È possibile coordinare e valorizzare il reciproco intervento per la fondamentale gestione dell’emergenza, dei salvataggi e degli accertamenti.
(Articolo pubblicato su “Insurance Review”, numero di Settembre 2016. La Redazione della testata ne autorizza la riproduzione anche in questa sede).
La gestione dei rapporti con la Magistratura può rivelarsi molto più semplice di quanto appaia nell’immaginario collettivo della popolazione di assicurati, assicuratori e periti.
È anzitutto nel momento dell’emergenza che una corretta e costruttiva interfaccia con le Autorità diviene fondamentale: di fronte alle necessarie ed urgenti incombenze dell’immediato post-sinistro, è indispensabile sapersi coordinare, canalizzando decisioni e informazioni, anche mediante collaborazione stretta fra i vari interlocutori e i rispettivi uffici, che devono svolgere, nel rispetto delle reciproche competenze e mansioni, compiti diversi che rischiano in qualche modo di ostacolarsi l’un l’altro.
Erroneamente, si pensa che in presenza di un provvedimento di sequestro da parte della Magistratura o di inagibilità da parte dell’Amministrazione Comunale (su indicazioni e disposizioni dei VV.F.), l’accesso ai luoghi del sinistro sia assolutamente interdetto e inibito e che ogni attività di rilievo debba quindi necessariamente essere procrastinata sine die, e quindi fino al momento in cui le Autorità riterranno che tali prescrizioni possano cessare.
Nulla di più infondato: laddove opportunamente interpellati, Magistrati e Autorità comunali sono sensibili alle esigenze afferenti la gestione dell’emergenza e quindi possono aderire (e normalmente lo fanno), con le necessarie doverose cautele e precauzioni, a richieste che mirino a:
Più precisamente:
per quanto concerne il punto 1, di norma i responsabili di Polizia Giudiziaria o i Comandanti dei VV.F. presenti nell’immediatezza dell’evento consentono una rapida ricognizione dei luoghi, interpellando i loro superiori e purché il perito si limiti a una visione d’insieme; il tutto, con la precauzione di accompagnare / affiancare il perito nella ricognizione. Naturalmente, in questa situazione, nulla dovrà essere toccato o modificato. Sono invece generalmente autorizzate riprese fotografiche e filmati.
Per quanto concerne il punto 2, l’Assicurata e/o chi ha interesse alla conservazione dell’immobile potrà predisporre e presentare tempestivamente – per il tramite di propri consulenti tecnici abilitati, che potranno accedere ai luoghi nel rispetto delle condizioni di cui al punto 1 – relazioni che indichino lo stato di pericolo e i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza. Poiché tali attività si rivelano spesso fondamentali anche per l’incolumità pubblica, oltre che per la tutela dei beni (ancorché danneggiati), la procedura viene normalmente autorizzata in tempi brevi (salvo i casi in cui l’espletamento della stessa confligga con altre prioritarie e fondamentali esigenze giudiziarie).
Per quanto concerne il punto 3, e riferendoci quindi al salvataggio di merci, macchine, attrezzature e beni in genere, la procedura viene generalmente autorizzata; anche in questo caso, purché non si tratti di beni su cui si concentri il focus delle indagini in corso. Il Magistrato di norma autorizza, ma richiede che agli accessi e alle operazioni assistano / partecipino propri incaricati, e ciò a tutela delle prescrizioni atte a preservare e non modificare in alcun modo le aree / cose su cui sono in corso indagini e approfondimenti.
È sempre percepita dal Magistrato l’importanza sociale, economica e aziendale insita in ogni attività orientata alla riduzione del danno anche mediante salvataggi, e ciò tenuto conto, fra l’altro, del disposto dell’art. 1914.
Per quanto concerne il punto 4, l’argomento è assolutamente più delicato. Normalmente – in presenza di eventi ove sia importante accertare eventuali responsabilità – l’Autorità Giudiziaria dispone accertamenti mediante un proprio consulente, ammettendo ai sopralluoghi la presenza di consulenti tecnici per ciascuna delle parti interessate alle operazioni disposte. Nel caso in cui il perito nominato dagli Assicuratori necessitasse di svolgere indagini urgenti, quantomeno orientative, sulle cause di un incendio, ciò potrà essere eventualmente autorizzato sempre con i limiti e criteri di operatività di cui al precedente punto 1. E’ chiaro che non potranno mai essere autorizzate attività – anche laddove concordate in contraddittorio fra i periti delle parti – tali da comportare una modifica dei luoghi e/o delle situazioni oggetto di successive indagini. Il Magistrato di norma valuta e può accogliere eventuali suggerimenti / indicazioni dei periti delle parti in ordine a possibili elementi di rilievo ed utilità ai fini della ricostruzione di cause e dinamiche del sinistro, laddove emergessero da dati e/o informazioni loro disponibili.
Le Autorità Giudiziaria e Amministrativa, per mia personale esperienza, si rivelano molto spesso (direi sempre) un valido e prezioso interlocutore, ben disponibile a ricevere e prestare collaborazione in merito ad esigenze comuni, riconosciute come fondamentali per la conservazione dei beni, la tutela e la prosecuzione – nei limiti del possibile – delle attività produttive, a vantaggio e beneficio dell’intera procedura, delle