Nell’accingermi – oggi sabato 1 Aprile – a scrivere queste note sull’argomento sinistri furto, ho sorriso pensando a un episodio accaduto qualche anno fa in questo stesso giorno, che brevemente vi racconto.
Un autorevole Collega chiamò un suo giovane collaboratore invitandolo a recarsi immediatamente nel centro della città dove in un negozio di pescheria vi era stato, la notte precedente, un ingente furto.
Il volenteroso Perito si precipitò immediatamente; sul posto, nessuno sapeva di furti. Chiamò allora l’ufficio e alla sua richiesta di spiegazioni gli fu risposto di indagare ulteriormente perché sicuramente in quella pregiata pescheria, la notte precedente avevano sottratto un grosso pesce.. “d’Aprile”…
Prendo spunto da questo episodio, accaduto quando la professione peritale poteva essere affrontata oltre che con la consueta cura anche con serenità e leggerezza d’animo, perché è significativo di quanto possano essere eterogenei i casi di cui siamo chiamati ad occuparci nella nostra professione: particolarmente in relazione ai sinistri Furto.
Non è raro infatti che ci si trovi a leggere denuncie con dinamiche rocambolesche, che ci pongono non pochi interrogativi su come ricostruire l’evento e determinare l’effettiva consistenza dei danni lamentati.
Anche di questi argomenti ho discusso con i Colleghi che hanno partecipato al corso “Sinistri Furto” organizzato da Cineas – Periti Uniti che si è tenuto presso il Politecnico di Milano nei giorni 28 e 29 Marzo scorsi, e si ripeterà a Roma i prossimi 9 e 10 Maggio.
Ma quale è la valenza probatoria di una denuncia di furto inoltrata alle Autorità, sulla base della quale il Perito si trova ad affrontare un contraddittorio con l’Assicurato? Spesso quest’ultimo ritiene di aver assolto ogni suo onere nell’inoltrare la denuncia stessa per cui si aspetta un celere riscontro alle sue richieste: senza ulteriori scocciature.
È molto delicato il momento dell’approccio con l’Assicurato in queste circostanze: se da un lato dobbiamo salvaguardare il rapporto che intercorre tra quest’ultimo e la Compagnia, dall’altro dobbiamo svolgere il nostro lavoro, che non si può risolvere nella semplice presa d’atto di quanto denunciato.
È con la dovuta cautela che dobbiamo quindi sottolineare che la denuncia alle Autorità è un atto pubblico, essendo un documento redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Come ogni atto pubblico la denuncia“… fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 CC)”.
Ha dunque efficacia probatoria per il cosiddetto estrinseco, ovvero in riferimento alla provenienza, luogo, data e dichiarazioni avvenute avanti al Pubblico Ufficiale, mentre non ha efficacia probatoria del cosiddetto intrinseco, ovvero in relazione al contenuto di tali dichiarazioni.
Rimane quindi un difficile compito affidato alla competenza del Perito: quello di rapportarsi all’Assicurato al fine di ottenere la sua collaborazione e acquisire gli elementi probatori necessari all’espletamento della perizia.
Per tornare infine alla goliardia che il Collega burlone ha riservato al giovane collaboratore, pur non potendo negare che il fatto sia avvenuto così come denunciato, possiamo concludere che nel caso di specie non sono state acquisite prove sul fatto che effettivamente il pesce d’aprile sia stato rubato!