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Autore: Piero Bera

AIPAI e la formazione professionale ai tempi di Covid 19

Il lungo periodo di lockdown in cui siamo immersi da circa 2 mesi sta avendo un impatto negativo molto importante anche sulla nostra categoria professionale: alla grande preoccupazione per la salute nostra e dei nostri collaboratori, si aggiunge l’ansia per la ripercussione economica sulle nostre attività, già caratterizzate da importanti costi fissi e margini risicati.

Abbiamo necessariamente perso, tutto d’un tratto, la frenesia a cui ci eravamo dovuti abituare e che non ci permetteva pause o distrazioni: le nostre organizzazioni erano macchine da corsa che viaggiavano a pieno regime; di colpo, ci siamo trovati come conducenti di un placido calesse in strade di campagna.

D’altra parte, il rallentamento, al netto delle preoccupazioni, ha portato con sé una nuova dimensione, più riflessiva: le telefonate si sono allungate, toccando a volte temi personali, e sono state spesso accompagnate da un sottofondo di rumori domestici dato che lo smart working ha trasformato in uffici le nostre case. Questo ha in qualche modo rappresentato un aiuto nel superare i momenti più bui.

Con la resilienza che ci contraddistingue abbiamo però cercato – impresa non facile in questo drammatico momento – di trovare spunti per guardare al futuro in modo positivo e propositivo. E, in questa forzata pausa di sospensione temporale, il modo migliore di programmare il futuro è quello di riscoprire e valorizzare quelli che sono gli elementi qualificanti della nostra categoria, caratterizzata da professionisti che, oltre a svolgere il proprio lavoro con grande passione, hanno impegnato anni a costruire una competenza basata, oltre che sulla fondamentale esperienza, su conoscenze trasversali.

Prendo spunto da queste riflessioni per sottolineare quanto sia fondamentale la formazione continua nell’attività del Loss Adjuster, evidenziando in particolare – fra le tante competenze – quelle necessarie ad affrontare i sinistri Liability. Il continuo aggiornamento professionale è indispensabile al moderno professionista che si occupa di questa tipologia di sinistri: bastano poche parole del legislatore perché un intero impalcato giuridico possa essere stravolto e, a volte, crollino certezze acquisite. Coloro che si occupano professionalmente di perizie assicurative sanno infatti che spesso i casi di maggior complessità e difficoltà sono proprio quelli da Responsabilità Civile o comunque inerenti aspetti civilistici connessi a ogni evento dannoso. Il settore Liability è dunque quello in cui meglio si esplicano le competenze multidisciplinari dei Loss Adjusters moderni, la cui formazione non può prescindere da un’approfondita conoscenza, non solo della disciplina assicurativa ma in generale di quella legale e giuridica, oltre che della normativa tecnica di settore. E’ a quest’ultima infatti che si ricorre – mi riferisco alle norme nazionali UNI, europee EN o internazionali ISO – per sopperire alla mancanza di norme cogenti.

Troviamo un esempio di questa commistione tra legge e norme tecniche nel settore impiantistico. Il DM 37/2008 (art.1) ha inserito, tra gli impianti oggetto di certificazione, quelli inerenti allo smaltimento dei fumi degli impianti di riscaldamento, la cui corretta installazione è definita da norme UNI (tra queste cito la UNI 10683/2012). Quindi, il caso dell’incendio di una copertura che si origina da un camino necessita di un’indagine accurata che, partendo dalla determinazione del punto d’innesco, arrivi a valutare ad esempio se l’attraversamento dell’orditura sia stato o meno progettato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche di riferimento a quella data. Dall’analisi di questi aspetti può conseguire il coinvolgimento dell’installatore o del D.L., e la possibile surroga dell’Assicuratore di garanzia diretta nei loro confronti.

Nel solco di un progetto di formazione continua e di valore dedicata ai propri associati, AIPAI ha in questo periodo, con encomiabile impegno, organizzato una serie di importanti seminari online di aggiornamento periodici, messi a disposizione gratuitamente di tutti i Soci ed Aderenti attraverso una valida piattaforma.

I corsi, ad oggi svolti con cadenza bisettimanale, affrontano tematiche di natura tecnica e contrattuale, con trattazione a cura di soci e colleghi esperti. Ogni corso si conclude con un test di apprendimento che consente agli interessati di acquisire crediti formativi utili al mantenimento della qualificazione professionale che AIPAI certifica ai propri iscritti ai sensi della legge 4/2013. I seminari sono inoltre accreditati per il mantenimento della certificazione della figura di Perito Assicurativo ai sensi della norma Uni 11628:2016. Quest’ultima è un ulteriore esempio di norma che ha funzione sussidiaria, data la precedente carenza nel nostro ordinamento di un ordine professionale che disciplini la figura dei Loss Adjuster.

Il primo seminario, tenuto dall’esperta Nadia Pozzato (incaricata dal C.D. AIPAI), ha riproposto (quale riedizione di un precedente analogo corso) proprio l’argomento “canne fumarie e camini” sopra menzionato. Si è svolto lo scorso 02.04.2020 e ha riscosso una notevole interesse, con partecipazione di 126 professionisti.

L’adesione all’iniziativa si è poi rilevata sempre crescente: nelle settimane successive sono stati erogati da AIPAI, con le medesime modalità, altri 3 seminari: il 17.04 Riccardo Campagna ha approfondito il tema “Norme ANIA per coassicurazione indiretta”; il 30.04, Massimiliano Montorsi ha proposto una trattazione sull’argomento “Impianti Fotovoltaici”; il 14.05, Marco Valle e Giuseppe Degradi hanno illustrato e approfondito “La valutazione delle merci: concetti base ed estimo assicurativo specialistico”. Per ciascuno di questi 3 corsi, sono stati accertati oltre 220 partecipanti (con picco di 250, soglia massima di presenze consentita dalla piattaforma, per l’ultimo corso).

Non possiamo che ringraziare per questa iniziativa il Consiglio Direttivo di AIPAI che, coordinato dal Presidente Aurelio Vaiano e con l’impegno organizzativo di Paolo Andreoli e il supporto operativo di Vittorio Peri, ha saputo proporre in questo periodo di difficoltà una valida e importante attività formativa, che ci ha coinvolti in modo costruttivo. Così come sono da ringraziare i relatori che hanno voluto mettere a disposizione le loro competenze e il loro tempo e ci hanno aiutato, fra l’altro, a mantenere vivo lo spirito associativo (sempre forte in AIPAI) per prepararci ad affrontare uniti e compatti nuove sfide, con la consapevolezza, basata anche sul loro esempio, che rappresentiamo una vera e importante categoria professionale, il cui ruolo riveste anche una notevole rilevanza sociale.

Eventi atmosferici e limiti contrattuali

Ho trattato, in un precedente articolo, la differenza sostanziale che assume il concetto di “eccezionalità” di un evento atmosferico nell’ambito delle garanzie di valore, rispetto al suo significato in relazione ai sinistri da responsabilità civile: il primo è un criterio definito dalla polizza, per cui è eccezionale l’evento che causa danni a una pluralità di enti.

In caso si voglia sostenere l’eccezionalità di un evento naturale quale esimente di responsabilità, il criterio della pluralità di enti coinvolti non è sufficiente: è necessario fare riferimento ai tempi di ritorno dell’evento fisico, per cui è eccezionale un fatto che statisticamente ha scarsa probabilità di accadere, caratterizzato da vis cui resisti non potest. Vorrei ora approfondire un ulteriore aspetto legato alla liquidazione dei sinistri da evento atmosferico, prendendo spunto da un caso reale che ho affrontato e che brevemente espongo.

Un’attività industriale dislocata in due ubicazioni, A e B, distanti tra di loro circa sette chilometri, è assicurata con unica polizza all risks che prevede un limite per i danni da grandine di 100.000,00 euro. Al verificarsi di una violenta grandinata, con chicchi di grosse dimensioni, subiscono danni rilevanti le coperture in lastre di fibro – cemento, di entrambe le ubicazioni.

Essendo l’entità di tali danni notevolmente superiore al limite, che è unico e riferito alla polizza nel suo insieme e non alle singole ubicazioni, il Perito nominato dalla ditta sostiene che non si sia trattato di un’unica grandinata, ma di due eventi distinti che, succedendosi nel tempo e nello spazio, hanno interessato prima un’ubicazione e poi l’altra: il limite per la grandine è dunque da applicare a ognuna delle due unità. La questione ha un fondamento teorico e pone ai Periti due problemi. Il primo è legato all’analisi del fatto fisico; analisi che risulta complessa in quanto i pluviometri e i radar non rilevano con assoluta certezza la grandine, per cui l’ora esatta di manifestazione degli eventi grandigeni è di difficile determinazione.

Il secondo problema è relativo all’applicazione della polizza al caso concreto, con le conseguenti implicazioni liquidative che questo comporta.

Affrontando il primo dei problemi, i due periti si rivolgevano entrambi a un consulente. Il Perito della ditta produceva dunque la relazione di un noto meteorologo il quale, dopo una breve premessa, arrivava a concludere che l’evento aveva << raggiunto i due siti in momenti differenti: lo stabilimento Ubicazione A è stato interessato dalla forte grandinata tra le 18:14 e le 18:41, mentre lo stabilimento Ubicazione B è stato coinvolto tra le 19:09 e le 19:29>>.

Il Perito della Compagnia, a sua volta si rivolgeva a un Consulente, individuato in un professore universitario di fisica ambientale, il quale descriveva così il sistema di formazione della grandine: <<Il cumulonembo che origina la cella temporalesca è una nube a forte sviluppo verticale. In un temporale frontale il cumulonembo si genera dal sollevamento di masse d’aria calde e umide quando queste vengono investite da masse d’aria più fredde. Queste ultime costituiscono il fronte freddo che avanza nella direzione di sviluppo del temporale. Lo sviluppo verticale della nube si interrompe quando questa raggiunge la tropopausa e si appiattisce in quota formando il caratteristico incudine. Una caratteristica prominente di questi sistemi temporaleschi è la presenza del fronte freddo a raffica basale (gust front) che viene ulteriormente alimentato dalla discesa di aria fredda dal cumulonembo e dalle precipitazioni. Ciascuna cella temporalesca viene alimentata dall’afflusso di aria umida e calda (updraft inflow) richiamata dal basso (moisture layer) e che si muove in direzione opposta alla direzione l’avanzamento e al gust front. Le precipitazioni intense iniziano pochi minuti dopo il passaggio del gust front e possono includere grandinate.>>

Dopo questa premessa, il Consulente del Perito della Compagnia giungeva a concludere che <<l’episodio illustrato, per nella sua complessità, è da ascrivere a un unico quadro meteorologico che ha generato fenomeni di profonda convenzione verticale scaturti in un sistema temporalesco accompagnato da piogge e grandinate. L’asserito sfasamento temporale delle precipitazioni di qualche decina di minuti tra i due siti non è altro che il risultato dell’avanzamento del sistema temporalesco verso ESE.>>.

Il fenomeno è schematizzabile in modo semplice se pensiamo a una coda di vetture e a un Tir che sopraggiunge e tampona l’ultima della fila la quale, a sua volta, tampona quella che la precede e così via fino alla prima. In questo evento a catena, i tamponamenti avvengono in tempi diversi, che sono però parte dello stesso episodio sinistroso. Tutti gli eventi hanno la stessa causa scatenante anche se si sono manifestati in successione temporale.

Chiarito dunque come è avvenuta la grandinata, il secondo problema che i Periti hanno dovuto affrontare è risultato più complesso del primo: si è trattato infatti di calare il fatto fisico, che è stato indagato con metodo scientifico, nelle definizioni giuridiche di un contratto, la polizza, che non definisce con esattezza cosa si debba intendere per “evento atmosferico”: due eventi meteorologici sono da ritenere distinti, per cui danno origine a due sinistri, in ragione della cronologia con cui si manifestano o quando traggono origine da un diverso quadro meteorologico generale?

Lascio al lettore il compito di proporre la propria soluzione al caso da cui ho preso spunto per sottolineare che il compito essenziale dei Periti non è relativo all’analisi o ricostruzione scientifica dei fatti, cosa che nei casi complessi è corretto demandare a specialisti della singola fattispecie, ma all’applicazione delle risultanze di tali analisi alla polizza al fine di giungere a una corretta definizione della pratica: è in questo che si sostanzia la Tecnica Assicurativa che rappresenta la competenza specialistica dei Loss Adjusters.

La Privacy finisce all’ora di cena

Finalmente, dopo una giornata impegnativa, la famiglia è riunita a cena in un momento rilassante. È in questo quadro conviviale che, spesso, squilla il telefono di casa e, alzando la cornetta, troviamo chi ci propone di acquistare qualcosa o di aderire a un’offerta.
Quando si verifica una situazione di questo tipo, pur sapendo che probabilmente sono stato io a dare il consenso al contatto, avverto l’invasività dell’approccio commerciale come una violazione della mia intimità famigliare, o meglio della mia privacy, concetto di cui oggi tanto si parla, ma che a volte appare più come un’incombenza impegnativa da rispettare, che la fonte di tutela di un proprio diritto.
Ma cos’è questa privacy? Quando è stato codificato il diritto alla riservatezza degli individui?
Ho trovato alcune possibili risposte a queste domande con l’approfondimento che trovate di seguito e che ho voluto condividere con Voi.
Le norme che oggi regolano la nostra vita hanno avuto un’evoluzione storica che si è spesso accompagnata al progresso sociale e soprattutto economico. Per fare un esempio, l’art. 2054 CC – che disciplina la circolazione di veicoli – al IV comma pone a carico del proprietario il danno causato da un difetto di costruzione o di manutenzione del suo mezzo. Il legislatore del 1942 non poteva gravare la nascente industria automobilistica (per non affossarla) degli oneri conseguenti a un difetto costruttivo. È solo in seguito, quando le condizioni economiche lo hanno permesso, che il difetto del prodotto è stato posto a carico al costruttore.
Analogamente, la riservatezza intesa come diritto dell’individuo era sconosciuta nell’età antica: altri erano i problemi e le necessità da affrontare. È con il disgregarsi dello stato feudale che si determina l’esigenza d’intimità da parte dei ranghi superiori. Prima, gli individui condividevano ogni aspetto della vita quotidiana in una complessa rete di relazioni. A un certo punto, grazie alla disponibilità economica, alcuni poterono differenziarsi e appagare il loro bisogno di riservatezza. In questo senso, il diritto alla riservatezza si presentò inizialmente come la realizzazione di un privilegio da parte di un gruppo elitario.
La codificazione del diritto alla riservatezza come diritto universale è dunque relativamente recente.
Convenzionalmente, si ritiene abbia origine dall’articolo “Right to privacy” scritto da  due avvocati  bostoniani – Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis – e pubblicato il 15 dicembre 1890 sulla rivista giuridica Harvard Law Review, dove i due giuristi ipotizzarono per primi un diritto alla riservatezza degli individui ovvero “the right to be let alone”, ritenendo fosse giunto il momento di “riconoscere il valore giuridico della sensibilità umana”.
La novità di questo approccio fu che, per la prima volta, si ipotizzava un diritto “positivo” alla riservatezza, ovvero a proteggersi da qualsiasi ingerenza non voluta nella sfera personale dell’individuo. Questo diritto positivo si contrapponeva al criterio di protezione in precedenza declinato come ius excludendum alios, ovvero al divieto d’ingerenza nella sfera privata costruito secondo il concetto del diritto di proprietà, che si configura in negativo, come un recinto che impedisce ogni intrusione, per cui nessuno può turbare la manifestazione di dominio sulla cosa del proprietario.
L’esclusione degli altri dalla propria sfera personale, il diritto a “essere lasciati soli”, non prevedeva in questa formulazione un’estensione all’esterno, un diritto con un contenuto positivo: l’esercizio del controllo sulle informazioni che riguardano la propria persona, e la tutela delle stesse.
Questa visione ha allargato la platea dei soggetti interessati e, con un percorso evolutivo che non è ovviamente ancora terminato, il diritto alla riservatezza è divenuto un modo “per realizzare l’uguaglianza e non per custodire il privilegio”, come icasticamente ha puntualizzato Stefano Rodotà.
La normativa si è poi evoluta espandendo la tutela con effetti che oggi sono di grande rilevanza, sia per chi è “titolare” del trattamento dei dati, sia per coloro che sono “interessati” a tale trattamento.
Le ripercussioni per tutti noi sono impegnative e l’imminente entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection Regulation) pone rilevanti interrogativi.
Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio il contenuto del GDPR, che ha un’estensione codicistica; mi limito ad alcune considerazioni generali, che possono introdurre il neofita in una materia specialistica e di notevole complessità.
Comincio col dire che, come ogni Regolamento europeo, quello oggetto di analisi è un impianto normativo self – executing, ovvero è suscettibile di immediata applicazione nell’ordinamento Italiano: è l’Europa che scrive una legge direttamente applicabile nell’ordinamento dei singoli stati aderenti.
Per permettere a questi ultimi di adeguare la disciplina nazionale alla nuova legge, è stato previsto che il Regolamento, emanato il 27 aprile 2016, entrasse in vigore solo il 25 Maggio 2018. In tal modo, si intendeva dare agli Stati un tempo di due anni per predisporre l’aggiornamento della disciplina interna. Tempo che, come sappiamo, non è stato sfruttato dall’Italia, dato che lo schema del decreto legislativo che adegua il quadro normativo nazionale alle disposizioni del GDPR, è stato annunciato dal Consiglio dei ministri solo lo scorso 21 marzo 2018. Questo annunciato decreto prevede poi l’abrogazione del vigente Codice Privacy, in contrasto con l’indicazione della legge delega che prevede l’abrogazione delle sole disposizioni incompatibili “limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel GDPR”.
Non manca quindi chi ha osservato che il decreto legislativo ora proposto potrebbe incorrere in censura di incostituzionalità, dato che si discosta dai principi e criteri direttivi indicati nella legge delega.
Per questi rilevanti elementi d’incertezza, in attesa si chiarisca il quadro normativo, qualcuno già consiglia di sospendere qualsiasi adeguamento al GDPR, pur nella consapevolezza della cogenza, dal prossimo 25 Maggio, della nuova normativa che, tra i suoi pilastri, ha il principio di accountability o responsabilizzazione per cui sono i titolari del trattamento dati a dover dimostrare, in modo proattivo, di aver adottato tutte le misure affinché tale trattamento sia conforme al regolamento europeo in materia di privacy.
Chi esercita un’attività che lo rende “titolare” del trattamento dati s’interroga quindi sulle modalità e i criteri da adottare per adempiere ai nuovi obblighi.
Tra questi si parla molto di un’altra importante novità per l’Italia, ovvero della figura del Responsabile della Protezione dei Dati o RPD (l’acronimo inglese è DPO – Data Protection Officier).
Per comprendere quali siano gli indirizzi generali in relazione a questa nuova figura e avere un’indicazione sui criteri che ne rendono obbligatoria la nomina, consiglio di consultare, sul sito del Garante della Privacy, il file WP 243. Si tratta di un documento adottato il 13 dicembre 2016 e aggiornato il 5 aprile 2017 da parte del Gruppo di Lavoro Articolo 29 (Working Party article 29 o WP29). È, questo, un organo consultivo dell’UE, istituito in virtù dell’art.29 della direttiva 95/46/CE e costituito da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali di ciascuno stato membro. Nel documento citato, il WP29 descrive dettagliatamente chi è, cosa fa e quando deve essere nominato il DPO, riportando anche casi esemplificativi.
Sintetizzo alcuni elementi di carattere generale: la nomina del DPO è obbligatoria se il trattamento è effettuato da un’autorità o da un organismo pubblico; se il trattamento consiste in un monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala; se consiste nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali o reati.
Dunque, per calare l’astrattezza della norma nella realtà di uno studio peritale, è necessario definire quale sia l’attività principale e se questa si esplichi in trattamenti di dati che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessi su larga scala.
Per “attività principale”, si intendono le operazioni essenziali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti: non rientra, ad esempio, in questo ambito il trattamento dei dati per la retribuzione del personale d’ufficio, essendo questa una funzione di supporto e non il fine dell’attività.
La seconda condizione è riferita al trattamento su larga scala; per definire cosa si intenda con tale accezione il WP29 ricorre a una serie di parametri – il numero di soggetti interessati, il volume dei dati e la loro tipologia, la durata e la portata geografica del trattamento – senza tuttavia indicare precisi riferimenti.
Per chiarire il concetto, l’organo consultivo ricorre, a degli esempi e indica che il trattamento dei dati dei pazienti di un ospedale è da intendere su larga scala, mentre non lo è il trattamento dati effettuato da un singolo professionista sanitario. Ancora, il trattamento dei dati dei clienti di una compagnia assicurativa rientra nel criterio di larga scala, mentre è escluso il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati effettuato dallo studio di un singolo avvocato.
Infine, l’ulteriore condizione che rende obbligatoria la nomina del DPO è che il titolare effettui un trattamento “regolare e sistematico”. Il GDPR, anche in questo caso, non dà una definizione del concetto di “regolare e sistematico”.  Ancora una volta, è il documento WP29 a dare una chiave d’interpretazione:  è tale sicuramente ogni attività che si esplica con il tracciamento e la profilazione su Iternet. Non si tratta però di un concetto riferito esclusivamente all’ambiente on line; comprende ad esempio anche il “tracciamento dell’ubicazione, da parte di app su dispositivi mobili” (si pensi alla videoperizia geolocalizzata) così come la “profilazione e scoring per la finalità di valutazione del rischio.”
In conclusione, visti i cambiamenti che già stanno interessando l’attività professionale dei periti e quelli che si profilano all’orizzonte, la nomina di un DPO – che può essere anche una figura interna all’ufficio – è sicuramente la scelta migliore. Tale nomina può essere effettuata anche su base volontaria: troveranno comunque applicazione tutti i requisiti previsti dal GDPR per questa figura che, tuttavia, rimane un consulente del Titolare del trattamento a cui direttamente competono gli obblighi e la responsabilità di dare attuazione alla nuova normativa privacy.
Si tratta di obblighi non ancora chiaramente definiti ma a cui – pur in un quadro normativo incerto – siamo vincolati in una situazione che lascia ai cittadini l’incombenza di sopperire alle lacune e alle dicotomie della legge.
Da parte mia, riflettendo su questo problema, ho già adottato il primo provvedimento: all’ora di cena stacco il telefono…!

I Sinistri Furto

Nell’accingermi – oggi sabato 1 Aprile – a scrivere queste note sull’argomento sinistri furto, ho sorriso pensando a un episodio accaduto qualche anno fa in questo stesso giorno, che brevemente vi racconto.

Un autorevole Collega chiamò un suo giovane collaboratore invitandolo a recarsi immediatamente nel centro della città dove in un negozio di pescheria vi era stato, la notte precedente, un ingente furto.

Il volenteroso Perito si precipitò immediatamente; sul posto, nessuno sapeva di furti. Chiamò allora l’ufficio e alla sua richiesta di spiegazioni gli fu risposto di indagare ulteriormente perché sicuramente in quella pregiata pescheria, la notte precedente avevano sottratto un grosso pesce.. “d’Aprile”…

Prendo spunto da questo episodio, accaduto quando la professione peritale poteva essere affrontata oltre che con la consueta cura anche con serenità e leggerezza d’animo, perché è significativo di quanto possano essere eterogenei i casi di cui siamo chiamati ad occuparci nella nostra professione: particolarmente in relazione ai sinistri Furto.

Non è raro infatti che ci si trovi a leggere denuncie con dinamiche rocambolesche, che ci pongono non pochi interrogativi su come ricostruire l’evento e determinare l’effettiva consistenza dei danni lamentati.

Anche di questi argomenti ho discusso con i Colleghi che hanno partecipato al corso “Sinistri Furto” organizzato da Cineas – Periti Uniti che si è tenuto presso il Politecnico di Milano nei giorni 28 e 29 Marzo scorsi, e si ripeterà a Roma i prossimi 9 e 10 Maggio.

Ma quale è la valenza probatoria di una denuncia di furto inoltrata alle Autorità, sulla base della quale il Perito si trova ad affrontare un contraddittorio con l’Assicurato? Spesso quest’ultimo ritiene di aver assolto ogni suo onere nell’inoltrare la denuncia stessa per cui si aspetta un celere riscontro alle sue richieste: senza ulteriori scocciature.

È molto delicato il momento dell’approccio con l’Assicurato in queste circostanze: se da un lato dobbiamo salvaguardare il rapporto che intercorre tra quest’ultimo e la Compagnia, dall’altro dobbiamo svolgere il nostro lavoro, che non si può risolvere nella semplice presa d’atto di quanto denunciato.

È con la dovuta cautela che dobbiamo quindi sottolineare che la denuncia alle Autorità è un atto pubblico, essendo un documento redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Come ogni atto pubblico la denuncia“… fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 CC)”.

Ha dunque efficacia probatoria per il cosiddetto estrinseco, ovvero in riferimento alla provenienza, luogo, data e dichiarazioni avvenute avanti al Pubblico Ufficiale, mentre non ha efficacia probatoria del cosiddetto intrinseco, ovvero in relazione al contenuto di tali dichiarazioni.

Rimane quindi un difficile compito affidato alla competenza del Perito: quello di rapportarsi all’Assicurato al fine di ottenere la sua collaborazione e acquisire gli elementi probatori necessari all’espletamento della perizia.

Per tornare infine alla goliardia che il Collega burlone ha riservato al giovane collaboratore, pur non potendo negare che il fatto sia avvenuto così come denunciato, possiamo concludere che nel caso di specie non sono state acquisite prove sul fatto che effettivamente il pesce d’aprile sia stato rubato!

 

Danni derivanti da Polizza R.C. Auto: il ruolo del perito rami elementari

Con la definizione di Perito Assicurativo ci si riferisce a una categoria che si occupa, a diversi livelli di specializzazione, di materie eterogenee.

Vi è però una dicotomia che divide all’origine la professione in due compartimenti separati: sto parlando della linea di demarcazione che intercorre tra i c.d. “Periti Auto” e “Periti Rami Elementari”, dove i primi si occupano specificamente dei danni ad autoveicoli derivanti da circolazione ex lege 990/69, e i secondi di ogni altro danno che ha fonte in un contratto assicurativo.

Entrambe questi professionisti sono riconducibili alla categoria del Perito Assicurativo perché intervengono in ragione di un obbligo di risarcimento / indennizzo che ha origine in un contratto di assicurazione.

Vi sono però anche altri punti di contatto tra i due, poiché dalla circolazione dei veicoli si possono originare danni che interessano entrambe le categorie professionali.
Si pensi a gravi sinistri a fabbricati o manufatti civili, causati da urto di veicoli stradali. In questi casi l’incarico peritale, che inizialmente è spesso affidato al Perito Auto, è poi generalmente trasmesso al Perito Rami Elementari.
Analogamente può avvenire per i danni che derivano dal trasporto di merci pericolose. Si tratta di danni da inquinamento, potenzialmente di rilevante entità, la cui definizione è regolata da un’articolata normativa cogente. Tali eventi, il cui obbligo risarcitorio è riconducibile alla polizza r.c.a., devono essere affrontati da periti con specifiche competenze e specializzazione, al fine di ridurre sia l’impatto economico che quello sociale del sinistro.

Sulla pericolosità del trasporto intermodale di merci pericolose si è tenuto, lo scorso 26 Ottobre presso la sede di Federchimica a Milano,  l’8° Workshop della Logistica Chimica.

Rispetto al totale delle merci trasportate su strada, le merci pericolose rappresentano circa il 6% e nel 2015 sono accaduti 160 incidenti / ribaltamenti che hanno coinvolto merci pericolose (Fonte : ISTAT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, VV.F.).

In quest’ambito opera il SET, ovvero il Servizio Emergenza Trasporti che è nato nel 1998 da un’iniziativa di Federchimica in attuazione del Programma Europeo ICE (Interventions in Chemical transport Emergency) e ha lo scopo di fornire un supporto specialistico alle Pubbliche Autorità nella gestione di emergenze nel trasporto di prodotti chimici su strada, ferrovia e via mare.

Il protocollo SET ha origine da un’intesa tra Federchimica, la Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È attivato dalle Autorità Pubbliche – Vigili del Fuoco, Capitanerie, Polizia Stradale etc – attraverso  un Centro di Risposta Nazionale, e prevede quattro livelli d’intervento:

•    Livello 1 – invio di informazioni e dati relativi al prodotto coinvolto nell’incidente ,
•    Livello 2 – mobilitazione sul luogo dell’incidente di un Tecnico Qualificato;
•    Livello 3 – mobilitazione sul luogo di una Squadra d’Intervento specializzata costituita Esperti e attrezzature per l’emergenza nella logistica chimica;
•    Livello 4 – informazioni sanitarie sui prodotti chimici.

Un sinistro da spargimento di sostanze pericolose impegna il Perito Assicurativo nella gestione di una realtà complessa; per essere in grado di coordinare l’emergenza, egli deve conoscere nel dettaglio la normativa specifica e i soggetti che per legge hanno competenza sull’evento.

Per questo motivo la dicotomia tra le specializzazioni peritali, ovvero la definizione dei diversi settori di attività tra i Periti Auto e i Periti Rami Elementari, deve riferirsi all’oggetto della perizia – ovvero al tipo di danno da periziare – e non al contratto da cui deriva l’obbligo al risarcimento.

È con la definizione di questo aspetto – valido per ogni tipo di sinistro – che è possibile attuare il rapido intervento del professionista più adatto al caso da affrontare.
Piero Bera

La clausola “claims made” e la tutela del consumatore

Dal punto di vista del loss adjuster, la clausola claims made assolve a una funzione fondamentale.

Spostando l’individuazione temporale del sinistro dal verificarsi del fatto alla ricezione da parte dell’assicurato della contestazione di danno, permette di porre in copertura eventi dannosi “omissivi” e di “condotta”.

Si pensi all’attività di un Direttore Lavori; il sinistro a lui ascrivibile è spesso dovuto a una mancata vigilanza (omissione) che si protrae durante il cantiere (condotta). Poiché non si identifica in questi casi il momento preciso in cui si verifica il danno, essendo la condotta omissiva nel suo insieme a determinare la responsabilità del professionista, la clausola claims made definisce i termini di operatività della polizza con una precisione ed efficacia non raggiungibili nella formulazione loss occurrence.

La clausola claims made è per questo molto diffusa e si declina nelle due formule che, semplificando, possiamo così schematizzare:

  1. clausole c.d. pure: destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
  2. clausole c.d. miste o impure: prevedono l’operatività della copertura assicurativa per eventi accaduti e richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia a condotte poste in essere anteriormente, in genere due o tre anni, dalla stipula della polizza;

Negli ultimi anni la clausola è stata oggetto di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, con la contrapposizione di due posizioni agli antipodi.

Secondo alcuni la clausola claims made è nulla, in quanto l’art. 1917 CC che regola l’assicurazione della responsabilità civile, fa riferimento all’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare in conseguenza di un “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione”. La claims made, non adottando quale criterio di operatività l’accadimento del fatto, ovvero spostando il rischio dall’evento di danno alla denuncia dello stesso, sarebbe quindi nulla, in quanto derogatoria del citato principio contenuto nell’art. 1917 cc.

Altri hanno sostenuto una tesi opposta: l’alea su cui è fondato il contratto assicurativo, non è ravvisata da costoro nel fatto illecito commesso dall’assicurato, ma nella richiesta risarcitoria del danneggiato.

Secondo questa tesi è da valutare l’effettivo danno al patrimonio dell’assicurato, che si concretizza solo nel momento in cui il danneggiato decide di azionare la pretesa risarcitoria, anche se la stessa si basa su un fatto illecito precedente alla stipula del contratto.

La Suprema Corte pronunciandosi sulla questione ha ritenuto valide le clausole claims made, (Cass., 15 marzo 2005 n. 5624) data la libertà e l’autonomia contrattuale che permette alle parti la sottoscrizione di contratti assicurativi atipici, ovvero non rispondenti al ‘tipo’ disciplinato dalla legge.

Con la recente sentenza n. 9140 la Cassazione a Sezioni Unite ha ulteriormente confermato tale orientamento: la clausola va considerata come un elemento atipico inserito in un contesto assolutamente tipico del contratto ex art. 1917 CC.. Si tratta in sostanza di una libera pattuizione tra privati che non compromette le regole concorrenziali o limita i diritti di una parte. I giudici hanno inoltre riconosciuto la piena validità delle clausole claims made “impure”.

Fin qui la sentenza ha confermato un orientamento già noto e condiviso dalla gran parte degli operatori. È però nella parte conclusiva della sentenza che la Cassazione a Sezioni unite ha introdotto un elemento di novità, che sta dando origine a non poche critiche, ponendo in relazione la compatibilità della clausola claims made con l’obbligo del professionista di assicurarsi per l’esercizio della sua attività.

Il pericolo ravvisato dai giudici è dato dal fatto che il sinistro non è in copertura se denunciato oltre i limiti temporali previsti, per cui si possono determinare dei buchi in cui l’assicurato non gode della protezione assicurativa. La questione non attiene però ai rapporti tra compagnia e assicurato, ma quelli tra professionista e cliente, dato che l’obbligo di assicurazione per la r.c. professionale è stato introdotto a tutela del terzo.

In altri termini se è formulata una richiesta risarcitoria nei confronti dell’assicurato quando la vigenza del contratto è conclusa, il professionista risulterà privo di copertura assicurativa e il terzo danneggiato potrebbe risultare non tutelato.

La sentenza citata (Cassazione ss.uu. n.9140 del 06.05.2016) ha avuto origine dal contenzioso sorto tra un ente ospedaliero che, convenuto in giudizio per un errore medico, ha chiamato in manleva i suoi assicuratori di R.C. professionale. Le società coassicuratrici si sono opposte alla richiesta invocando il disposto della clausola claims made che esclude l’operatività contrattuale per le richieste risarcitorie formulate oltre i limiti temporali previsti (la polizza aveva cessato di operare nel 1997, mentre la richiesta del paziente danneggiato è stata inoltrata all’ospedale nel 2001).

Dopo che in primo grado le obiezioni delle compagnie assicuratrici sono state respinte, con accoglimento della richiesta di manleva dell’assicurato, in appello sono state accolte le ragioni degli assicuratori.

L’ente ospedaliero ha quindi proposto ricorso per Cassazione, ritenendo vessatoria la clausola claims made, in quanto espressione di una limitazione di responsabilità dell’assicuratore.

La Suprema Corte, giunge ora all’enunciazione del seguente principio di diritto secondo cui ‘’..nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata’’.

Quindi, essendo stata resa obbligatoria l’assicurazione professionale in alcuni settori dall’art. 3, comma 5, del d. l. n. 138 del 2011; ribadito tale obbligo nel successivo D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la Corte sottolinea l’incongruenza di un obbligo in capo al professionista a cui non segua un corrispondente obbligo a contrarre per le compagnie assicuratrici. Inoltre una polizza che espone il professionista a buchi di copertura non risulta idonea, secondo i giudici della Suprema Corte, a garantire il terzo danneggiato.

L’assicuratore di R.C. Professionale può dunque da oggi essere chiamato in manleva – in deroga a una precisa clausola contrattuale che definisce il periodo di copertura – in base a un contratto estinto da tempo, di cui probabilmente non ha più nemmeno memoria nei suoi archivi.

In attesa che il problema sia affrontato e risolto a livello istituzionale, sarebbe opportuno che gli ordini professionali si attivino al fine di stipulare convenzioni che, tenendo conto di ogni elemento, garantiscano la migliore tutela sia ai “consumatori” che ai “professionisti”.

 

Il condotto fumario: da manufatto edile a impianto tecnologico.

Dominare il fuoco è stata la prima grande conquista dell’uomo agli albori della sua storia: il controllo e l’utilizzo diversificato di questa fonte di energia è stato determinante per il progresso dell’umanità.

Nell’antica domus Romana il fuoco ardeva in un focolare posto al centro dell’unico ambiente che costituiva la casa: il fumo saliva e si disperdeva attraverso un’apertura nel mezzo del soffitto. Questa collocazione permetteva di diffondere uniformemente il calore in ogni direzione, tenendo il braciere lontano dalle pareti, che erano costituite in buona parte da materiali combustibili.
L’evoluzione e il miglioramento delle tecniche costruttive permisero in seguito di spostare la combustione a ridosso delle pareti perimetrali, realizzando al contempo un condotto adatto a smaltire i fumi.

Dalla fine del Medioevo il confinamento del fuoco avvenne con un metodo che rimarrà pressoché invariato per i secoli successivi, rappresentando, il suo uso improprio e i suoi difetti di costruzione, il maggior rischio d’incendio nelle abitazioni.
Il sistema raggiunse un buon livello di sicurezza e di efficienza tecnica agli albori del XX secolo, per subire in seguito un rapido declino con l’avvento di nuove conquiste tecnologiche nella produzione del calore per ambienti. Il camino fu così relegato negli anni del boom economico, a una funzione sussidiaria e ornamentale.

La sua riscoperta per un utilizzo domestico come fonte di calore è relativamente recente, dovuta sia alla possibilità di sfruttare una fonte di energia rinnovabile a basso costo in un momento di crisi economica, che all’evoluzione tecnologica che ne ha migliorato l’efficienza energetica.
Il nuovo utilizzo su larga scala del camino ha determinato tuttavia anche il ritorno all’attualità degli incendi che si originano da tale fonte. Basti ricordare che nella sola provincia di Brescia i Vigili del Fuoco hanno effettuato interventi per incendi al tetto in 518 casi nel 2014 e in 403 nel 2015 di cui oltre il 70% (358 nel 2014 e 294 nel 2015) hanno avuto origine dalla canna fumaria (dati forniti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, che vivamente ringrazio).

Si tratta quindi di un argomento di grande attualità che interessa sotto vari aspetti l’attività del Loss Adjuster.

Il Collega Riccardo Falco tratta in modo specifico e circostanziato il tema tecnico delle cause degli incendi che originano dai camini, per cui rimando alla lettura del suo interessante articolo per un approfondimento in merito.
Intendo in questa sede trattare l’evoluzione normativa che, accompagnando quella tecnologica, ha determinato rilevanti conseguenze.
Dobbiamo distinguere preliminarmente tra le norme di riferimento per i materiali da costruzione, da quelle che regolamentano l’attività d’installazione degli impianti. E’ su questo secondo punto che, come vedremo, si definiscono le maggiori implicazioni ed effetti anche in tema assicurativo.

Come sopra accennato le tecniche costruttive si sono evolute, per cui si è reso necessario fissare condizioni armonizzate per la commercializzazione in ambito europeo dei materiali da costruzione. A questo scopo è stata emanata la direttiva 89/106/CEE  (nota come CPD: Construction Products Directive) recepita in Italia nel 1993.
La norma è stata poi aggiornata in quanto dal 1º luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 305/2011 che ha abrogato la CPD 89/106 e introduce la Dichiarazione di prestazione o Declaration of Performance, ovvero il documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Questo per quanto attiene in linea generale alle norme cogenti sui materiali da costruzione; vi sono poi numerose norme tecniche di indirizzo, tra le quali cito qui solo la UNI EN 1443 del 2000.

E’ però nella determinazione dei soggetti abilitati alla realizzazione dei condotti fumari avvenuta negli ultimi anni, la più importante innovazione normativa, che ha determinato un cambiamento che possiamo definire radicale.
Per comprendere appieno questa “rivoluzione” dobbiamo partire dalla legge nr. 46 del 1990 che, introducendo una nuova normativa per la sicurezza degli impianti, ne circoscriveva l’ambito applicativo a quelli “.. di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso” (ex lege 46/90 art. 1 c).
Erano quindi esclusi gli impianti termici a combustibile solido, ossia quelli più a rischio in relazione al problema d’incendio del camino.
La realizzazione dei condotti fumari era appannaggio, conformemente all’antica e tradizionale tecnica costruttiva, degli addetti edili, mentre i tecnici impiantisti si occupavano degli impianti tecnologici (idrosanitario, elettrico, ecc).

Tutto cambia con l’entrata in vigore del DM 22.1.2008, n. 37, che novella la legge 46/90, riordinando le disposizioni in materia d’installazione degli impianti all’interno degli edifici.
L’ambito di applicazione è così esteso (DM 37/2008 art. 1, comma 2, lettera c) agli “ impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”.
Si attua dunque un mutamento che incide su tecniche di costruzione e di abitudini secolari: non è più l’addetto edile la figura che realizza i condotti fumari in un edificio; la materia diviene di competenza di un “impiantista” che abbia ottenuto l’apposita abilitazione secondo il disposto dell’art. 3 del DM 37/2008.  Gli impresari edili non sono dunque abilitati all’installazione delle canne fumarie, nonostante una consuetudine consolidata nei secoli.
Le abitudini radicate sono però difficili da mutare per cui – soprattutto nei piccoli cantieri – è ancora in uso che i condotti fumari siano messi in opera dagli addetti dell’impresa edile, con conseguenze rilevanti per i profili di responsabilità che da questo derivano e con notevoli ripercussioni anche nell’ambito peritale / assicurativo.

L’errore nella  messa in opera di una canna fumaria può determinare un sinistro che ha origine in una “condotta” ma questo avverrebbe in un tempo successivo alla posa, mentre la classica garanzia R.C.T. dell’impresa edile opera con riferimento a danni che sono conseguenza immediata di un “evento”, ovvero si determinano durante lo svolgimento del lavoro.

Realizzando un condotto fumario, l’imprenditore edile opera quindi fuori dal perimetro del rischio che, assicurandosi, ha trasferito all’assicuratore e in ogni caso non gode di alcuna garanzia dato che la sua polizza non opera con riferimento agli eventi postumi. Tutto questo accade con riferimento a sinistri in cui è l’Assicuratore diretto che liquida un danno da incendio al tetto ed è – oggi più che in passato – sollecito ad agire in surroga ai diritti del suo assicurato, verso il responsabile civile.

Per concludere torna alla memoria l’affermazione pronunciata nel XIX secolo dal giurista von Kirchmann per cui “ … tre parole del legislatore ed intere biblioteche diventano carta straccia”: non è tanto il conflitto tra il diritto positivo – inteso come regola imposta – e il diritto vivente che ha fonte nella consuetudine, che qui ci interessa, ma prendere coscienza dei cambiamenti per essere pronti ad adeguarci ad essi.

È questa la sfida che oggi, come categoria professionale, affrontiamo.

Piero  Bera

La qualità nell’ambito dell’attività di Loss Adjusting

Il controllo qualità, è uno degli aspetti fondamentali di qualsiasi processo. Nell’ambito delle perizie assicurative il tema è di grande rilevanza: quasi ogni Compagnia ha strutturato un sistema di verifica degli elaborati prodotti della propria rete peritale. È quindi un argomento che interessa tutti i periti assicurativi, ma di cui si tende a parlare poco, sommessamente, quasi fosse un tabù. Eppure la categoria dei Loss Adjusters ha tutto l’interesse a che siano effettuati controlli rigorosi, su basi omogenee e con criteri corretti, che mettano in evidenza le migliori professionalità. Ma per effettuare una verifica qualitativa è necessario definire inizialmente quali sono gli indicatori da misurare, ovvero, in nuce: in cosa consiste la qualità di un elaborato peritale? È materia assai complessa, affrontata con modalità eterogenee e non sempre adeguate. Misurare la qualità di una perizia significa valutare un “prodotto” che è il frutto di un incontro tra attività di carattere tecnico – scientifico e altre di natura giuridico – psicologica. Con un po’ di enfasi possiamo definire la perizia assicurativa come un punto d’incontro tra hard science e soft science: dove le prime si basano su dati sperimentali, quantificabili e ripetibili, mentre le seconde definiscono un ambito non riconducibile a misure analitiche. Questa dicotomia trova un punto d’incontro nell’attività del perito assicurativo il quale, da una parte deve procedere alla ricerca delle cause fisiche di un fenomeno e alla quantificazione del danno ad esso conseguente, dall’altra deve elaborare tale analisi con competenze di carattere tecnico – giuridico (la materia è regolata da un contratto) arrivando a un contraddittorio trasparente e corretto con le parti interessate, con un approccio che richiede abilità cognitive, emotive e relazionali.
Misurare uno solo di questi elementi (riscontri numerici su tempi e costi ad esempio) non definisce compiutamente la qualità della perizia, la quale spesso presenta gli aspetti di maggiore difficoltà non nella definizione del quantum ma dell’an debeatur. A riscontro di questa eterogenea natura in cui è articolata l’attività del Perito Assicurativo, ricordo come i master del Cineas – autorevole e indiscusso ente di formazione della categoria – siano strutturati appunto con moduli che coprono sia l’area scientifica, che quella giuridica e “relazionale”.
Non si pensi che per i sinistri di frequenza tali competenze trasversali non siano richieste: per alcuni versi le difficoltà sono anche maggiori essendo minori le risorse disponibili ma del tutto analoghe le aspettative delle parti.
D’altro canto sulla gestione dei sinistri si fonda la credibilità delle Compagnie: a nulla servono le campagne pubblicitarie se alla prova dei fatti la prestazione attesa da chi subisce un danno non è all’altezza delle promesse, e non mi riferisco ovviamente al solo corrispettivo economico.
Oggi si propongono all’espletamento di attività che fino a ieri erano competenza esclusiva dei periti, nuovi operatori che effettuano accertamenti di tipo tecnico – o come tali presentati – proponendosi come “specialisti” di uno specifico settore o comunque come alternativa strutturata all’attività tradizionale del perito assicurativo. Nella realtà accanto ad alcune figure di ottima preparazione e livello non è riscontrabile se coloro che effettuano effettivamente la massa dei rilievi siano degli “specialisti” e di quali siano, se vi sono, le loro specializzazioni: tali si presentano e, al momento, tali sono ritenuti. Il modello organizzativo di questi operatori – seguito ora anche da alcune società peritali – si articola con il ricorso ad “accertatori” che operano secondo un modello “tayloristico” basato sulla parcellizzazione dei processi (Frederick Taylor fu l’ideatore di un metodo di organizzazione scientifica del lavoro che portò alla nascita, nei primi anni del ‘900, della catena di montaggio presso gli stabilimenti Ford).
La scomposizione dell’attività permette di utilizzare operatori privi di una competenza professionale complessiva; si tratta di soggetti fungibili, quindi rimpiazzabili e intercambiabili che – proprio per questo – hanno bassi costi di gestione. È indubbia la grande abilità di questi nuovi operatori che riescono a presentare l’attività da loro così strutturata, come indice di un’elevata qualità del servizio prestato, quando in realtà si tratta di un approccio burocratico effettuato da soggetti che non hanno le competenze eterogenee oggi richieste a chi si occupa di estimo assicurativo. Si rimane sconcertati a constatare come da queste realtà la categoria peritale abbia subito e stia continuando a subire un vulnus.
Oggi al di fuori della stima e dall’apprezzamento che regolano i rapporti personali dei singoli Periti con i loro interlocutori presso le Compagnie, la categoria – nel suo insieme – subisce gli effetti di un discredito a cui è giunto il momento di reagire con un moto unitario d’orgoglio: per tradurre il concetto con uno slogan è giunto il momento del primo Loss Adjusters Pride. Il punto di partenza di questo rilancio può essere il progetto – attualmente in fase di realizzazione – relativo alla norma UNI – U83.00.A09.0 che definisce la figura dei Periti Liquidatori Assicurativi. Si è appena conclusa la fase di Inchiesta Pubblica e il gruppo di lavoro – coordinato da Pietro Adorni di Aipai – costituitosi nell’ambito della commissione tecnica “Attività professionali non regolamentate” presso l’Ente nazionale italiano di unificazione che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie (cosiddette “norme UNI”) si riunirà a breve per l’esame delle eventuali osservazioni pervenute, dando seguito poi alla pubblicazione del disposto normativo. Saranno così definiti i requisiti di conoscenza, abilità e competenza di chi esercita professionalmente l’attività peritale. È una rivoluzione copernicana rispetto all’approccio “tayloristico”: la norma definisce la figura di colui che è preparato specificamente per svolgere questo compito; non uno sconosciuto “specialista” ma il Professionista le cui competenze saranno valutate e riscontrate da un ente certificatore terzo e indipendente. L’iter per chi intende certificarsi è lungo e ad alcuni può apparire anche eccessivamente impegnativo. È solo però con un serio e articolato percorso formativo che si può raggiungere la preparazione necessaria a svolgere in modo adeguato questa professione che – oggi più di ieri – è di fondamentale importanza nel rapporto tra Compagnie e Assicurati. Affidandosi a Periti che una volta certificati si impegnano a mantenere e migliorare con continuità le loro conoscenze, le Compagnie avranno un’effettiva cognizione di chi sono i soggetti a cui affidano tanta parte del proprio patrimonio, non solo finanziario ma – forse ancora più importante – di serietà e credibilità nei confronti dei loro Clienti. Per determinare la qualità della perizia assicurativa non si potrà dunque prescindere dal verificare la certificazione del professionista che l’ha redatta. Solo considerando anche questo elemento, si potranno superare i limiti di un controllo basato unicamente su riscontri contabili, cogliendo la complessità data dall’incontro tra hard science e soft science. Per questo la nuova norma Uni si pone, oltre che punto di partenza per un nuovo approccio all’attività peritale, quale elemento fondante dell’orgoglio professionale di un’intera categoria.

La R.C. professionale in ambito tecnico

Il settore dell’edilizia non ha ancora superato la profonda crisi determinata dalla congiuntura economica, e i suoi conseguenti effetti negativi. Molte imprese hanno cessato volontariamente l’attività per mancanza di lavoro, molte altre hanno dovuto chiudere in seguito a procedure concorsuali.

Per questo le contestazioni di vizi / difetti di nuove costruzioni che in passato – soprattutto se di modesta entità – erano risolte con accordo bonario tra le parti, oggi degenerano, sempre più spesso, in contenziosi giudiziari, con ovvio coinvolgimento delle compagnie assicuratrici garanti di imprese e professionisti tecnici.

Questi ultimi – progettisti, direttore lavori, coordinatori – rappresentano la parte più esposta e allo stesso tempo meno tutelata nell’ambito di queste liti, dove l’attribuzione di una percentuale di responsabilità al professionista è spesso demandata al Ctu e quindi oggetto di contraddittorio tra i Ctp delle parti.

Nell’ambito di questi contenziosi le richieste risarcitorie sono sostanzialmente riconducibili a tre categorie:

• Danni alle opere: vizi / difetti materiali delle opere oggetto d’appalto;
• Danni a terzi: materiali o per lesioni;
• Danni patrimoniali: (multe o ammende, danno erariale, mancato godimento, ecc.);

A rispondere a queste istanze sono chiamati i soggetti protagonisti della filiera progettuale / esecutiva, ovvero il Progettista, il Direttore Lavori, il Responsabile dei Lavori (delegato dal Committente) il Responsabile del cantiere / esecutore (capocantiere/ditta esecutrice), i Coordinatori. Si tratta di ruoli nettamente distinti sia nei compiti effettivamente svolti che in quelli astrattamente attribuiti alle diverse figure dalla normativa vigente (D.lgs 81/2008 e successivi).

Il Direttore dei Lavori generale, (il D.L. delle strutture meriterebbe un discorso a parte che, per motivi di spazio, qui tralasciamo) è il professionista maggiormente coinvolto. Si tratta del tecnico nominato dal Committente in base alle opere da eseguire e alla competenza professionale necessaria per seguire l’andamento regolare della costruzione.

Egli determina l’apertura e la chiusura del cantiere, riscontra le specifiche tecniche dei materiali che saranno utilizzati, verifica – con visite periodiche – che le opere edificate siano conformi al progetto. Effettua sostanzialmente un’alta sorveglianza che non prevede la presenza costante sul cantiere, ma un confronto con le figure preposte alla costruzione.

Il Direttore dei Lavori non è quindi da considerare un coesecutore delle opere: la realizzazione dei lavori secondo la buona tecnica edilizia è una competenza specifica dell’impresa, ovvero del bagaglio di capacità ed esperienza delle sue maestranze appositamente a questo formate. Egli, effettuando visite solo periodiche, non ha il compito di entrare nel merito della corretta esecuzione, se non quando questa si riverberi in difetti riscontrabili ictu oculi.

In effetti il generico sinistro ascrivile a responsabilità della Direzione Lavori si origina da una condotta (non da un evento) di natura omissiva, ovvero per mancata vigilanza.

Dunque se il D.L. rileva un vizio/errore di costruzione e lo contesta all’impresa, è totalmente a carico di quest’ultima il costo per intervenire ed eliminarlo, si trattasse anche di demolire e riedificare un manufatto.
La situazione non cambia se il D.L. omette di contestare (immediatamente) il fatto: lo spostamento temporale della contestazione, e quindi il momento di messa in mora dell’impresa o, addirittura, la mancata contestazione, non influisce sull’individuazione del soggetto chiamato ad ovviare al problema, che rimane – necessariamente – la stessa impresa esecutrice. L’obbligo dell’esecutore sussiste indipendentemente del fatto che il D.L. vigili o meno sul suo operato.

La responsabilità del Direttore Lavori ha quindi una duplice natura: contrattuale e extracontrattuale.

Da un lato è contrattuale. Il Direttore dei lavori in ragione dell’incarico ricevuto ovvero della parcella pattuita, si impegna a vigilare – in base alla sua specifica competenza – sull’esecuzione dell’opera. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive (sinallagmatico) per cui alla corresponsione della parcella corrisponde l’impegno professionale del D.L..

Dall’altro sussiste una responsabilità extracontrattuale del professionista verso i terzi che eventualmente subiscano un danno causalmente riconducibile all’attività da lui svolta sul cantiere, ovvero a sua colpa.

Il riscontro di un’opera edificata in difformità al progetto o con l’utilizzo di materiali diversi da quelli in capitolato, determina – in capo al Direttore Lavori – un’inadempienza all’onere di vigilanza che egli ha assunto nei confronti del committente. È verso quest’ultimo che il tecnico è chiamato a rispondere in base ai patti contrattuali convenuti o comunque entro i termini della sua parcella che, rappresentando il corrispettivo della prestazione da lui non effettuata, può essere oggetto d’eccezione per  inadempimento (ex art. 1460 cc).

I danni cagionati a terzi invece, hanno natura extracontrattuale: di questi dovrà rispondere il D.L. in concorso con le altre figure della filiera progettuale / esecutiva, in funzione del grado di responsabilità a lui attribuibile.

Diversamente opinando si andrebbe a equiparare l’incarico assunto dal professionista con l’impegno di risultato che grava sull’appaltatore, snaturando il ruolo del primo che diverrebbe – e solo per le conseguenze negative – un coesecutore delle opere.

Quindi, secondo la tripartizione a cui abbiamo astrattamente ricondotto le richieste risarcitorie, al Direttore Lavori non potrà essere addebitato il costo per il ripristino dei difetti / vizi delle opere oggetto dell’appalto e sottoposte alla sua sorveglianza. Egli concorrerà invece con gli altri soggetti coinvolti al ristoro dei danni riferibili alle altre categorie individuate, ovvero per i danni a terzi e per i danni patrimoniali, purché determinatisi in violazione del principio generale di neminem leadere.

Poiché nella gran parte dei contenziosi le richieste sono relative alla prima categoria, ovvero a vizi / difetti delle opere edificate, è necessario perimetrare correttamente i limiti della responsabilità del Direttore Lavori, sia per circoscrivere l’operatività della polizza di R.C. Professionale (si pensi all’esclusione di polizza delle responsabilità volontariamente assunte) sia a tutela – in senso lato – del tecnico che, come accennavo inizialmente, è la parte più debole nell’ambito di queste liti giudiziali.

Infatti, mentre le imprese hanno (quasi) sempre personalità giuridica (spesso sono s.r.l. o s.p.a.) per cui godono dell’autonomia patrimoniale perfetta (ovvero dei debiti sociali risponde solo la società e non i soci) i professionisti operano come lavoratori autonomi, e pertanto sono esposti con l’intero loro patrimonio personale. Ecco allora che l’attribuzione di una corresponsabilità anche minima in capo al professionista, può determinare per questi conseguenze molto gravose quando – sciolta o fallita l’impresa – egli si trovi a rispondere solidalmente (ex art. 2055 cc) dell’intero danno contestato.

Dunque la categoria dei professionisti tecnici è la parte meno tutelata nell’ambito dei sinistri in esame, anche perché non dispone di una copertura assicurativa ad hoc, dato che le polizze di R.C. Professionale non operano (generalmente) a tutela della responsabilità solidale.

Piero  Bera

Eventi atmosferici: caso di forza maggiore o no?

Un violento nubifragio si abbatte su un centro urbano; cadono in poche ore 70 mm di pioggia per cui entra in crisi il sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. Le fogne miste vanno in pressione e si determinano rigurgiti nei vani seminterrati di numerose abitazioni. Le acque non raccolte dalle caditoie ruscellano in superficie e trovano vie di deflusso nei punti di depressione: scendono dagli scivoli che portano negli interrati dove allagano garage e taverne. Nella zona industriale l’acqua piovana si accumula sui tetti dei capannoni dato che le condotte principali sono in pressione e non ricevono più lo scarico dei tubi pluviali; l’acqua poi dal tetto comincia a percolare all’interno degli opifici causando ingenti danni a merci e attrezzature.

Non si tratta di uno scenario apocalittico, ma di un fenomeno che avviene sempre più di frequente, come ben sa chi si occupa di sinistri in ambito assicurativo. Per questo parlare di eventi atmosferici di carattere rilevante è quanto mai all’ordine del giorno: i cambiamenti climatici in corso sono percepibili da tutti e ci riguardano da vicino.

Un fenomeno come quello descritto determina sempre un gran numero di denuncie di sinistro, sia in relazione a garanzie di valore che di responsabilità. Chi ha contratto una copertura assicurativa in relazione alla fattispecie descritta (polizza di valore con extended coverage) chiederà un indennizzo in ragione dei patti contrattuali sottoscritti con il proprio assicuratore. Molti – non coperti da garanzia diretta o per inoperatività della stessa – inoltreranno richieste ai gestori delle reti di smaltimento delle acque piovane, ritenendoli responsabili dei danni da allagamento da loro subiti.

Occupandosi della liquidazione di questi sinistri gli operatori del settore non dovranno commettere l’errore di approcciare con lo stesso criterio le due diverse tipologie, confondendo il significato che l’accezione “evento eccezionale” ha nell’ambito delle garanzie dirette, da quello che ha in ragione civilistica.

L’errato approccio si concretizza abitualmente con questo sillogismo:

•    è un evento eccezionale quello definito tale dalla polizza incendio;
•    l’evento eccezionale (vis maior cui resisti non potest) esclude ogni fondamento di responsabilità;
•    non sono ammissibili a risarcimento le richieste relative a danni conseguenti ad eventi che hanno il carattere di eccezionalità secondo quanto previsto dalle polizze incendio.

Si tratta di un falso sillogismo, in quanto la definizione di “evento eccezionale” data dalle polizze incendio nulla ha a che vedere con il concetto di forza maggiore previsto dal codice civile

Le polizze di valore, in quanto patti contrattuali, delimitano l’ambito dei rispettivi impegni assunti dai sottoscrittori: (c.d. contratto aleatorio sinallagmatico). Cosa si debba intendere in queste polizze per “evento atmosferico di carattere eccezionale” è dunque disciplinato nel contratto assicurativo, è ‘’legge contrattata’’  tra i sottoscrittori: agli operatori chiamati a liquidare il sinistro sarà dunque sufficiente accertare che si è verificata la fattispecie descritta, e che il fatto non ricada in un’esclusione specifica.

E’ possibile adottare con altrettanta sicurezza una definizione di “evento meteorico di carattere eccezionale” che abbia valenza assoluta, per cui il fenomeno così identificato sia utilizzabile come esimente di responsabilità per coloro che – come nel nostro esempio iniziale – siano chiamati a rispondere di ingenti danni conseguenti ad allagamento?

La risposta è negativa in quanto – fuori dalle definizioni contrattuali – l’eccezionalità o meno di un fenomeno è da ricercare specificamente per ogni diversa situazione.

Nel caso di opere idrauliche l’eccezionalità dell’evento è in funzione principalmente del suo tempo di ritorno, ovvero del tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità.

Questo può essere determinato in base alle curve di possibilità climatica che esprimono la relazione tra le altezze massime e le durate di pioggia che si possono verificare in una determinata zona, per un assegnato valore del periodo di ritorno.

Per la progettazione di alcune opere strettamente connesse agli eventi atmosferici, quali, fogne pluviali, canali, dighe, la scelta del tempo di ritorno di un evento è un parametro fondamentale e dipende da fattori quali:
•    l’estensione del bacino di drenaggio;
•    l’importanza dell’opera;
•    il rischio di superamento;
In merito a quest’ultimo aspetto è evidente che l’evento critico (per esempio la pioggia critica che dà origine alla portata di massima piena in un corso d’acqua), in base al quale si intende dimensionare l’opera idraulica, deve essere scelto anche valutando il danno che il suo superamento può causare a cose e/o persone.

Quindi il rischio – così inteso – è un dato che entra nel progetto ed è classificato in funzione del danno. Il progettista dovrà scegliere idoneamente il tempo di ritorno a cui riferire il dimensionamento dell’opera, in modo tale che il rischio sia commisurato ai possibili danni causati da eventi maggiori di quello di progetto, tenendo però in considerazione che l’evento di progetto che ne deriva deve determinare un dimensionamento dell’opera idraulica tecnicamente ed economicamente accettabile.

Dunque l’evento meteorico descritto inizialmente potrà essere classificato “eccezionale” dove si riscontri che il tempo di ritorno del fenomeno è superiore a quello assunto a progetto.

Solo partendo da un’analisi di questi elementi si potrà valutare se accogliere le richieste piuttosto che resistere all’azione giudiziaria eventualmente intrapresa nei confronti dell’amministrazione comunale o del gestore della rete fognaria (e quindi del loro assicuratore chiamato in manleva).

Tale azione civile è generalmente fondata sul disposto dell’art. 2051 CC che disciplina la responsabilità del custode sulle cose che ha in custodia, «salvo che provi il caso fortuito». L’orientamento che si va consolidando, è quello di un ampliamento del livello di tutela dell’utente danneggiato: il concetto di custodia sotteso all’art. 2051 c.c., non si identifica necessariamente in una situazione di proprietà o di possesso tecnicamente inteso, ma assume un’accezione oggettiva.

Quindi spetterà al Convenuto dare prova che l’evento riveste il carattere di eccezionalità e tale onere non potrà essere assolto solo documentando l’estensione dei danni ad una pluralità di enti. Quest’ultimo come abbiamo visto è un elemento sufficiente a definire un evento eccezionale nell’ambito di una polizza incendio, mentre non ha valenza di carattere generale.

Sono infine da considerare, come ulteriori fattori critici, i cambiamenti climatici e l’espansione dei centri urbani che si è avuta negli ultimi 30 anni, che hanno variato – a volte in modo sostanziale – i dati che sono alla base del dimensionamento di molte opere idrauliche: si è determinata infatti una maggiore estensione del bacino di drenaggio per continuo sviluppo e impermeabilizzazione dei centri abitati, e la diminuzione del tempo di ritorno in seguito alle variazioni climatiche.

Questo ha determinato di fatto una riduzione del tempo di vita utile di questi manufatti, che quindi in molti casi oggi sono obsoleti. Ad aggravare ulteriormente la situazione i problemi economici che affliggono gli enti locali e le aziende di gestione che spesso hanno loro impedito di effettuare i necessari adeguamenti degli impianti.

Le conseguenze gravose di un nubifragio sono quindi spesso da ricercare in problemi strutturali degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: l’estensione e l’entità dei danni è la manifestazione di un sintomo patologico delle strutture, non l’evidenza di un fatto eccezionale.

La corretta analisi di questi elementi dovrà essere alla base di ogni valutazione, sia in relazione alla gestione dei sinistri conseguenti ad eventi meteorici di rilevante portata (ma non per questo da definire in assoluto come eccezionali), sia nella fase che precede la stipula dei contratti, ovvero nella valutazione dei rischi in fase assuntiva. In caso contrario l’assicuratore, invece che farsi carico solo delle conseguenze di fenomeni che hanno effettivamente carattere aleatorio, si assumerà l’onere di risarcire danni la cui frequenza ed entità è ordinariamente prevedibile, essendo originata da problemi strutturali a cui oggi gli enti territoriali non hanno i fondi per ovviare.

Piero Bera