La R.C. professionale in ambito tecnico

La R.C. professionale in ambito tecnico

Il settore dell’edilizia non ha ancora superato la profonda crisi determinata dalla congiuntura economica, e i suoi conseguenti effetti negativi. Molte imprese hanno cessato volontariamente l’attività per mancanza di lavoro, molte altre hanno dovuto chiudere in seguito a procedure concorsuali.

Per questo le contestazioni di vizi / difetti di nuove costruzioni che in passato – soprattutto se di modesta entità – erano risolte con accordo bonario tra le parti, oggi degenerano, sempre più spesso, in contenziosi giudiziari, con ovvio coinvolgimento delle compagnie assicuratrici garanti di imprese e professionisti tecnici.

Questi ultimi – progettisti, direttore lavori, coordinatori – rappresentano la parte più esposta e allo stesso tempo meno tutelata nell’ambito di queste liti, dove l’attribuzione di una percentuale di responsabilità al professionista è spesso demandata al Ctu e quindi oggetto di contraddittorio tra i Ctp delle parti.

Nell’ambito di questi contenziosi le richieste risarcitorie sono sostanzialmente riconducibili a tre categorie:

• Danni alle opere: vizi / difetti materiali delle opere oggetto d’appalto;
• Danni a terzi: materiali o per lesioni;
• Danni patrimoniali: (multe o ammende, danno erariale, mancato godimento, ecc.);

A rispondere a queste istanze sono chiamati i soggetti protagonisti della filiera progettuale / esecutiva, ovvero il Progettista, il Direttore Lavori, il Responsabile dei Lavori (delegato dal Committente) il Responsabile del cantiere / esecutore (capocantiere/ditta esecutrice), i Coordinatori. Si tratta di ruoli nettamente distinti sia nei compiti effettivamente svolti che in quelli astrattamente attribuiti alle diverse figure dalla normativa vigente (D.lgs 81/2008 e successivi).

Il Direttore dei Lavori generale, (il D.L. delle strutture meriterebbe un discorso a parte che, per motivi di spazio, qui tralasciamo) è il professionista maggiormente coinvolto. Si tratta del tecnico nominato dal Committente in base alle opere da eseguire e alla competenza professionale necessaria per seguire l’andamento regolare della costruzione.

Egli determina l’apertura e la chiusura del cantiere, riscontra le specifiche tecniche dei materiali che saranno utilizzati, verifica – con visite periodiche – che le opere edificate siano conformi al progetto. Effettua sostanzialmente un’alta sorveglianza che non prevede la presenza costante sul cantiere, ma un confronto con le figure preposte alla costruzione.

Il Direttore dei Lavori non è quindi da considerare un coesecutore delle opere: la realizzazione dei lavori secondo la buona tecnica edilizia è una competenza specifica dell’impresa, ovvero del bagaglio di capacità ed esperienza delle sue maestranze appositamente a questo formate. Egli, effettuando visite solo periodiche, non ha il compito di entrare nel merito della corretta esecuzione, se non quando questa si riverberi in difetti riscontrabili ictu oculi.

In effetti il generico sinistro ascrivile a responsabilità della Direzione Lavori si origina da una condotta (non da un evento) di natura omissiva, ovvero per mancata vigilanza.

Dunque se il D.L. rileva un vizio/errore di costruzione e lo contesta all’impresa, è totalmente a carico di quest’ultima il costo per intervenire ed eliminarlo, si trattasse anche di demolire e riedificare un manufatto.
La situazione non cambia se il D.L. omette di contestare (immediatamente) il fatto: lo spostamento temporale della contestazione, e quindi il momento di messa in mora dell’impresa o, addirittura, la mancata contestazione, non influisce sull’individuazione del soggetto chiamato ad ovviare al problema, che rimane – necessariamente – la stessa impresa esecutrice. L’obbligo dell’esecutore sussiste indipendentemente del fatto che il D.L. vigili o meno sul suo operato.

La responsabilità del Direttore Lavori ha quindi una duplice natura: contrattuale e extracontrattuale.

Da un lato è contrattuale. Il Direttore dei lavori in ragione dell’incarico ricevuto ovvero della parcella pattuita, si impegna a vigilare – in base alla sua specifica competenza – sull’esecuzione dell’opera. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) per cui alla corresponsione della parcella corrisponde l’impegno professionale del D.L..

Dall’altro sussiste una responsabilità extracontrattuale del professionista verso i terzi che eventualmente subiscano un danno causalmente riconducibile all’attività da lui svolta sul cantiere, ovvero a sua colpa.

Il riscontro di un’opera edificata in difformità al progetto o con l’utilizzo di materiali diversi da quelli in capitolato, determina – in capo al Direttore Lavori – un’inadempienza all’onere di vigilanza che egli ha assunto nei confronti del committente. È verso quest’ultimo che il tecnico è chiamato a rispondere in base ai patti contrattuali convenuti o comunque entro i termini della sua parcella che, rappresentando il corrispettivo della prestazione da lui non effettuata, può essere oggetto d’eccezione per  inadempimento (ex art. 1460 cc).

I danni cagionati a terzi invece, hanno natura extracontrattuale: di questi dovrà rispondere il D.L. in concorso con le altre figure della filiera progettuale / esecutiva, in funzione del grado di responsabilità a lui attribuibile.

Diversamente opinando si andrebbe a equiparare l’incarico assunto dal professionista con l’impegno di risultato che grava sull’appaltatore, snaturando il ruolo del primo che diverrebbe – e solo per le conseguenze negative – un coesecutore delle opere.

Quindi, secondo la tripartizione a cui abbiamo astrattamente ricondotto le richieste risarcitorie, al Direttore Lavori non potrà essere addebitato il costo per il ripristino dei difetti / vizi delle opere oggetto dell’appalto e sottoposte alla sua sorveglianza. Egli concorrerà invece con gli altri soggetti coinvolti al ristoro dei danni riferibili alle altre categorie individuate, ovvero per i danni a terzi e per i danni patrimoniali, purché determinatisi in violazione del principio generale di neminem leadere.

Poiché nella gran parte dei contenziosi le richieste sono relative alla prima categoria, ovvero a vizi / difetti delle opere edificate, è necessario perimetrare correttamente i limiti della responsabilità del Direttore Lavori, sia per circoscrivere l’operatività della polizza di R.C. Professionale (si pensi all’esclusione di polizza delle responsabilità volontariamente assunte) sia a tutela – in senso lato – del tecnico che, come accennavo inizialmente, è la parte più debole nell’ambito di queste liti giudiziali.

Infatti, mentre le imprese hanno (quasi) sempre personalità giuridica (spesso sono s.r.l. o s.p.a.) per cui godono dell’autonomia patrimoniale perfetta (ovvero dei debiti sociali risponde solo la società e non i soci) i professionisti operano come lavoratori autonomi, e pertanto sono esposti con l’intero loro patrimonio personale. Ecco allora che l’attribuzione di una corresponsabilità anche minima in capo al professionista, può determinare per questi conseguenze molto gravose quando – sciolta o fallita l’impresa – egli si trovi a rispondere solidalmente (ex art. 2055 cc) dell’intero danno contestato.

Dunque la categoria dei professionisti tecnici è la parte meno tutelata nell’ambito dei sinistri in esame, anche perché non dispone di una copertura assicurativa ad hoc, dato che le polizze di R.C. Professionale non operano (generalmente) a tutela della responsabilità solidale.

Piero  Bera