Perizia contrattuale: compiti e responsabilità del Collegio peritale

Perizia contrattuale: compiti e responsabilità del Collegio peritale

Il contratto di assicurazione è per propria natura aleatorio: a fronte di un’obbligazione certa e determinata (il pagamento del premio da parte dell’assicurato) corrisponde un’obbligazione incerta sia nell’”an” sia  nel “quantum”.

Per dare efficacia al contratto è quindi necessario accertare dapprima il verificarsi di un evento (ricompreso o meno tra quelli risarcibili) e successivamente l’ammontare del danno, stimandolo secondo quello che è il dettato contrattuale (definizioni, garanzie aggiuntive, limiti di risarcimento, franchigie, scoperti, etc.).

Contrariamente a quanto credono in tanti, l’entità di un danno è un valore che non è assoluto e predeterminato, bensì un importo che può variare anche sensibilmente in funzione di diversi parametri, uno dei quali è senza dubbio determinato dal perito che interviene: diversi sono gli approcci alla valutazione, le tempestività decisionali, l’azione peritale attiva o passiva, etc.

Fondamentale è quindi l’intervento del perito che possa guidare l’assicurato nelle operazioni di prima emergenza, assumendosi le proprie responsabilità, al fine di ridurre il danno, accorciare i tempi di ripresa di un’attività e di conseguenza portare ad un risparmio per l’assicuratore non fine a se stesso, bensì utile anche per l’assicurato (in particolare nei casi – assai frequenti – in cui non esista una garanzia danni indiretti).

Capita a volte che nascano delle divergenze tra perito ed assicurato, oppure direttamente tra perito nominato dall’assicuratore e perito nominato dall’assicurato.
Ad oggi sono diverse le strade per giungere ad una soluzione della vertenza; contrattualmente rimane prevalente la perizia formale, con la formazione di un collegio peritale a due ovvero a tre (in caso di disaccordo tra i due periti nominati dalle Parti).
Alternative a questa procedura sono la mediazione (rarissima nelle controversie assicurative) o la soluzione giudiziale (ricorso al Tribunale) mediante ATP (ai fini conciliativi e non) oppure causa: in entrambi i casi verrà nominato un CTU che potrà avere esperienza di valutazioni secondo i contratti assicurativi, ovvero potrà non averne alcuna.

Proprio quest’ultima evenienza (CTU che non conosce i contratti assicurativi e non è in grado di renderli operanti) rappresenta una vera e propria sciagura sia per l’assicuratore sia per l’assicurato.

La terza perizia evita alla radice questo problema: il terzo è scelto dai due periti nominati dalle parti che avranno cura di indicare nominativi la cui esperienza e terzietà sia dimostrata.

La corretta nomina di un terzo perito può essere un reale valore aggiunto (per ambo le parti) rispetto ad altre procedure per la soluzione della controversia.
Un valido terzo perito deve:
•    saper guidare il collegio con imparzialità e fermezza, decidendo le operazioni da svolgere, la documentazione da acquisire, etc.
•    dare risposte e tempi certi (è una delle prime cose che chiedono gli assicurati, ma anche gli assicuratori)
•    stendere un processo verbale di perizia preciso, conciso ed esauriente, che possa consentire all’assicurato di ottenere il giusto risarcimento, e permetta all’assicuratore di far valere eventuali esclusioni contrattuali e/o di esperire eventuali azioni di rivalsa che – se sorrette da una perizia fatta da un terzo – hanno un peso specifico decisamente superiore rispetto ad una semplice perizia fatta dal perito nominato dall’assicuratore anche se condivisa con il perito dell’assicurato.

Personalmente ritengo che la perizia formale sia ingiustamente ritenuta dai consumatori una forzatura da parte degli assicuratori; l’imposizione di tale procedura viene ormai comunemente considerata una clausola vessatoria. E’ ormai un dato acquisito che l’accesso all’Autorità Giudiziaria deve poter essere comunque garantito, almeno per il consumatore.

Va però evidenziato che la terza perizia rappresenta anzitutto un’opportunità.
Per l’assicurato che ha la certezza di vedere la propria controversia risolta rapidamente e con tempi neppure lontanamente paragonabili a quelli della giustizia italiana: ho visto perizie formali per milioni di Euro risolversi in pochi mesi.
Parimenti l’assicurato ha la certezza di una valutazione equa ed indipendente se il terzo è stato ben scelto.
Al contempo l’assicuratore è garantito e tutelato sia nella valutazione, sia nell’eventuale rapporto con i terzi (al limite anche in caso decisione del Collegio a maggioranza, con il disaccordo del proprio perito).

Ritengo opportuno delineare (senza aspirazione di essere esaustivo) i principali compiti di un collegio peritale.
Sembra banale, ma uno dei doveri imprescindibili del collegio peritale è quello di giungere ad una conclusione: è inaccettabile che i professionisti si arrocchino sulle proprie posizioni senza mai giungere ad una soluzione condivisa, almeno a maggioranza: ritengo che i singoli periti e/o il collegio nella sua globalità potrebbero essere chiamati in responsabilità per non aver assolto al mandato loro conferito in caso di ritardi ingiustificati.
L’esperienza del terzo perito è fondamentale per ovviare a questa problematica: non necessariamente egli deve aderire ad una delle due valutazioni dei periti delle parti, anzi – al contrario – solitamente è bene che formuli una propria autonoma ed indipendente stima che tenga conto delle ragioni e delle motivazioni di entrambi i colleghi.
Se questi – entrambi o anche uno solo – dovessero aderire alla proposta formulata, la soluzione sarà raggiunta; potranno al contrario far valere le proprie ragioni per motivare al terzo l’opportunità della modifica della proposta iniziale, che non dovrà considerarsi immodificabile.
Nel caso in cui però non sia possibile confluire su una valutazione condivisa, una decisione deve comunque essere presa.
Nel caso di irremovibilità da parte dei due periti, ritengo possa e debba essere il terzo ad aderire alla valutazione che ritiene più adeguata alla situazione.

Oltre alla valutazione dei danni, il Collegio peritale deve identificare l’avente diritto all’indennizzo, eseguire un serio e puntuale accertamento delle cause dell’evento (pur non essendo materia vincolante per le Parti): ciò permetterà alla Parti di assumere rapidamente le decisioni e dare corretta applicazione al contratto.

Prima di concludere, ricordo un detto che ritengo sia significativo sia per l’assicuratore, sia per gli assicurati: “Se pensi sia costoso assumere un professionista aspetta di vedere quanto ti costa assumere un dilettante”.

Segnalo infine un aspetto che meriterà un approfondimento: nella polizza incendio il terzo perito viene nominato solo ed esclusivamente in caso di disaccordo tra i due periti nominati (o meglio può anche essere nominato prima, ma viene attivato solo in caso di disaccordo).
Questo può generare alternativamente una perdita di tempo (nel caso non si riesca a raggiungere l’accordo su alcuno dei punti) ovvero un aumento dei costi (ovviamente se il terzo perito interviene subito, la sua attività è maggiore).
Ho però visto alcune polizze infortuni nelle quale il terzo medico viene nominato subito, a prescindere dall’esistenza di un disaccordo tra i due medici nominati: questa procedura non è mai stata esplorata nel ramo incendio: chissà se qualche assicuratore vorrà introdurla?