Eventi atmosferici: caso di forza maggiore o no?

Eventi atmosferici: caso di forza maggiore o no?

Un violento nubifragio si abbatte su un centro urbano; cadono in poche ore 70 mm di pioggia per cui entra in crisi il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Le fogne miste vanno in pressione e si determinano rigurgiti nei vani seminterrati di numerose abitazioni. Le acque non raccolte dalle caditoie ruscellano in superficie e trovano vie di deflusso nei punti di depressione: scendono dagli scivoli che portano negli interrati dove allagano garage e taverne. Nella zona industriale l’acqua piovana si accumula sui tetti dei capannoni dato che le condotte principali sono in pressione e non ricevono più lo scarico dei tubi pluviali; l’acqua poi dal tetto comincia a percolare all’interno degli opifici causando ingenti danni a merci e attrezzature.

Non si tratta di uno scenario apocalittico, ma di un fenomeno che avviene sempre più di frequente, come ben sa chi si occupa di sinistri in ambito assicurativo. Per questo parlare di eventi atmosferici di carattere rilevante è quanto mai all’ordine del giorno: i cambiamenti climatici in corso sono percepibili da tutti e ci riguardano da vicino.

Un fenomeno come quello descritto determina sempre un gran numero di denuncie di sinistro, sia in relazione a garanzie di valore che di responsabilità. Chi ha contratto una copertura assicurativa in relazione alla fattispecie descritta (polizza di valore con extended coverage) chiederà un indennizzo in ragione dei patti contrattuali sottoscritti con il proprio assicuratore. Molti – non coperti da garanzia diretta o per inoperatività della stessa – inoltreranno richieste ai gestori delle reti di smaltimento delle acque piovane, ritenendoli responsabili dei danni da allagamento da loro subiti.

Occupandosi della liquidazione di questi sinistri gli operatori del settore non dovranno commettere l’errore di approcciare con lo stesso criterio le due diverse tipologie, confondendo il significato che l’accezione “evento eccezionale” ha nell’ambito delle garanzie dirette, da quello che ha in ragione civilistica.

L’errato approccio si concretizza abitualmente con questo sillogismo:

•    è un evento eccezionale quello definito tale dalla polizza incendio;
•    l’evento eccezionale (vis maior cui resisti non potest) esclude ogni fondamento di responsabilità;
•    non sono ammissibili a risarcimento le richieste relative a danni conseguenti ad eventi che hanno il carattere di eccezionalità secondo quanto previsto dalle polizze incendio.

Si tratta di un falso sillogismo, in quanto la definizione di “evento eccezionale” data dalle polizze incendio nulla ha a che vedere con il concetto di forza maggiore previsto dal codice civile

Le polizze di valore, in quanto patti contrattuali, delimitano l’ambito dei rispettivi impegni assunti dai sottoscrittori: (c.d. contratto aleatorio sinallagmatico). Cosa si debba intendere in queste polizze per “evento atmosferico di carattere eccezionale” è dunque disciplinato nel contratto assicurativo, è ‘’legge contrattata’’  tra i sottoscrittori: agli operatori chiamati a liquidare il sinistro sarà dunque sufficiente accertare che si è verificata la fattispecie descritta, e che il fatto non ricada in un’esclusione specifica.

E’ possibile adottare con altrettanta sicurezza una definizione di “evento meteorico di carattere eccezionale” che abbia valenza assoluta, per cui il fenomeno così identificato sia utilizzabile come esimente di responsabilità per coloro che – come nel nostro esempio iniziale – siano chiamati a rispondere di ingenti danni conseguenti ad allagamento?

La risposta è negativa in quanto – fuori dalle definizioni contrattuali – l’eccezionalità o meno di un fenomeno è da ricercare specificamente per ogni diversa situazione.

Nel caso di opere idrauliche l’eccezionalità dell’evento è in funzione principalmente del suo tempo di ritorno, ovvero del tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità.

Questo può essere determinato in base alle curve di possibilità climatica che esprimono la relazione tra le altezze massime e le durate di pioggia che si possono verificare in una determinata zona, per un assegnato valore del periodo di ritorno.

Per la progettazione di alcune opere strettamente connesse agli eventi atmosferici, quali, fogne pluviali, canali, dighe, la scelta del tempo di ritorno di un evento è un parametro fondamentale e dipende da fattori quali:
•    l’estensione del bacino di drenaggio;
•    l’importanza dell’opera;
•    il rischio di superamento;
In merito a quest’ultimo aspetto è evidente che l’evento critico (per esempio la pioggia critica che dà origine alla portata di massima piena in un corso d’acqua), in base al quale si intende dimensionare l’opera idraulica, deve essere scelto anche valutando il danno che il suo superamento può causare a cose e/o persone.

Quindi il rischio – così inteso – è un dato che entra nel progetto ed è classificato in funzione del danno. Il progettista dovrà scegliere idoneamente il tempo di ritorno a cui riferire il dimensionamento dell’opera, in modo tale che il rischio sia commisurato ai possibili danni causati da eventi maggiori di quello di progetto, tenendo però in considerazione che l’evento di progetto che ne deriva deve determinare un dimensionamento dell’opera idraulica tecnicamente ed economicamente accettabile.

Dunque l’evento meteorico descritto inizialmente potrà essere classificato “eccezionale” dove si riscontri che il tempo di ritorno del fenomeno è superiore a quello assunto a progetto.

Solo partendo da un’analisi di questi elementi si potrà valutare se accogliere le richieste piuttosto che resistere all’azione giudiziaria eventualmente intrapresa nei confronti dell’amministrazione comunale o del gestore della rete fognaria (e quindi del loro assicuratore chiamato in manleva).

Tale azione civile è generalmente fondata sul disposto dell’art. 2051 CC che disciplina la responsabilità del custode sulle cose che ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». L’orientamento che si va consolidando, è quello di un ampliamento del livello di tutela dell’utente danneggiato: il concetto di custodia sotteso all’art. 2051 c.c., non si identifica necessariamente in una situazione di proprietà o di possesso tecnicamente inteso, ma assume un’accezione oggettiva.

Quindi spetterà al Convenuto dare prova che l’evento riveste il carattere di eccezionalità e tale onere non potrà essere assolto solo documentando l’estensione dei danni ad una pluralità di enti. Quest’ultimo come abbiamo visto è un elemento sufficiente a definire un evento eccezionale nell’ambito di una polizza incendio, mentre non ha valenza di carattere generale.

Sono infine da considerare, come ulteriori fattori critici, i cambiamenti climatici e l’espansione dei centri urbani che si è avuta negli ultimi 30 anni, che hanno variato – a volte in modo sostanziale – i dati che sono alla base del dimensionamento di molte opere idrauliche: si è determinata infatti una maggiore estensione del bacino di drenaggio per continuo sviluppo e impermeabilizzazione dei centri abitati, e la diminuzione del tempo di ritorno in seguito alle variazioni climatiche.

Questo ha determinato di fatto una riduzione del tempo di vita utile di questi manufatti, che quindi in molti casi oggi sono obsoleti. Ad aggravare ulteriormente la situazione i problemi economici che affliggono gli enti locali e le aziende di gestione che spesso hanno loro impedito di effettuare i necessari adeguamenti degli impianti.

Le conseguenze gravose di un nubifragio sono quindi spesso da ricercare in problemi strutturali degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: l’estensione e l’entità dei danni è la manifestazione di un sintomo patologico delle strutture, non l’evidenza di un fatto eccezionale.

La corretta analisi di questi elementi dovrà essere alla base di ogni valutazione, sia in relazione alla gestione dei sinistri conseguenti ad eventi meteorici di rilevante portata (ma non per questo da definire in assoluto come eccezionali), sia nella fase che precede la stipula dei contratti, ovvero nella valutazione dei rischi in fase assuntiva. In caso contrario l’assicuratore, invece che farsi carico solo delle conseguenze di fenomeni che hanno effettivamente carattere aleatorio, si assumerà l’onere di risarcire danni la cui frequenza ed entità è ordinariamente prevedibile, essendo originata da problemi strutturali a cui oggi gli enti territoriali non hanno i fondi per ovviare.

Piero Bera