Cavi: essere o non essere CPR

Cavi: essere o non essere CPR

Un po’ per curiosità, un po’ passione, ma soprattutto per lavoro ho seguito l’evoluzione della nuova normativa cavi, ambito che frequentemente si presenta nell’attività peritale di analisi e comprensione di sinistri incendio, ma non solo…
L’annuario statistico del Corpo Nazionale dei VVFF 2017 (relativo all’anno 2016) ha accertato cause elettriche di incendio e scoppio nel 4,8% dei casi (a onor del vero va riportato che sempre l’annuario riporta che nel 56,2% dei casi non è possibile accertare le cause nell’immediatezza).
Secondo l’Istat, nel solo ambito domestico, ogni anno in Italia si verificano circa 4 milioni di incidenti, di cui 241 mila imputabili a cause elettriche.
Dati rilevanti che non sono sfuggiti ai legislatori italiani ed europei, ed è indubbio che, quando si parla di sicurezza delle persone e dei beni, l’impianto elettrico riveste un ruolo fondamentale.
La regolamentazione Europea funziona, CPR e GDPR sono solo alcune delle numerose imposizioni tecniche che colmano vuoti legislativi, o migliorano quelli esistenti, caratterizzando le normative dei paesi dell’Unione.
Il 2017 ha segnato un radicale cambiamento per il mondo dei cavi (produttori, distributori, progettisti ed anche committenti), è infatti entrato in vigore Il Regolamento Prodotti da Costruzione che riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (… abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc…)
La Commissione Europea ha infatti deciso di considerare elementi necessari per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento e il loro ruolo in caso di incendio.
Perché?
Anche nella nostra attività ci troviamo spesso a dover valutare i cavi come origine o veicolo di innesco nel caso di incendio, ma il regolamento in questo caso si spinge oltre, definendo gli standard costruttivi per cavi (elettrici e di segnale) al fine di ridurre la possibile diffusione dell’incendio conseguente alla combustione principalmente delle guaine, e la trasmissione del calore attraverso le corde di rame (altamente conducibili).
I cavi elettrici, anche quando non sono causa di un incendio ma vi sono coinvolti, possono costituire un elemento di grave pericolo in ragione della loro elevata quantità e diffusione in tutti gli ambienti dell’edificio.
Già la normativa italiana aveva considerato questi aspetti; con l’entrata in vigore del DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, più noto con il nome di “Codice di prevenzione incendi” che, nell’ambito della misura antincendio “Reazione al fuoco”, descritta nel Capitolo S.1, prevede specifiche classi di reazione al fuoco dei cavi in funzione del profilo di rischio vita prevalente degli occupanti.
Il regolamento Europeo 305/2011 è stato recepito dal Governo italiano con la pubblicazione del D.lgs. 106/17 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/7/17. Entrato in vigore il 9/8/17, il decreto “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE. Il D.Lgs. 106/17 riguarda anche i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati che devono certificare i prodotti da costruzione.

Vediamo quali sono le novità introdotte dal regolamento Europeo e suoi recepimenti. La Commissione Europea, all’ interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni, ha deciso di considerare per i cavi il requisito n. 2 “Sicurezza in caso di incendio” e il requisito n. 3 “Igiene, salute e ambiente”.
Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, devono essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione. Inoltre, vengono introdotti i seguenti obblighi per gli operatori economici (costruttori e distributori):
1. Marcatura CE
2. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
3. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
La marcatura CE deve essere apposta obbligatoriamente per tutti i cavi incorporati permanentemente in edifici e opere di ingegneria civile (qualunque sia il livello delle prestazioni dichiarato). Nel caso in cui non fosse fisicamente possibile, per mancanza di spazio, rispettare, quanto richiesto direttamente sul prodotto, la marcatura CE dovrà essere riportata sull’etichetta (fissata su bobine, matasse o altri tipi di confezionamento) in maniera visibile, leggibile e indelebile.
La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. La dichiarazione deve necessariamente essere redatta dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato.
La DoP dovrà essere disponibile per ogni cavo immesso sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Dovrà contenere tutte le informazioni previste dall’allegato III del Regolamento e dovrà essere conservata dal fabbricante 10 anni.

Quanto alla classificazione, i cavi in ca sono stati suddivisi in 7 classi di Reazione al Fuoco A B1 B2 C D E F identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
•    s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 con prestazioni decrescenti
•    d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2 con prestazioni decrescenti
•    a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 con prestazioni decrescenti

Tutti i cavi, così come previsto dalla norma armonizzata EN 50575, devono essere marcati con:
• un’identificazione di origine rappresentata dal nome del produttore o dal suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
• la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
• la classe di reazione al fuoco.
I cavi possono inoltre essere marcati con i seguenti elementi:
• informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;
• anno di produzione;
• marchi di certificazione volontaria;
• informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie.
La scelta condivisa dai fabbricanti italiani è di marcare direttamente sul cavo la classe di reazione al fuoco corrispondente, al fine di facilitare il più possibile l’utilizzo del cavo stesso.

Definiti i requisiti e i richiami normativi, è bene ora approfondire come nella pratica – e quindi anche nell’attività peritale di controllo, verifica ed attribuzione di responsabilità – cambiato il “mondo dei cavi”.
È bene al riguardo precisare che sono tutt’ora in corso chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno; quindi, il panorama potrà variare (moderatamente) o vedere definite quelle aleatorietà intrinseche in ogni emanazione normativa.
Il primo e più importante focus riguarda l’applicabilità temporale del Regolamento Europeo 305/11 e suoi recepimenti. A decorrere dal 9/8/17, il D.lgs. 106/17 vieta al progettista di prescrivere cavi non CPR, immessi sul mercato dopo il 1/7/17 e destinati ad essere installati negli edifici o in altre opere di ingegneria civile.
Qualora i cavi CPR non fossero stati ancora disponibili sul mercato, il tecnico avrebbe potuto prescrivere cavi non CPR, specificando l’indisponibilità dei cavi CPR adatti e il conseguente impiego di cavi previsti dal progetto (NON CPR), immessi sul mercato prima del 1/7/17. Oppure avrebbe dovuto indicare che i cavi previsti dal progetto sarebbero stati concretamente sostituiti con cavi CPR, qualora disponibili sul mercato prima dell’esecuzione dell’impianto.
Inoltre, a partire dal 9/8/17, il D.lgs. 106/17 vieta al costruttore (direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore) l’utilizzo dei prodotti da costruzione immessi sul mercato dal 1/7/17 non conformi al regolamento CPR. Gli installatori possono dunque utilizzare i cavi NON CPR, purché vi sia evidenza che siano stati immessi sul mercato o acquistati prima del 1/7/17.
I limiti di impiego dei vecchi cavi NON CPR secondo a) la norma CEI 64-8, V4 e b) il Dlgs 106/17 sono illustrati nel seguente grafico.

Con chiarimento pubblicato il 22 gennaio 2018, il foglio interpretativo CEI alla norma CEI 64-8 V4 abroga la nota identificata con asterisco a pag. 2 della variante stessa.
Più precisamente, viene eliminato il seguente passaggio: “Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.
Quindi, il limite temporale indicato dalla norma CEI viene correttamente riallineato a quanto indicato dal D.lgs. 106/17 che domina sulle normative CEI.
In ultima analisi, approcciamo il capitolo delle sanzioni, racchiuso nell’art. 20 del decreto “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”, di cui si riporta il testo.
•    Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’art. 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 € a 24.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 € a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o a uso antincendio.

•    Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Numerosi, come si può ben comprendere, sono i risvolti tecnici, legali ed amministrativi che seguono la nuova normativa CPR per i cavi. A Voi, gli opportuni approfondimenti su interpretazioni e chiarimenti futuri, augurandomi di aver stuzzicato la vostra curiosità.
“Stay tuned…”

Fonti: Tuttonormel, AICE, CNA, Gazzetta Ufficiale, CEI, Annuario VVFF 2017