazione sul sito, è particolarmente “dotata”. 8 articoli di approfondimento tecnico-contrattuale dovuti all’impegno dei componenti del Comitato di Redazione e di un Socio che ha colto l’invito – sempre ripetuto ai Colleghi di buona volontà – di dare il proprio contributo; tutto è consultabile sul sito www.aipai.org, con il seguente sommario:

– “AIPAI e la formazione professionale ai tempi di Covid 19” di Piero Bera;

– “Approccio e metodo nei sinistri di R.C. Professionale tecnica (II Parte)” di Corrado Viazzi;

– “Patti contrattuali ed eventuale opponibilità degli stessi ad un Assicuratore” di Francesco Bilotta;

– “Riparto di coassicurazione indiretta: casi particolari” di Riccardo Falco;

– “Furto e la fattispecie truffa” di Antonella Pinton;

– “Inquinamento – aspetti normativi: evoluzione e criticità” di Massimiliano Montorsi e Salvatore Simone;

– “Differenza primaria tra Profitto lordo e Margine di contribuzione” di Marco Balzarini;

– “Danni a impianti fotovoltaici. La polizza danni diretti e indiretti. Casi pratici” di Stella Bellini.

Ringrazio i Soci, i Componenti del Comitato di Redazione e i Consiglieri che, “prendendo a prestito” le parole di un Collega che mi ha recentemente scritto, hanno permesso: “l’ennesimo capolavoro organizzativo che, grazie al contributo di tutti, aggiunge costantemente valore alla nostra bellissima Associazione”.

Grazie a tutti e grazie al Socio che ha voluto esprimere la Sua approvazione con le belle parole sopra riportate; ad majora!

AIPAI e la formazione professionale ai tempi di Covid 19

Il lungo periodo di lockdown in cui siamo immersi da circa 2 mesi sta avendo un impatto negativo molto importante anche sulla nostra categoria professionale: alla grande preoccupazione per la salute nostra e dei nostri collaboratori, si aggiunge l’ansia per la ripercussione economica sulle nostre attività, già caratterizzate da importanti costi fissi e margini risicati.

Abbiamo necessariamente perso, tutto d’un tratto, la frenesia a cui ci eravamo dovuti abituare e che non ci permetteva pause o distrazioni: le nostre organizzazioni erano macchine da corsa che viaggiavano a pieno regime; di colpo, ci siamo trovati come conducenti di un placido calesse in strade di campagna.

D’altra parte, il rallentamento, al netto delle preoccupazioni, ha portato con sé una nuova dimensione, più riflessiva: le telefonate si sono allungate, toccando a volte temi personali, e sono state spesso accompagnate da un sottofondo di rumori domestici dato che lo smart working ha trasformato in uffici le nostre case. Questo ha in qualche modo rappresentato un aiuto nel superare i momenti più bui.

Con la resilienza che ci contraddistingue abbiamo però cercato – impresa non facile in questo drammatico momento – di trovare spunti per guardare al futuro in modo positivo e propositivo. E, in questa forzata pausa di sospensione temporale, il modo migliore di programmare il futuro è quello di riscoprire e valorizzare quelli che sono gli elementi qualificanti della nostra categoria, caratterizzata da professionisti che, oltre a svolgere il proprio lavoro con grande passione, hanno impegnato anni a costruire una competenza basata, oltre che sulla fondamentale esperienza, su conoscenze trasversali.

Prendo spunto da queste riflessioni per sottolineare quanto sia fondamentale la formazione continua nell’attività del Loss Adjuster, evidenziando in particolare – fra le tante competenze – quelle necessarie ad affrontare i sinistri Liability. Il continuo aggiornamento professionale è indispensabile al moderno professionista che si occupa di questa tipologia di sinistri: bastano poche parole del legislatore perché un intero impalcato giuridico possa essere stravolto e, a volte, crollino certezze acquisite. Coloro che si occupano professionalmente di perizie assicurative sanno infatti che spesso i casi di maggior complessità e difficoltà sono proprio quelli da Responsabilità Civile o comunque inerenti aspetti civilistici connessi a ogni evento dannoso. Il settore Liability è dunque quello in cui meglio si esplicano le competenze multidisciplinari dei Loss Adjusters moderni, la cui formazione non può prescindere da un’approfondita conoscenza, non solo della disciplina assicurativa ma in generale di quella legale e giuridica, oltre che della normativa tecnica di settore. E’ a quest’ultima infatti che si ricorre – mi riferisco alle norme nazionali UNI, europee EN o internazionali ISO – per sopperire alla mancanza di norme cogenti.

Troviamo un esempio di questa commistione tra legge e norme tecniche nel settore impiantistico. Il DM 37/2008 (art.1) ha inserito, tra gli impianti oggetto di certificazione, quelli inerenti allo smaltimento dei fumi degli impianti di riscaldamento, la cui corretta installazione è definita da norme UNI (tra queste cito la UNI 10683/2012). Quindi, il caso dell’incendio di una copertura che si origina da un camino necessita di un’indagine accurata che, partendo dalla determinazione del punto d’innesco, arrivi a valutare ad esempio se l’attraversamento dell’orditura sia stato o meno progettato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche di riferimento a quella data. Dall’analisi di questi aspetti può conseguire il coinvolgimento dell’installatore o del D.L., e la possibile surroga dell’Assicuratore di garanzia diretta nei loro confronti.

Nel solco di un progetto di formazione continua e di valore dedicata ai propri associati, AIPAI ha in questo periodo, con encomiabile impegno, organizzato una serie di importanti seminari online di aggiornamento periodici, messi a disposizione gratuitamente di tutti i Soci ed Aderenti attraverso una valida piattaforma.

I corsi, ad oggi svolti con cadenza bisettimanale, affrontano tematiche di natura tecnica e contrattuale, con trattazione a cura di soci e colleghi esperti. Ogni corso si conclude con un test di apprendimento che consente agli interessati di acquisire crediti formativi utili al mantenimento della qualificazione professionale che AIPAI certifica ai propri iscritti ai sensi della legge 4/2013. I seminari sono inoltre accreditati per il mantenimento della certificazione della figura di Perito Assicurativo ai sensi della norma Uni 11628:2016. Quest’ultima è un ulteriore esempio di norma che ha funzione sussidiaria, data la precedente carenza nel nostro ordinamento di un ordine professionale che disciplini la figura dei Loss Adjuster.

Il primo seminario, tenuto dall’esperta Nadia Pozzato (incaricata dal C.D. AIPAI), ha riproposto (quale riedizione di un precedente analogo corso) proprio l’argomento “canne fumarie e camini” sopra menzionato. Si è svolto lo scorso 02.04.2020 e ha riscosso una notevole interesse, con partecipazione di 126 professionisti.

L’adesione all’iniziativa si è poi rilevata sempre crescente: nelle settimane successive sono stati erogati da AIPAI, con le medesime modalità, altri 3 seminari: il 17.04 Riccardo Campagna ha approfondito il tema “Norme ANIA per coassicurazione indiretta”; il 30.04, Massimiliano Montorsi ha proposto una trattazione sull’argomento “Impianti Fotovoltaici”; il 14.05, Marco Valle e Giuseppe Degradi hanno illustrato e approfondito “La valutazione delle merci: concetti base ed estimo assicurativo specialistico”. Per ciascuno di questi 3 corsi, sono stati accertati oltre 220 partecipanti (con picco di 250, soglia massima di presenze consentita dalla piattaforma, per l’ultimo corso).

Non possiamo che ringraziare per questa iniziativa il Consiglio Direttivo di AIPAI che, coordinato dal Presidente Aurelio Vaiano e con l’impegno organizzativo di Paolo Andreoli e il supporto operativo di Vittorio Peri, ha saputo proporre in questo periodo di difficoltà una valida e importante attività formativa, che ci ha coinvolti in modo costruttivo. Così come sono da ringraziare i relatori che hanno voluto mettere a disposizione le loro competenze e il loro tempo e ci hanno aiutato, fra l’altro, a mantenere vivo lo spirito associativo (sempre forte in AIPAI) per prepararci ad affrontare uniti e compatti nuove sfide, con la consapevolezza, basata anche sul loro esempio, che rappresentiamo una vera e importante categoria professionale, il cui ruolo riveste anche una notevole rilevanza sociale.

Comunicato Emergenza Sanitaria Covid-19

A TUTTI I SOCI – Loro sedi

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Cari tutti,

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 evidenzia le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e il coinvolgimento di più aree del territorio italiano.

All’articolo 1, il Decreto dispone misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

L’attuale situazione – ferma restando la piena autonomia personale di decisione e interpretazione sia delle norme del Decreto Legge che, in particolare, di quelle etico-professionali che devono contraddistinguere ognuno di noi – pone il problema di valutare con la massima attenzione e sensibilità i provvedimenti da adottare da parte di ciascuno. Questo Consiglio Direttivo ritiene opportuno suggerire alcune linee guida ai propri Associati, affinché possano – se condivise – farle proprie.

Il primo suggerimento che questo Consiglio Direttivo – attentamente valutata la situazione e con riferimento alle aree allo stato identificate all’Articolo 1 del Decreto – ritiene di poter trasmettere è che tutto quanto non è indifferibile sia rimandato in attesa di nuove determinazioni dell’autorità competente.

Per contro, si ritiene che anche chi di noi opera nei territori fra quelli attualmente oggetto del provvedimento possa garantire – con tutte le cautele necessarie – gli interventi indifferibili, intendendosi per tali sopralluoghi e incontri inerenti situazioni gravi che possano comportare conseguenze negative per un sicuro svolgimento della vita delle persone (in seguito a danni a cose) o generare gravi conseguenze economiche alle aziende. A titolo di esempio ricordiamo i sinistri che hanno dato luogo ad emissione di certificato di inagibilità di fabbricati e/o aziende, convocazione di Magistrati e /o dei loro ausiliari. Per tale tipologia di incarichi di media-elevata complessità, questo C.D. ritiene che le nostre strutture possano gestire e concentrare le proprie forze in modo da garantire ancora un servizio alle Parti.

Per quanto concerne gli spostamenti di lavoro, si ritiene che il Decreto Legge non escluda la possibilità:

– per il personale dipendente degli uffici, di spostarsi quotidianamente dalle proprie abitazioni agli uffici sede del luogo di lavoro (meglio se munito di una dichiarazione del datore di lavoro stesso);

– per le attività in trasferta sul territorio e fra territori, con riferimento alle aree oggetto di provvedimento (allo stato, quelle identificate ma con possibile estensione in funzione dell’evolversi della situazione), l’indicazione che questo C.D. dà del Decreto è che qualsiasi spostamento debba essere caratterizzato da importanza, urgenza e indifferibilità, del tipo di quelle già indicate.

Conseguenza logica di quanto sopra è il fatto che, con particolare riferimento ai territori oggetto di provvedimento, ogni tempistica contrattuale di evasione degli incarichi potrà non essere rispettata; così come la ripresa – una volta che l’emergenza sarà rientrata – dovrà essere necessariamente graduata nei limiti delle possibilità di ciascuno.

Nel frattempo, riteniamo – in proposito interpretando anche alcune circolari delle Mandanti – che il servizio al cliente possa essere garantito attraverso attenti e sensibili contatti telefonici, assistenza e indicazioni su come procedere, richiesta e acquisizione della documentazione istruttoria e, dove possibile, gestione ed evasione del Mandato da remoto.

Sono queste le prime indicazioni emerse dal C.D. straordinario AIPAI convocato per oggi, 09.03.2020. Il Consiglio Direttivo AIPAI si impegna ad entrare ulteriormente in argomento qualora la situazione lo richiedesse nonché di interessare a tale riguardo la Protezione Civile per ottenere un’adesione di massima a queste indicazioni che allo stato restano necessariamente dei suggerimenti.

A tutti i soci, al personale dei loro uffici, ai collaboratori tecnici, questo C.D. vuole esprimere la propria vicinanza e garantire la propria attenzione, con l’augurio che ognuno di noi possa operare al meglio delle proprie possibilità per quanto possibile e ragionevole, tenuto conto anche del ruolo sociale che la nostra professione riveste, e al contempo tutelare la salute propria, delle proprie famiglie e della popolazione.

Documento redatto il 09.03.2020 Diramato dalla Segreteria

Un cordiale saluto a tutti Voi,

il Consiglio Direttivo AIPAI

Emergenza Sanitaria

Alle Società di Assicurazione, agli Assicurati, ai Periti, agli operatori del settore

Questi giorni sono caratterizzati da una situazione di particolare attenzione e allarme sulle condizioni di sicurezza sanitaria nel nostro Paese.
Le autorità costantemente aggiornano e rendono note, oltre che regole di buona condotta sanitaria, norme di comportamento che i cittadini sono tenuti a seguire: un esempio su tutti, l’interdizione all’accesso alle cosiddette zone rosse.

Questo ha creato e sta creando, in modo particolare in alcune aree del territorio, non pochi ostacoli ad un corretto svolgimento delle attività lavorative anche nel nostro settore.

Diverse società di assicurazione hanno fornito ai loro dipendenti indicazioni riguardo i comportamenti da tenere e, in alcuni casi, hanno trasmesso suggerimenti e raccomandazioni ai collaboratori esterni, quali i periti, per lo svolgimento delle attività loro commissionate. Alcune Compagnie hanno anche invitato i collaboratori esterni ad evitare di presentarsi nei loro uffici, chiedendo loro di limitare i contatti a colloqui telefonici e/o via web.

Come per le Società, anche molti assicurati in questi giorni preferiscono non avere contatti nelle loro abitazioni o presso le loro aziende con persone esterne, e chiedono di procrastinare in là nel tempo gli appuntamenti.

Può quindi accadere che – nonostante l’impegno delle strutture peritali e dei loro collaboratori a portare avanti, per quanto possibile in sicurezza, le operazioni di sopralluogo – non sempre ciò risulti fattibile. E non è detto che sia poi sempre possibile, anche laddove autorizzato o suggerito, il ricorso a soluzioni alternative quali la videoispezione in luogo dell’accesso diretto, fermo restando il successivo ricorso all’istruttoria peritale secondo Mandato.

È quindi, di fatto, prevedibile e inevitabile – e lo si sta verificando già in questi giorni – che potranno esservi per i periti difficoltà nel rispettare gli impegni contrattualmente assunti con le Mandanti in termini di tempistiche di espletamento ed evasione degli incarichi di perizia. Siamo certi che le Compagnie Assicuratrici, gli Assicurati e gli operatori tutti del settore abbiano contezza della particolare situazione e ne tengano conto.

L’augurio è in ogni caso che, ad ogni livello, la situazione possa rientrare al più presto nella normalità.

Il Consiglio Direttivo di AIPAI

Lettera aperta a Marco Ruggi

Ho letto, con colpevole ritardo lo ammetto, l’Editoriale del 20/12/2019 dell’Osservatorio online redatto da Marco Ruggi, suo Direttore Responsabile.

Dopo una premessa contenente dei suggestivi suggerimenti, nientemeno che agli Assicuratori (perbacco!), Ruggi si avventura in una lunga dissertazione sul futuro dei provider (parola molto di moda) e dei professionisti (meglio loss adjuster, almeno abbiamo a confronto due termini anglofoni).

Credo nella libertà di idee e nella libera espressione ma, come dicevano i latini, “est modus in rebus” perché non trovo accettabile usare toni vagamente diffamatori, irrispettosi e fuori luogo nei confronti di una categoria (quella dei loss adjuster professionisti) per sostenere le proprie tesi.

Frasi tipo “…studioli e professionisti da anni impegnati a cavalcare la tradizionale perizia carta e calamaio”, “solo l’assicuratore può permettersi di lasciarti a piedi con un “ciaone” non sono accettabili.

Ma al di là dei toni e dei vocaboli ben poco felici, ritengo opportuno sottolineare anche che Ruggi, il quale non mi risulta essere né un provider né un loss adjuster professionale ma un “consulente aziendale assicurativo” (come dallo stesso precisato nel suo curriculum vitae tratto da Linkedin), non essendo socio AIPAI (Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio) non può essere censurato da quest’ultima per la violazione di almeno una mezza dozzina di articoli dello Statuto, Regolamento e Codice dell’Associato. In qualità di Presidente dei Probi Viri di AIPAI, in caso contrario avrei provveduto personalmente a tale incombenza.

A questo punto riterrei opportuni alcuni chiarimenti utili, non solo a Ruggi, ma anche a tutti coloro che possono non aver ben compreso la realtà delle cose.

In primo luogo, mi chiedo cosa si intende con la parola “provider”, dal vocabolario Treccani (notoriamente il più autorevole): “Società che fornisce a pagamento servizi telematici, per collegamenti di posta elettronica e di accesso a Internet”. Interessante quindi l’abuso di tale termine per ridefinire alcune ex società di perizie.

Ma è tutta la costruzione logica che ha poco senso ed è fuorviante.

Non è dato sapere se Ruggi abbia mai liquidato dei veri sinistri complessi, almeno questo non si evince dal suo curriculum vitae pubblicato sempre su Linkedin, e quindi nasce spontaneo il dubbio che non sappia bene di che cosa si parli. I famosi “studioli” sono ormai diventati da anni un’importante realtà ove in molti casi risiedono delle competenze storiche e fondamentali acquisite e tramandate in tanti anni di pratica e di formazione specifica, competenze delle quali si servono la maggior parte delle Compagnie Assicuratrici.

Il provider, così come ultimamente ed arbitrariamente definito, svolge un’attività diversa nel mercato assicurativo, non assimilabile a quella del loss adjuster: sono due mestieri diversi con competenze diverse, pur restando dotati entrambi di pari dignità ed utilità.

Oggi esistono delle Società strutturate al cui interno operano dei professionisti della materia assicurativa, in particolare quella che riguarda sinistri complessi nei più diversi rami e che riguardano polizze incendio, decennali postume, CAR, EAR, RC, RC Prodotti ecc.

La materia è vasta e variegata ed impone una notevole specializzazione, formazione, esperienza, aggiornamento in continuo, ed il perenne confronto fra essi professionisti e gli Assicuratori, e tutto questo porta alla crescita di quelle competenze indispensabili per mettere veramente l’Assicurato / Cliente al centro dell’attenzione e della cura degli Assicuratori.

Queste strutture esistono da tempo, ma per la più sono indipendenti e non sono all’interno di provider di alcun tipo.

Quelle poche strutture esistenti integrate su tutti i fronti sono operative da molti anni ed hanno dimensioni veramente importanti, a volte anche con connotazioni internazionali, hanno una ragione d’essere e sono opportunamente strutturate per avere al loro interno, comunque ben separate, le due anime del mondo delle perizie (provider e loss adjuster).

Non è chiara, poi, la ravvisata necessità impellente da parte di Ruggi di formare i professionisti per trasformarli in imprenditori.

Se tutti i professionisti, ossia gli operatori del settore, diventassero imprenditori chi poi svolgerebbe il lavoro professionale necessario per la liquidazione dei danni?

Cerchiamo quindi di chiarire i ruoli tra di noi con il buon senso e con gli Assicuratori attraverso un confronto costruttivo e non con proclami ad effetto privi poi di contenuti. In questo devo dire che il mondo politico attuale è veramente di pessimo esempio. Non comportiamoci nello stesso modo!

E’ evidente, e sotto gli occhi di tutti, che le correnti di pensiero nel mondo assicurativo sono le più disparate, ma è anche altrettanto vero che le necessità sono ben diversificate da Assicuratore ad Assicuratore e che viviamo ancora in una fase di grandi cambiamenti con tutte le incertezze del caso, ed infatti vengono fatti ancora dei test sia pure anche a livello regionale.

Nel lanciare proclami ed assumere come certezze i propri personali pensieri (magari in futuro sarà effettivamente così, non si può mai dire) si assumono anche delle responsabilità sia nei contenuti, con il messaggio che si vuole trasmettere, sia nei modi, come già detto.

Infine, mi permetto di richiamare alla memoria i contenuti del Convegno di Rimini del 19 e 20 Settembre 2019, pubblicati da Insurance Review, ove la posizione di Ruggi, comunque ben più blanda e generica, era in netta contrapposizione con quella di altri noti e consapevoli rappresentanti di altre Associazioni Peritali, non certo dei “quisque de populo” visto che si trattava dell’ing. Aurelio Vaiano e dell’ing. Rita Corbelli; posizione di questi ultimi rafforzata e completata poi dall’intervento di apicali esponenti del mondo Assicurativo.

Con quanto sopra spero di aver almeno convinto il Sig. Ruggì, per il futuro, a moderare i toni e le battutacce, non certo a condividere il mio pensiero sulla situazione attuale e futura del nostro mondo peritale; ma, d’altra parte, ho fin dall’inizio chiarito che credo sempre, democraticamente, nella libertà di idee.

Roberto Cincotti

Eventi atmosferici e limiti contrattuali

Ho trattato, in un precedente articolo, la differenza sostanziale che assume il concetto di “eccezionalità” di un evento atmosferico nell’ambito delle garanzie di valore, rispetto al suo significato in relazione ai sinistri da responsabilità civile: il primo è un criterio definito dalla polizza, per cui è eccezionale l’evento che causa danni a una pluralità di enti.

In caso si voglia sostenere l’eccezionalità di un evento naturale quale esimente di responsabilità, il criterio della pluralità di enti coinvolti non è sufficiente: è necessario fare riferimento ai tempi di ritorno dell’evento fisico, per cui è eccezionale un fatto che statisticamente ha scarsa probabilità di accadere, caratterizzato da vis cui resisti non potest. Vorrei ora approfondire un ulteriore aspetto legato alla liquidazione dei sinistri da evento atmosferico, prendendo spunto da un caso reale che ho affrontato e che brevemente espongo.

Un’attività industriale dislocata in due ubicazioni, A e B, distanti tra di loro circa sette chilometri, è assicurata con unica polizza all risks che prevede un limite per i danni da grandine di 100.000,00 euro. Al verificarsi di una violenta grandinata, con chicchi di grosse dimensioni, subiscono danni rilevanti le coperture in lastre di fibro – cemento, di entrambe le ubicazioni.

Essendo l’entità di tali danni notevolmente superiore al limite, che è unico e riferito alla polizza nel suo insieme e non alle singole ubicazioni, il Perito nominato dalla ditta sostiene che non si sia trattato di un’unica grandinata, ma di due eventi distinti che, succedendosi nel tempo e nello spazio, hanno interessato prima un’ubicazione e poi l’altra: il limite per la grandine è dunque da applicare a ognuna delle due unità. La questione ha un fondamento teorico e pone ai Periti due problemi. Il primo è legato all’analisi del fatto fisico; analisi che risulta complessa in quanto i pluviometri e i radar non rilevano con assoluta certezza la grandine, per cui l’ora esatta di manifestazione degli eventi grandigeni è di difficile determinazione.

Il secondo problema è relativo all’applicazione della polizza al caso concreto, con le conseguenti implicazioni liquidative che questo comporta.

Affrontando il primo dei problemi, i due periti si rivolgevano entrambi a un consulente. Il Perito della ditta produceva dunque la relazione di un noto meteorologo il quale, dopo una breve premessa, arrivava a concludere che l’evento aveva << raggiunto i due siti in momenti differenti: lo stabilimento Ubicazione A è stato interessato dalla forte grandinata tra le 18:14 e le 18:41, mentre lo stabilimento Ubicazione B è stato coinvolto tra le 19:09 e le 19:29>>.

Il Perito della Compagnia, a sua volta si rivolgeva a un Consulente, individuato in un professore universitario di fisica ambientale, il quale descriveva così il sistema di formazione della grandine: <<Il cumulonembo che origina la cella temporalesca è una nube a forte sviluppo verticale. In un temporale frontale il cumulonembo si genera dal sollevamento di masse d’aria calde e umide quando queste vengono investite da masse d’aria più fredde. Queste ultime costituiscono il fronte freddo che avanza nella direzione di sviluppo del temporale. Lo sviluppo verticale della nube si interrompe quando questa raggiunge la tropopausa e si appiattisce in quota formando il caratteristico incudine. Una caratteristica prominente di questi sistemi temporaleschi è la presenza del fronte freddo a raffica basale (gust front) che viene ulteriormente alimentato dalla discesa di aria fredda dal cumulonembo e dalle precipitazioni. Ciascuna cella temporalesca viene alimentata dall’afflusso di aria umida e calda (updraft inflow) richiamata dal basso (moisture layer) e che si muove in direzione opposta alla direzione l’avanzamento e al gust front. Le precipitazioni intense iniziano pochi minuti dopo il passaggio del gust front e possono includere grandinate.>>

Dopo questa premessa, il Consulente del Perito della Compagnia giungeva a concludere che <<l’episodio illustrato, per nella sua complessità, è da ascrivere a un unico quadro meteorologico che ha generato fenomeni di profonda convenzione verticale scaturti in un sistema temporalesco accompagnato da piogge e grandinate. L’asserito sfasamento temporale delle precipitazioni di qualche decina di minuti tra i due siti non è altro che il risultato dell’avanzamento del sistema temporalesco verso ESE.>>.

Il fenomeno è schematizzabile in modo semplice se pensiamo a una coda di vetture e a un Tir che sopraggiunge e tampona l’ultima della fila la quale, a sua volta, tampona quella che la precede e così via fino alla prima. In questo evento a catena, i tamponamenti avvengono in tempi diversi, che sono però parte dello stesso episodio sinistroso. Tutti gli eventi hanno la stessa causa scatenante anche se si sono manifestati in successione temporale.

Chiarito dunque come è avvenuta la grandinata, il secondo problema che i Periti hanno dovuto affrontare è risultato più complesso del primo: si è trattato infatti di calare il fatto fisico, che è stato indagato con metodo scientifico, nelle definizioni giuridiche di un contratto, la polizza, che non definisce con esattezza cosa si debba intendere per “evento atmosferico”: due eventi meteorologici sono da ritenere distinti, per cui danno origine a due sinistri, in ragione della cronologia con cui si manifestano o quando traggono origine da un diverso quadro meteorologico generale?

Lascio al lettore il compito di proporre la propria soluzione al caso da cui ho preso spunto per sottolineare che il compito essenziale dei Periti non è relativo all’analisi o ricostruzione scientifica dei fatti, cosa che nei casi complessi è corretto demandare a specialisti della singola fattispecie, ma all’applicazione delle risultanze di tali analisi alla polizza al fine di giungere a una corretta definizione della pratica: è in questo che si sostanzia la Tecnica Assicurativa che rappresenta la competenza specialistica dei Loss Adjusters.