Inquinamento – Aspetti Normativi: evoluzione e criticità

Inquinamento – Aspetti Normativi: evoluzione e criticità

Il danno ambientale, ha caratteristiche di particolare interesse, per complessità, specificità e eterogeneità delle materie e degli ambiti che coinvolge.

Senza presunzione di dottrina, affronteremo ed approfondiremo i diversi aspetti peculiari dell’argomento, trasferendo spunti di approfondimento tecnico e normativo.

I danni ambientali devono infatti essere trattati con particolare attenzione e conoscenza non solo del contratto assicurativo, ma anche degli aspetti tecnici e finanziari correlati alle attività di bonifica e rispetto dei parametri normativi.

Solo con l’interdisciplinarietà è possibile giungere ad un risultato che permetta di contenere i costi, garantendo il rispetto della normativa e la necessaria tutela delle parti (danneggiato e responsabile).

Prima di illustrare la progressione normativa che ha caratterizzato la trattazione dell’argomento in Italia, è opportuno definire cosa si intende per inquinamento:

Alterazione o contaminazione  delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo) ad opera di agenti inorganici od organici (scarichi, rifiuti, ecc.) o di batteri, derivanti dalle varie attività umane, produttive o stanziali.

Nella trattazione ci riferiremo (così come il mercato assicurativo) alla trattazione di inquinamento esclusivamente di terra ed acqua.

La sensibilità al tema di assoluta attualità, in quanto regola l’interazione uomo – ambiente in caso di danno.

Innumerevoli novità e mutazioni tecnologiche si sono susseguite negli ultimi decenni, introducendo sistemi di prevenzione, controllo e tutela, con severo impatto economico per il settore industriale, ma anche per il singolo individuo.

Nonostante il continuo progredire della tecnologia e della legislazione però continuiamo a mettere a dura prova l’ambiente in cui viviamo. Pensiamo alla risonanza di eventi quali il recente Diesel-Gate, o il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, che ha provocato il massiccio sversamento di petrolio nelle acque del Golfo del Messico nell’aprile 2010.

Ovviamente non ci riferiremo a danni di tale portata, il focus riguarda inquinamenti di portata più ridotta, ma che possono richiedere l’attivazione di garanzie di polizza, siano esse dirette o di responsabilità civile.

Per un corretto approccio ai danni ambientali è necessario conoscere e comprendere quali sono i parametri normativi e le imposizioni legislative di riferimento sul territorio nazionale.

Come detto il settore è stato negli ultimi anni oggetto di innumerevoli mutazioni e novazioni tecnologiche. Parallelamente si è assistito anche ad una considerevole mutazione normativa.

La regolamentazione della problematica ambientale legata alla gestione dei rifiuti nasce, a livello europeo, a metà degli anni ‘70 (PAAC Programma di Azione Ambientale Comunitario del 1975). In tale contesto viene emanata la Direttiva CEE n° 75/442 accolta dall’ordinamento giuridico italiano con il DPR n° 915 del 10/09/1982.

La legge introduce delle importanti novità  sul tema dei rifiuti che non rappresentano più un prodotto di scarto generico ma diventano sostanze da smaltire in base alle loro caratteristiche, l’art 2 del DPR 915 classifica i rifiuti in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Rimangono esclusi i radioattivi, le emissioni, gli scarichi e i prodotti derivanti da prospezioni e/o attività estrattive, regolarizzati da leggi specifiche. Le sostanze nocive e tossiche elencate nell’allegato al DPR non prevedevano peraltro limiti di tolleranza e/o accettabilità, con un criterio dunque di in/out.

Nessuna indicazione, inoltre, sulle procedure di bonifica, condizione che lascia a Enti di controllo, amministrazioni e in generale agli addetti del settore, la possibilità di interpretare i risultati a propria discrezione, senza alcun riferimenti certo ed univoco.

Un notevole progresso in materia, con chiarimenti interpretativi e procedurali viene introdotto dal D.Lgs 22/97 meglio conosciuto come Decreto Ronchi, entrato in vigore e con il DM 41/99.

Il decreto Ronchi fornisce per la prima volta un supporto efficace, non solo alle amministrazioni competenti, ma anche a tutti gli operatori del settore rifiuti, addetti alle bonifiche compreso il mondo assicurativo e peritale.

Il D.Lgs 22/97 cataloga i rifiuti con codici specifici (codici CER) che caratterizzano e raccolgono le tipologie di rifiuto per natura e pericolosità. Di grande importanza è l’introduzione dei ruoli e delle competenze legate sia alla gestione dei rifiuti che alla procedura di bonifica. Sono quindi definiti gli attori istituzionali regione (ARPA), provincia, comune che le rispettive competenze.

Uno degli aspetti prevalenti della legge Ronchi riguarda l’introduzione e determinazione  di limiti di accettabilità tabellari, relativi alle concentrazioni di analiti (inquinanti) con i quali le autorità competenti e i tecnici del settore devono confrontarsi per il rispetto delle procedure di bonifica. Tali valori limite sono peraltro correlati alla specificità e destinazione d’uso del sito. In sintesi il D.Lgs 22/97 fornisce elementi univoci per stabilire: se un sito è contaminato, se è necessaria procedura  di  bonifica, quali metodologie di campionamento adottare, e come tali procedure devono essere esplicitate.

Inoltre solo nel 1997 viene introdotto e normato il principio comunitario di “Chi inquina paga”. Il soggetto responsabile dell’inquinamento (ovvero chi ha inquinato) è tenuto a procedere a proprie spese sia alle opere di decontaminazione che al ripristino ambientale del sito (art 17 comma 2). Prima di allora prevaleva l’aspetto penale pertanto il Decreto Ronchi attribuisce maggiore importanza al ripristino ambientale (con i soldi dell’inquinatore) rispetto alla sanzione penale da comminare. Provocatoriamente dobbiamo aggiungere, ammesso che sia identificabile…

Il reato di inquinamento diventa perseguibile anche penalmente (Art 51 – bis).

Per quanto certamente innovativo e tecnicamente valido, l’evoluzione tecnologica ed industriale e sociale ne ha messo in evidenza alcuni limiti, sia legali che procedurali

Nel 2006 entra in vigore il  TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.Ambientale).

Il D.LGS 152/2006, affronta in maniera più chiara ed esaustiva svariati temi di interesse tecnico al fine di eliminare dubbi operativi e chiarire le alee interpretative delle precedenti disposizioni.

Il T.U.A. per la prima volta approfondisce il tema delle acque di falda, dei contaminanti e delle relative concentrazioni presenti in esse. Nel decreto Ronchi ad esempio non esistevano limiti tabellari e spesso le indicazioni fornite dalla circolare dell’ISS era di 10 μg/l di idrocarburi alifatici. Indicazione limitativa e purtroppo non sempre sufficiente alla corretta valutazione e trattazione delle alee di rischio; basta ricordare il caso molto attuale della MITENI Spa di Trissino (VI), che per anni ha contaminato le falde acquifere immettendo dagli scarichi PFAS (Sostante Perfluoroalchiliche) e composti similari.

La bonifica dei siti contaminati e tutte le disposizioni sono racchiuse nella Parte IV – Titolo V del T.U.A. che rappresenta oggi la linea guida fondamentale sia per gli addetti al controllo (ARPA) che per i responsabili del procedimento, tecnici addetti alla bonifica e mondo peritale.

Tra le principali novità introdotte, evidenziamo che, a integrazione del Decreto Ronchi (che considerava come unico attore il responsabile dell’inquinamento), il T.U.A. prevede che le procedure e gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale debbano obbligatoriamente essere attivate non solo dal soggetto responsabile (cioè chi ha inquinato) ma in alternativa o mutualità, dal proprietario del sito (anche se incolpevole) o dal gestore dell’area come descritto all’art 245.

Questa definizione di ruoli e responsabilità nei confronti delle autorità, coinvolge per la prima volta anche i non direttamente colpevoli, come parallelamente avviene con la responsabilità oggettiva del committente in caso di infortuni. Il coinvolgimento di tutti i soggetti ha però permesso di garantire l’attivazione perentoria delle attività di mitigazione del danno ambientale, superando le tempistiche di attribuzione della responsabilità ed evitando che tali procedure possano arenarsi nelle aule di tribunale ancor prima di avere inizio.

Si intravede quindi un nuovo approccio in cui tutela e recupero ambientale hanno un ruolo centrale e prevalente.

Sempre nel D.LGS 152/2006 è stabilito che la gestione delle procedure di bonifica viene interamente affidata alle Regioni (ARPA), la quale può eventualmente delegare ai Comuni competenti. Anche in questo caso, rispetto al Ronchi (D.Lgs 22/97) il legislatore ha voluto dare maggiore importanza alla rapidità e competenza di intervento, evitando che la mancanza o carenza di personale tecnico competente e specializzato (soprattutto nei comuni più piccoli) rallentasse o peggio compromettesse il risultato finale della procedura (MISE, MISO e/o bonifica).

Con l’applicazione del T.U.A l’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) viene investita oltre che della gestione del procedimento anche del controllo dell’intero iter sia tecnico che amministrativo, a partire dalla denuncia di potenziale contaminazione (art. 242 e 245) fino alla verifica finale di accertamento della conformità degli interventi eseguiti, procedendo al rilascio del documento di chiusura del procedimento e buon esito della bonifica.

ARPA risulta dunque oggi il principale interlocutore in caso di inquinamento, fornisce consulenza tecnico-scientifica, partecipa alla Conferenza di Servizi esprimendo pareri tecnici sui piani e progetti presentati dai professionisti incaricati dalle parti, può effettuare campionamenti e/o sopralluoghi per la verifica delle attività.

In generale la direzione intrapresa dal D.LGS 152/2006 rispetto al “Decreto Ronchi” è quella di valorizzare il principio di “sviluppo sostenibile” concettualmente legato dall’interazione inscindibile tra ambienti e processi umani, rispetto a quanto già affermato dal “Decreto Ronchi” in cui l’obiettivo principale era la protezione dell’ambiente, spesso slegata dalla realtà economica e sociale del sistema paese.

Come descritto ed illustrato, il ginepraio normativo, è di assoluta complessità, ma di necessaria comprensione qualora si debbano affrontare eventi dannosi in tema di danno ambientale.

Torneremo sull’argomento, in future pubblicazioni, con l’obiettivo di affrontare le procedure con riguardo ed attenzione ai contratti in essere.

Stay tuned!