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Autore: Massimiliano Montorsi

CONVEGNO AIPAI CAT NAT – MILANO 2-3 Ottobre 2025

Ci siamo presi due giorni per far decantare la fatica, la soddisfazione, gli stimoli per il futuro, la consapevolezza che confrontarsi sui temi che riguardano la nostra professione e, in generale, la vita delle persone, sia fondamentale.

Grazie a tutti per aver partecipato al nostro convegno “Calamità naturali in Italia: anno zero. Una sfida per il mondo assicurativo e per il paese”.

Stay tuned 💪🏻!

Da sinistra: Piero Bera (Vicepresidente), Massimiliano Montorsi (consigliere), Giuseppe Degradi (Presidente), mauro massafra (consigliere), Marco Valle (consigliere),mario casamassimi (consigliere), Eleonora Beatrice Porro (consigliera e tesoriera), Pietro Adorni (proboviro), Paolo Andreoli (consigliere), Aureliano Vaiano (Presidente probiviri),
Giuseppe Degano (proboviro), Vittorio Peri (consigliere e segretario).

AIPAI CONVEGNO INTERREGIONALE – RIMINI – 23/05/2025

Mattina – Focus Accordo ANIA:

L’approfondimento sull’Accordo ANIA ha catturato l’attenzione di una platea partecipata, che ha visto la presenza di oltre 110 tra soci aderenti ed esterni!
L’Ing. Marco Tassone, ex Responsabile Sinistri Property di Generali e coautore dell’accordo, ha offerto una disamina chiara ed esaustiva, brillantemente coadiuvato dai delegati Fabrizio Magnani e Mario Resmini. L’incontro è stato un vero laboratorio interattivo, con la presentazione di casi pratici e risposte puntuali alle numerose domande, pervenute sia tramite questionario precedentemente inviato ai soci, che durante l’evento.

A seguire test per crediti formativi e una meritata pausa pranzo.

 

Pomeriggio – Danni Indiretti e l’Alluvione in Romagna:

I lavori sono proseguiti con un focus sui danni indiretti.
Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione generale e ad alcuni casi guida relativi al tragico evento alluvionale che ha recentemente colpito la Romagna. Raffaele Donati ed il nostro Consigliere Marco Valle e la preparatissima (e non lo scopriamo certo noi…) Ing. Marta Barbieri hanno saputo coinvolgere e informare una sala attenta e desiderosa di apprendere.

Inquinamento – Aspetti Normativi: evoluzione e criticità

Il danno ambientale, ha caratteristiche di particolare interesse, per complessità, specificità e eterogeneità delle materie e degli ambiti che coinvolge.

Senza presunzione di dottrina, affronteremo ed approfondiremo i diversi aspetti peculiari dell’argomento, trasferendo spunti di approfondimento tecnico e normativo.

I danni ambientali devono infatti essere trattati con particolare attenzione e conoscenza non solo del contratto assicurativo, ma anche degli aspetti tecnici e finanziari correlati alle attività di bonifica e rispetto dei parametri normativi.

Solo con l’interdisciplinarietà è possibile giungere ad un risultato che permetta di contenere i costi, garantendo il rispetto della normativa e la necessaria tutela delle parti (danneggiato e responsabile).

Prima di illustrare la progressione normativa che ha caratterizzato la trattazione dell’argomento in Italia, è opportuno definire cosa si intende per inquinamento:

Alterazione o contaminazione  delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo) ad opera di agenti inorganici od organici (scarichi, rifiuti, ecc.) o di batteri, derivanti dalle varie attività umane, produttive o stanziali.

Nella trattazione ci riferiremo (così come il mercato assicurativo) alla trattazione di inquinamento esclusivamente di terra ed acqua.

La sensibilità al tema di assoluta attualità, in quanto regola l’interazione uomo – ambiente in caso di danno.

Innumerevoli novità e mutazioni tecnologiche si sono susseguite negli ultimi decenni, introducendo sistemi di prevenzione, controllo e tutela, con severo impatto economico per il settore industriale, ma anche per il singolo individuo.

Nonostante il continuo progredire della tecnologia e della legislazione però continuiamo a mettere a dura prova l’ambiente in cui viviamo. Pensiamo alla risonanza di eventi quali il recente Diesel-Gate, o il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, che ha provocato il massiccio sversamento di petrolio nelle acque del Golfo del Messico nell’aprile 2010.

Ovviamente non ci riferiremo a danni di tale portata, il focus riguarda inquinamenti di portata più ridotta, ma che possono richiedere l’attivazione di garanzie di polizza, siano esse dirette o di responsabilità civile.

Per un corretto approccio ai danni ambientali è necessario conoscere e comprendere quali sono i parametri normativi e le imposizioni legislative di riferimento sul territorio nazionale.

Come detto il settore è stato negli ultimi anni oggetto di innumerevoli mutazioni e novazioni tecnologiche. Parallelamente si è assistito anche ad una considerevole mutazione normativa.

La regolamentazione della problematica ambientale legata alla gestione dei rifiuti nasce, a livello europeo, a metà degli anni ‘70 (PAAC Programma di Azione Ambientale Comunitario del 1975). In tale contesto viene emanata la Direttiva CEE n° 75/442 accolta dall’ordinamento giuridico italiano con il DPR n° 915 del 10/09/1982.

La legge introduce delle importanti novità  sul tema dei rifiuti che non rappresentano più un prodotto di scarto generico ma diventano sostanze da smaltire in base alle loro caratteristiche, l’art 2 del DPR 915 classifica i rifiuti in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Rimangono esclusi i radioattivi, le emissioni, gli scarichi e i prodotti derivanti da prospezioni e/o attività estrattive, regolarizzati da leggi specifiche. Le sostanze nocive e tossiche elencate nell’allegato al DPR non prevedevano peraltro limiti di tolleranza e/o accettabilità, con un criterio dunque di in/out.

Nessuna indicazione, inoltre, sulle procedure di bonifica, condizione che lascia a Enti di controllo, amministrazioni e in generale agli addetti del settore, la possibilità di interpretare i risultati a propria discrezione, senza alcun riferimenti certo ed univoco.

Un notevole progresso in materia, con chiarimenti interpretativi e procedurali viene introdotto dal D.Lgs 22/97 meglio conosciuto come Decreto Ronchi, entrato in vigore e con il DM 41/99.

Il decreto Ronchi fornisce per la prima volta un supporto efficace, non solo alle amministrazioni competenti, ma anche a tutti gli operatori del settore rifiuti, addetti alle bonifiche compreso il mondo assicurativo e peritale.

Il D.Lgs 22/97 cataloga i rifiuti con codici specifici (codici CER) che caratterizzano e raccolgono le tipologie di rifiuto per natura e pericolosità. Di grande importanza è l’introduzione dei ruoli e delle competenze legate sia alla gestione dei rifiuti che alla procedura di bonifica. Sono quindi definiti gli attori istituzionali regione (ARPA), provincia, comune che le rispettive competenze.

Uno degli aspetti prevalenti della legge Ronchi riguarda l’introduzione e determinazione  di limiti di accettabilità tabellari, relativi alle concentrazioni di analiti (inquinanti) con i quali le autorità competenti e i tecnici del settore devono confrontarsi per il rispetto delle procedure di bonifica. Tali valori limite sono peraltro correlati alla specificità e destinazione d’uso del sito. In sintesi il D.Lgs 22/97 fornisce elementi univoci per stabilire: se un sito è contaminato, se è necessaria procedura  di  bonifica, quali metodologie di campionamento adottare, e come tali procedure devono essere esplicitate.

Inoltre solo nel 1997 viene introdotto e normato il principio comunitario di “Chi inquina paga”. Il soggetto responsabile dell’inquinamento (ovvero chi ha inquinato) è tenuto a procedere a proprie spese sia alle opere di decontaminazione che al ripristino ambientale del sito (art 17 comma 2). Prima di allora prevaleva l’aspetto penale pertanto il Decreto Ronchi attribuisce maggiore importanza al ripristino ambientale (con i soldi dell’inquinatore) rispetto alla sanzione penale da comminare. Provocatoriamente dobbiamo aggiungere, ammesso che sia identificabile…

Il reato di inquinamento diventa perseguibile anche penalmente (Art 51 – bis).

Per quanto certamente innovativo e tecnicamente valido, l’evoluzione tecnologica ed industriale e sociale ne ha messo in evidenza alcuni limiti, sia legali che procedurali

Nel 2006 entra in vigore il  TESTO UNICO AMBIENTALE (T.U.Ambientale).

Il D.LGS 152/2006, affronta in maniera più chiara ed esaustiva svariati temi di interesse tecnico al fine di eliminare dubbi operativi e chiarire le alee interpretative delle precedenti disposizioni.

Il T.U.A. per la prima volta approfondisce il tema delle acque di falda, dei contaminanti e delle relative concentrazioni presenti in esse. Nel decreto Ronchi ad esempio non esistevano limiti tabellari e spesso le indicazioni fornite dalla circolare dell’ISS era di 10 μg/l di idrocarburi alifatici. Indicazione limitativa e purtroppo non sempre sufficiente alla corretta valutazione e trattazione delle alee di rischio; basta ricordare il caso molto attuale della MITENI Spa di Trissino (VI), che per anni ha contaminato le falde acquifere immettendo dagli scarichi PFAS (Sostante Perfluoroalchiliche) e composti similari.

La bonifica dei siti contaminati e tutte le disposizioni sono racchiuse nella Parte IV – Titolo V del T.U.A. che rappresenta oggi la linea guida fondamentale sia per gli addetti al controllo (ARPA) che per i responsabili del procedimento, tecnici addetti alla bonifica e mondo peritale.

Tra le principali novità introdotte, evidenziamo che, a integrazione del Decreto Ronchi (che considerava come unico attore il responsabile dell’inquinamento), il T.U.A. prevede che le procedure e gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale debbano obbligatoriamente essere attivate non solo dal soggetto responsabile (cioè chi ha inquinato) ma in alternativa o mutualità, dal proprietario del sito (anche se incolpevole) o dal gestore dell’area come descritto all’art 245.

Questa definizione di ruoli e responsabilità nei confronti delle autorità, coinvolge per la prima volta anche i non direttamente colpevoli, come parallelamente avviene con la responsabilità oggettiva del committente in caso di infortuni. Il coinvolgimento di tutti i soggetti ha però permesso di garantire l’attivazione perentoria delle attività di mitigazione del danno ambientale, superando le tempistiche di attribuzione della responsabilità ed evitando che tali procedure possano arenarsi nelle aule di tribunale ancor prima di avere inizio.

Si intravede quindi un nuovo approccio in cui tutela e recupero ambientale hanno un ruolo centrale e prevalente.

Sempre nel D.LGS 152/2006 è stabilito che la gestione delle procedure di bonifica viene interamente affidata alle Regioni (ARPA), la quale può eventualmente delegare ai Comuni competenti. Anche in questo caso, rispetto al Ronchi (D.Lgs 22/97) il legislatore ha voluto dare maggiore importanza alla rapidità e competenza di intervento, evitando che la mancanza o carenza di personale tecnico competente e specializzato (soprattutto nei comuni più piccoli) rallentasse o peggio compromettesse il risultato finale della procedura (MISE, MISO e/o bonifica).

Con l’applicazione del T.U.A l’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) viene investita oltre che della gestione del procedimento anche del controllo dell’intero iter sia tecnico che amministrativo, a partire dalla denuncia di potenziale contaminazione (art. 242 e 245) fino alla verifica finale di accertamento della conformità degli interventi eseguiti, procedendo al rilascio del documento di chiusura del procedimento e buon esito della bonifica.

ARPA risulta dunque oggi il principale interlocutore in caso di inquinamento, fornisce consulenza tecnico-scientifica, partecipa alla Conferenza di Servizi esprimendo pareri tecnici sui piani e progetti presentati dai professionisti incaricati dalle parti, può effettuare campionamenti e/o sopralluoghi per la verifica delle attività.

In generale la direzione intrapresa dal D.LGS 152/2006 rispetto al “Decreto Ronchi” è quella di valorizzare il principio di “sviluppo sostenibile” concettualmente legato dall’interazione inscindibile tra ambienti e processi umani, rispetto a quanto già affermato dal “Decreto Ronchi” in cui l’obiettivo principale era la protezione dell’ambiente, spesso slegata dalla realtà economica e sociale del sistema paese.

Come descritto ed illustrato, il ginepraio normativo, è di assoluta complessità, ma di necessaria comprensione qualora si debbano affrontare eventi dannosi in tema di danno ambientale.

Torneremo sull’argomento, in future pubblicazioni, con l’obiettivo di affrontare le procedure con riguardo ed attenzione ai contratti in essere.

Stay tuned!

Cyber Risk – III° Capitolo

Giugno 2019: riapriamo la finestra sul settore della Cyber Insurance, già oggetto di due precedenti articoli di questa newsletter, per aggiornarci sullo stato di avanzamento del settore.

Il tema è sempre attuale, sia per settore IT (con la sempre maggiore necessità di proteggere sistemi e informazioni di proprietà e di terzi), sia in ambito legale, con la scadenza e la conseguente applicazione del GDPR (25 maggio 2018) come recepimento delle direttive Europee sulla privacy e la nascita di nuove figure apicali come il DPO (Data Protection Officier).

Certamente anche il settore assicurativo è stato, è e sarà sempre più interessato e coinvolto dal panorama economico che si sta sviluppando nel settore, ma l’evoluzione del mercato assicurativo, almeno in Italia (e non solo) non è direttamente proporzionata all’interesse destato dal tema o al volume degli attacchi registrati o denunciati nel mondo.

Tanta strada è ancora da fare.

Dopo una timida partenza che ha coinvolto esclusivamente istituti di credito e le grandi realtà utility e produttive prevalentemente multinazionali o con asset di riferimento in paesi europei o americani, la sensibilità alla sicurezza informatica sta lentamente e inesorabilmente propagandosi, verosimilmente proprio in conseguenza all’aumentare e diffondersi degli attacchi, tentati e riusciti oltre che dei rischi sanzionatori da parte dell’attività Garante.

Tra i tanti documenti di approfondimento, il report Symantec 2019, illustra in modo chiaro e sintetico una situazione in decisa evoluzione:

  • +56% attacchi web
  • + 33% Mobile Ransomware
  • +78% attacchi a supply chain
  • +1000% malicious powershell script

Un incremento costante che non solo coinvolge numericamente sempre più realtà, ma rappresenta al contempo anche un’evoluzione delle metodologie di attacco, e dei target di interesse.

E siamo ancora solo all’inizio…

 

Ma non disperiamo, parallelamente all’aumento degli atti criminosi, stiamo assistendo alla nascita di innumerevoli soluzioni, sistemi più o meno tecnici e di governance volti a proteggere e migliorare la sicurezza IT delle infrastrutture aziendali.

Certo si tratta di investimenti, e costi ulteriori che devono essere ben ponderati, ma che diventeranno sempre più necessari per garantire non solo la necessaria business continuity, ma anche per salvaguardare la vita economica e reputazionale di qualsiasi realtà, dalla grande produzione, ai servizi, ma anche la sanità e la logistica. Impossibile poi trascurare i risvolti e le necessità per i rischi emergenti dalla evoluzione digitale dei processi produttivi (Industria 4.0) del settore automotive e dei trasporti in generale, e l’evoluzione delle città a smart-city che producono e produrranno una sempre crescente interconnessione al World Wide Web ed ai problemi ad esso connessi.

È dunque sempre crescente la necessità di fornirsi di sistemi che possano ridurre il rischio derivante da attacchi cyber ed in quest’ottica dovrà necessariamente rientrare anche la stipula di una polizza assicurativa a protezione del rischio cyber diretto e delle responsabilità derivanti nei confronti dei terzi.

Ma come anticipato, almeno in Italia la penetrazione del mercato da parte dei prodotti assicurativi dedicati, è certamente inferiore rispetto a quella di altre soluzioni informatiche o a quella di adeguamento delle policy comportamentali dei dipendenti.

Quali sono i principali motivi che rallentano la diffusione massiva dei prodotti assicurativi come maggior tutela nei casi di attacchi informatici?

Alcune risposte ci vengono fornite dall’analisi di CBInsight secondo cui ad esempio Munich Re stima che il volume di mercato per l’assicurazione cibernetica crescerà nel mondo fino a  9 miliardi di dollari entro il 2020 – più del doppio del valore per il 2017, crescita guidata da una maggiore necessità/sensibilità del cliente finale, conseguente all’aumento del rischio di attacco, come anche delle stringenti normative a tutela della privacy.

Aon Benfield (sempre dal report CB) ha identificato che 20 dei 170 principali produttori di polizze cyber, nel 2016 costituivano l’87,3% del totale dei premi assicurativi per gli assicuratori statunitensi. Molte compagnie di assicurazione rimangono scettiche, o quantomeno si muovono a passo lento nel settore, caratterizzato da tecnicismi altamente specifici, e dall’assenza di storicità e statistiche a medio termine anche in virtù del mancato obbligo di denuncia (introdotto invece dal GDPR).

Alla riunione annuale del Berkshire Hathaway nel maggio 2018, Warren Buffett ha detto al riguardo delle polizze cyber: “non penso che né noi né nessun altro sappia davvero cosa sta assicurando quando sottoscrive un contratto cyber. Noi non vogliamo essere pionieri di questo settore”.

Questa frase rappresenta e contestualizza in modo cristallino il sentiment generale del settore, quantomeno in Italia, dove i prodotti sono spesso omologati o di derivazione di grandi riassicuratori (proprio perché il ramo vede al momento una grande quota di trasferimento di rischio proprio ai riassicuratori), con poca possibilità di customizzazione e di diversificazione del mercato.

Per garantire dunque una crescita “protetta” del mercato che possa produrre risultati economici favorevoli sia per i clienti che per gli assicuratori, le Compagnie stanno allora volgendo lo sguardo agli strumenti tecnologici che il mercato inizia a proporre come supporto e/o garanzia a diversi livelli della protezione della rete informatica assicurata.

Oggi, nel mondo i fornitori stanno assistendo le Compagnie fornendo principalmente consulenza, strumenti per la selezione dei rischi guidata dai dati e da una stima economica dell’impatto dei rischi informatici a livello aziendale e di portafoglio.

In Italia invece al momento la fase assuntiva, è prevalentemente lasciata alla redazione di questionario specifico, e in alcuni casi viene proposta all’assicurato a possibilità di utilizzare strumenti di incident managment o semplice monitoraggio post evento, al fine di avere prezzi o condizioni vantaggiose alla stipula.

Rimandiamo ad un prossimo approfondimento l’analisi degli strumenti e loro valutazione.

Personalmente ritengo più efficace un approccio volto alla selezione del rischio ed alla sua diagnosi predittiva, in modo da poter garantire ai sottoscrittori una migliore conoscenza dei rischi ed una maggiore tutela degli asset.

Certamente in entrambi i casi il mondo IT dovrà convincere quello assicurativo della bontà delle soluzioni che possano portare all’ottenimento di un buon andamento del ramo.

Quindi certamente un ostacolo alla crescita è la mancanza di storicità del settore, che si sta lentamente costruendo sulla base delle informazioni dei paesi in cui il settore è già evoluto (USA in primis), ma ritengo che preponderante sia ancora la necessità di interconnettere il processo assuntivo, prima che quello indennitario o risarcitorio della polizza con i sistemi tecnologici di supporto.

Non trascurabile poi come ostacolo alla diffusione della cyber insurance, come l’insieme di uno o più strumenti (oltre il contratto assicurativo) comportino un costo decisamente maggiore rispetto ad altri settori in cui la polizza è strumento necessario e spesso ritenuto sufficiente. Chi dovrà sostenere i costi, che per i supporti tecnici ai contratti assicurativi, le Compagnie o i clienti finali reali beneficiari di un sistema composto a garantire una protezione efficace del proprio business.

Torna dunque nuovamente nodale l’aspetto economico, ed in particolare il valore dello strumento assicurativo in funzione del premio da parametrare necessariamente ai vantaggi tecnici e di salvaguardia permessi. Il mercato si divide sostanzialmente in due, chi propone polizze a basso costo, smart, con coperture limitate (limitatissime in alcuni casi) senza utilizzo di strumenti di supporto e chi invece propone polizze taylor made o comunque customizzate, che utilizzano ma solo in alcuni casi sistemi informatici di supporto e che rispondono probabilmente meglio alle reali necessità del mercato.

Certamente saranno necessarie evoluzioni, cambiamento e nuovi approcci sia tecnici che assicurativi per un settore certamente interessante ma anche altamente specialistico.

Alla prossima, dunque, per continuare a monitorare le evoluzioni del mercato.

Stay tuned.

Bibliografia: Symentec ISTR 2019, report CBInsight

Cavi: essere o non essere CPR

Un po’ per curiosità, un po’ passione, ma soprattutto per lavoro ho seguito l’evoluzione della nuova normativa cavi, ambito che frequentemente si presenta nell’attività peritale di analisi e comprensione di sinistri incendio, ma non solo…
L’annuario statistico del Corpo Nazionale dei VVFF 2017 (relativo all’anno 2016) ha accertato cause elettriche di incendio e scoppio nel 4,8% dei casi (a onor del vero va riportato che sempre l’annuario riporta che nel 56,2% dei casi non è possibile accertare le cause nell’immediatezza).
Secondo l’Istat, nel solo ambito domestico, ogni anno in Italia si verificano circa 4 milioni di incidenti, di cui 241 mila imputabili a cause elettriche.
Dati rilevanti che non sono sfuggiti ai legislatori italiani ed europei, ed è indubbio che, quando si parla di sicurezza delle persone e dei beni, l’impianto elettrico riveste un ruolo fondamentale.
La regolamentazione Europea funziona, CPR e GDPR sono solo alcune delle numerose imposizioni tecniche che colmano vuoti legislativi, o migliorano quelli esistenti, caratterizzando le normative dei paesi dell’Unione.
Il 2017 ha segnato un radicale cambiamento per il mondo dei cavi (produttori, distributori, progettisti ed anche committenti), è infatti entrato in vigore Il Regolamento Prodotti da Costruzione che riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (… abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc…)
La Commissione Europea ha infatti deciso di considerare elementi necessari per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento e il loro ruolo in caso di incendio.
Perché?
Anche nella nostra attività ci troviamo spesso a dover valutare i cavi come origine o veicolo di innesco nel caso di incendio, ma il regolamento in questo caso si spinge oltre, definendo gli standard costruttivi per cavi (elettrici e di segnale) al fine di ridurre la possibile diffusione dell’incendio conseguente alla combustione principalmente delle guaine, e la trasmissione del calore attraverso le corde di rame (altamente conducibili).
I cavi elettrici, anche quando non sono causa di un incendio ma vi sono coinvolti, possono costituire un elemento di grave pericolo in ragione della loro elevata quantità e diffusione in tutti gli ambienti dell’edificio.
Già la normativa italiana aveva considerato questi aspetti; con l’entrata in vigore del DM 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, più noto con il nome di “Codice di prevenzione incendi” che, nell’ambito della misura antincendio “Reazione al fuoco”, descritta nel Capitolo S.1, prevede specifiche classi di reazione al fuoco dei cavi in funzione del profilo di rischio vita prevalente degli occupanti.
Il regolamento Europeo 305/2011 è stato recepito dal Governo italiano con la pubblicazione del D.lgs. 106/17 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/7/17. Entrato in vigore il 9/8/17, il decreto “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE. Il D.Lgs. 106/17 riguarda anche i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati che devono certificare i prodotti da costruzione.

Vediamo quali sono le novità introdotte dal regolamento Europeo e suoi recepimenti. La Commissione Europea, all’ interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni, ha deciso di considerare per i cavi il requisito n. 2 “Sicurezza in caso di incendio” e il requisito n. 3 “Igiene, salute e ambiente”.
Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, devono essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione. Inoltre, vengono introdotti i seguenti obblighi per gli operatori economici (costruttori e distributori):
1. Marcatura CE
2. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
3. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
La marcatura CE deve essere apposta obbligatoriamente per tutti i cavi incorporati permanentemente in edifici e opere di ingegneria civile (qualunque sia il livello delle prestazioni dichiarato). Nel caso in cui non fosse fisicamente possibile, per mancanza di spazio, rispettare, quanto richiesto direttamente sul prodotto, la marcatura CE dovrà essere riportata sull’etichetta (fissata su bobine, matasse o altri tipi di confezionamento) in maniera visibile, leggibile e indelebile.
La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. La dichiarazione deve necessariamente essere redatta dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato.
La DoP dovrà essere disponibile per ogni cavo immesso sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico. Dovrà contenere tutte le informazioni previste dall’allegato III del Regolamento e dovrà essere conservata dal fabbricante 10 anni.

Quanto alla classificazione, i cavi in ca sono stati suddivisi in 7 classi di Reazione al Fuoco A B1 B2 C D E F identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
•    s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3 con prestazioni decrescenti
•    d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2 con prestazioni decrescenti
•    a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3 con prestazioni decrescenti

Tutti i cavi, così come previsto dalla norma armonizzata EN 50575, devono essere marcati con:
• un’identificazione di origine rappresentata dal nome del produttore o dal suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
• la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
• la classe di reazione al fuoco.
I cavi possono inoltre essere marcati con i seguenti elementi:
• informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;
• anno di produzione;
• marchi di certificazione volontaria;
• informazioni aggiuntive a discrezione del produttore, sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie.
La scelta condivisa dai fabbricanti italiani è di marcare direttamente sul cavo la classe di reazione al fuoco corrispondente, al fine di facilitare il più possibile l’utilizzo del cavo stesso.

Definiti i requisiti e i richiami normativi, è bene ora approfondire come nella pratica – e quindi anche nell’attività peritale di controllo, verifica ed attribuzione di responsabilità – cambiato il “mondo dei cavi”.
È bene al riguardo precisare che sono tutt’ora in corso chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno; quindi, il panorama potrà variare (moderatamente) o vedere definite quelle aleatorietà intrinseche in ogni emanazione normativa.
Il primo e più importante focus riguarda l’applicabilità temporale del Regolamento Europeo 305/11 e suoi recepimenti. A decorrere dal 9/8/17, il D.lgs. 106/17 vieta al progettista di prescrivere cavi non CPR, immessi sul mercato dopo il 1/7/17 e destinati ad essere installati negli edifici o in altre opere di ingegneria civile.
Qualora i cavi CPR non fossero stati ancora disponibili sul mercato, il tecnico avrebbe potuto prescrivere cavi non CPR, specificando l’indisponibilità dei cavi CPR adatti e il conseguente impiego di cavi previsti dal progetto (NON CPR), immessi sul mercato prima del 1/7/17. Oppure avrebbe dovuto indicare che i cavi previsti dal progetto sarebbero stati concretamente sostituiti con cavi CPR, qualora disponibili sul mercato prima dell’esecuzione dell’impianto.
Inoltre, a partire dal 9/8/17, il D.lgs. 106/17 vieta al costruttore (direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione, collaudatore) l’utilizzo dei prodotti da costruzione immessi sul mercato dal 1/7/17 non conformi al regolamento CPR. Gli installatori possono dunque utilizzare i cavi NON CPR, purché vi sia evidenza che siano stati immessi sul mercato o acquistati prima del 1/7/17.
I limiti di impiego dei vecchi cavi NON CPR secondo a) la norma CEI 64-8, V4 e b) il Dlgs 106/17 sono illustrati nel seguente grafico.

Con chiarimento pubblicato il 22 gennaio 2018, il foglio interpretativo CEI alla norma CEI 64-8 V4 abroga la nota identificata con asterisco a pag. 2 della variante stessa.
Più precisamente, viene eliminato il seguente passaggio: “Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.
Quindi, il limite temporale indicato dalla norma CEI viene correttamente riallineato a quanto indicato dal D.lgs. 106/17 che domina sulle normative CEI.
In ultima analisi, approcciamo il capitolo delle sanzioni, racchiuso nell’art. 20 del decreto “Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione”, di cui si riporta il testo.
•    Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’art. 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4000 € a 24.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 € a 50.000 € qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o a uso antincendio.

•    Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 € a 25.000 € qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Numerosi, come si può ben comprendere, sono i risvolti tecnici, legali ed amministrativi che seguono la nuova normativa CPR per i cavi. A Voi, gli opportuni approfondimenti su interpretazioni e chiarimenti futuri, augurandomi di aver stuzzicato la vostra curiosità.
“Stay tuned…”

Fonti: Tuttonormel, AICE, CNA, Gazzetta Ufficiale, CEI, Annuario VVFF 2017

Cyber Risk – Conoscere il problema (Seconda parte)

Riprendiamo la panoramica/approfondimento sul mondo cyber risk per analizzare in modo più efficace e spero, comprensibile le tipologie e la frequenza di questa “nuova” frontiera di rischio che sta gradualmente interessando il mercato assicurativo mondiale – ed anche Italiano.
I recenti eventi di interesse globale hanno, se mai ce ne fosse bisogno, confermano l’importanza e la penetrazione sociale e politica del rischio cibernetico.
Ad agosto le prime indiscrezioni su un attacco hacker contro Yahoo! quando l’hacker ‘Peace’ annuncia di aver messo in vendita i dati di 200 milioni di utenti sul Dark Web. Tra i dati rubati non ci sono informazioni finanziarie ma nomi, indirizzi e-mail, numeri di telefono, data di nascita e password.
A settembre 2016 un attacco hacker al sito Wada – apre ad un possibile coinvolgimento doping di atleti americani partecipanti alle olimpiadi di Rio 2016.
Nello stesso mese un hacker entra in possesso e distribuisce in rete la copia del passaporto della first lady (ex oramai) americana Michelle Obama.
E questi possono definirsi soltanto i casi di risonanza mediatica mondiale che sono arrivati alla nostra attenzione.
Ma i MALWARE continuano la loro crescita in tutto il mondo.
Nel 2015 le minacce sono aumentate del 17% a livello globale con un aumento del 25% di malware attivi. L’Italia rappresenta il quarto paese più colpito in Europa dopo Montenegro, Polonia e Grecia e si attesta al 53esimo nel mondo – va detto che questa particolare classifica è alterata dalle differenti politiche di obbligo alla denuncia degli attacchi e fino ad oggi in Italia tale obbligo non era previsto.
Negli ultimi due anni l’insicurezza cibernetica a livello globale è aumentata in modo significativo, le tipologie di attacchi e gli hacker si sono moltiplicati e le perdite economiche sono aumentate di 400%.
D’altronde la società sta subendo una trasformazione tecnologica molto rapida che coinvolge tutti gli aspetti umani, da quello più intimo e personale a quello lavorativo e produttivo. Siamo sempre più digitalmente connessi e questa condizione che nasce come un’opportunità, un vantaggio, un segno caratterizzante e distintivo sta ormai diventando una necessità – “indispensabile” (forse…) per stare al passo coi tempi.
L’incremento quindi della superficie di attacco esposta dalla nostra società digitale, sempre più iper-connessa, aumenta i rischi di permeazione criminale, grazie soprattutto al naturale processo che lega un veloce incremento della tecnologia, non accompagnato da un altrettanto rapida ed adeguata informazione e istruzione dei rischi della stessa.
È innegabile che l’impiego spesso congiunto di queste tecnologie (in particolare Social Media, Cloud, Mobile ed Internet of Things) stia dando luogo ad una rivoluzione rapidissima dei processi produttivi, degli stili di vita e dei rapporti socio-economici.
La velocità e l’intensità di questa rivoluzione sono però determinate principalmente da esigenze contingenti di business, che quasi mai includono la Cyber Security tra le reali priorità di progetto ed esercizio di un processo produttivo o di un servizio.
In un parallelo generazionale è come quando negli anni 80’ e 90’ si organizzavano grandi feste in casa a cui amici portavano amici … ma alla fine l’ospite si accorgeva che insieme agli ultimi tiratardi era scomparsa anche l’argenteria…
Siamo interconnessi ma sappiamo veramente con chi? La cyber security deve essere un processo culturale e non solo tecnologico, a livello personale ed aziendale.
I governi dei paesi mondiali stanno gradualmente e con diversa velocità predisponendo i necessari strumenti al fine di arginare e combattere questa nuova frontiera di rischio. Il budget 2016 per il Cybersecurity National Action Plan (CNAP) recentemente sottoposto dal Presidente Obama al Congresso USA è di oltre 19 miliardi di dollari, in Italia il processo e l’analisi delle risposte al problema è ancora in fase di sviluppo fortemente sollecitato dall’approvazione da parte del Parlamento Europeo, il 6 luglio 2016, della Network and Information Security (NIS) Directive Europea, che imporrà ai fornitori di servizi essenziali (in settori critici come l’energia, i trasporti, la salute e la finanza) e digitali (mercati online, motori di ricerca e dei servizi cloud) degli Stati membri dell’Ue alcuni specifici obblighi di sicurezza, tra i quali la comunicazione di eventuali incidenti subiti.
Le reti maggiormente esposte e soggette a gravi attacchi cyber a livello mondiale nel primo semestre 2016, hanno riguardato il settore Bancario, Finanziario e della Salute.
Il panorama Italiano è ben rappresentato dallo studio dell’Osservatorio sugli Attacchi Digitali (Oad), nel quale viene evidenziato un significativo aumento della frequenza complessiva del numero di attacchi per la singola azienda/organizzazione. Fenomeno che interessa principalmente realtà di medie e grandi dimensioni che legano la loro notorietà e penetrazione del mercato alla sensibilità ad attacchi cyber per un motivo evidentemente economico.
Dal punto di vista delle tipologie di attacco, rivela lo studio, i più diffusi si confermano i ‘malware’ (78,4%), e tra questi i ransomware che hanno dominato il panorama delle minacce in Italia nel corso dell’anno, in forte crescita, seguiti dalle tecniche di “social engineering” (71,9%), dal furto dei dispositivi Ict (34%) e dalla saturazione delle risorse (29,4%). La Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito del contrasto al “financial cybercrime”, nel 2015 ha verificato 16.697 transazioni on line dubbie in 10 gruppi bancari, bloccando 65.870.825 milioni di euro e recuperando 2.734.269 milioni di euro.
Gran parte degli attacchi, hanno sfruttato le vulnerabilità tecniche dei software e delle architetture IT, ad esempio il mancato aggiornamento dei software continuamente implementati dagli sviluppatori al fine di far fronte alle nuove metodologie di attacco conosciute, o la mancata verifica del codice sicuro per il software messo in produzione, (effettuata solo dal 16,8%) o la sistematica gestione delle patch e delle versioni del software (effettuata da poco meno del 50% del campione) o l’archiviazione criptata delle informazioni critiche (21,8%), la raccolta e la gestione dei log degli operatori  che – anche se obbligatoria per la privacy – non raggiunge livelli di diffusione sufficienti, sino alla carenza o assenza dei piani di Disaster Recovery (effettuate solo dal 21%).
L’orizzonte Cyber è in continuo e rapido movimento, senza segnali di rallentamento. Il mondo assicurativo Italiano, nel quale operiamo si sta progressivamente coinvolgendo nel settore che presenta peculiarità critiche uniche, e necessita di complessità di analisi innovativa ed efficace.
Alla prossima per un’analisi del mercato assicurativo Italiano…. Sempreché non criptino il computer…
Massimiliano Montorsi

Fonti: Repubblica – checkpoint – clusit – new.microsoft.com

Cyber Risk: conoscere il problema

Viviamo nell’era della rivoluzione digitale, che ha prodotto (e produrrà) rilevanti mutazioni della società, della vita privata e di quella professionale – aziendale. I passi compiuti dalla tecnologia per raggiungere una connettività globale hanno prodotto risultati inimmaginabili solo pochi anni fa, e permettono oggi di consolidare sistemi innovativi come il cloud storage, il telelavoro, l’assistenza in remoto, e non ultima la nascita nel mondo energy, di Smart city, Smart Production, Smart Grid, Smart City, Smart Mobility, Smart Home, Smart Meter.
La rivoluzione digitale sta dunque portando molti benefici a società e imprese ma, come spesso accade, bisogna considerare anche il rovescio della medaglia.
Il fenomeno ha indotto la nascita e la crescita di nuovi modelli di business basati sulla acquisizione, studio e trattamento di dati privati e personali che più o meno consapevolmente condividiamo, linkiamo, twittiamo, permettendo così che il trasferimento di informazioni personali (gusti interessi e abitudini) e professionali (dati password ecc…) che  comportano una “customizzazione” dei trend  commerciali e dei consumi indotta dai mercati.
La crescente dipendenza dalle tecnologie informatiche e da Internet aumenta in particolare alcuni rischi connessi alla digitalizzazione dell’individuo e delle attività professionali ed industriali, ovvero l’esposizione al rischio cyber.
Cyber Risk è un termine generico che racchiude al suo interno innumerevoli tipologie di rischio a cui siamo costantemente sottoposti  – spesso senza conoscere realmente le potenziali criticità.
L’argomento è ampio e di particolare interesse – e verrà quindi affrontato in più articoli che troverete nelle future Newsletter.
L’evoluzione tecnologica ed informatica di tutti i settori produttivi oltre alla sempre crescente “necessità” di condivisione (effetto social) fa si che la rete (digitale) di collegamento tra tutte le entità che abitano e/o lavorano sul nostro piccolo grande pianeta si sia esponenzialmente infittita negli ultimi anni.
La globalizzazione ha infatti abbattuto i confini spazio-temporali, incentivando l’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte delle imprese, sempre più alla ricerca di strumenti in grado di ampliare comunicazione e trasferimento dati immediato a basso costo ed in ogni parte del globo.
Contestualmente i dati digitalizzati e le apparecchiature tecnologiche – includono buona parte (se non integralmente) il core business delle moderne aziende, indipendentemente dal settore.
Database clienti, dati di fatturazione, elenco fornitori, gestione della produzione e del magazzino, interconnessione tra più sedi e ancora siti internet sia istituzionali che business – pensiamo ad esempio alle piattaforme di acquisto on line, ai servizi al cittadino (istruzione sanità ecc…), alle piattaforme finanziarie (home banking e utility).
Il rischio informatico (cyber) consiste dunque nella possibilità che  dati sensibili possano essere gestiti ovvero rubati, criptati, diffusi o semplicemente analizzati – da persone non autorizzate, da concorrenti, da hacker che potrebbero così provocare diverse e gravi tipologie di danno al proprietario dei dati. Cerchiamo in questo primo approfondimento di capire l’entità e la natura dei potenziali rischi, e per farlo è stato necessario analizzare ed approfondire i report dei protettori delle nostre reti – le principali società mondiali che forniscono ed aggiornano gli antivirus.
Secondo gli esperti di Kaspersky – in particolare nel 2015 il 58% dei PC aziendali nel mondo sono stati colpiti da almeno un tentativo di infezione da malware, nel 2014 il dato parlava del 55%. Un terzo dei computer aziendali sono stati esposti almeno una volta ad un attacco Internet.

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Fonte: kaspersky.com

Norton Cybercrime indica in oltre 594 milioni le vittime di attacchi informatici ogni anno che si traducono in 1.627 MLN di attacchi al giorno, ossia circa 19 attacchi al secondo. I dati raccolti da Norton Cybercrime nel nostro paese sono particolarmente rilevanti e confrontabili con quelli del resto del mondo (altri 17 paesi sul sito del colosso informatico):

Soldi persi dai consumatori a seguito di cyber risk: 2,4 Bilioni €
Tempo impiegato per far fronte ad cyber attack: 13 ore
Persone che pensano di saper far fronte a cyber attack: 13%

Cifre che evidenziano la portata del problema e che denotano la ramificazione degli attacchi che solo nei casi più eclatanti creano scalpore, ricordiamo ad esempio attacchi informatici al PlayStation Network di Sony furto di dati personali di 77 milioni d’iscritti o ad Adobe Systems con 38 milioni di password di utenti trafugate, oltre al più recente caso Jeep con l’appropriazione dei comandi e del controllo di una vettura da parte di un hacker informatico.
La rilevanza del fenomeno nasce però dal fatto che il trend degli attacchi sta progressivamente interessando non solo colossi tecnologici e finanziari ma anche le PMI – settore che rappresenta il tessuto produttivo Italiano, non ultimo l’attacco di pochi giorni fa nella provincia di Treviso circa 100 tra aziende e studi professionali sono stati attaccati da Cryptolocker – che ha bloccato i sistemi informatici rendendo inaccessibili file e dati. Unica soluzione il pagamento di un “riscatto” con la speranza che il ladro digitale fornisca poi la password di decriptazione.
A conclusione di questo primo articolo identifichiamo gli attori criminali che minano i core businnes aziendali, ovvero chi sta dall’altra parte del sistema Malicious Hackers.
Il termine sinonimo di Crackers, identifica coloro che accedono a un computer o a un sistema informatico senza averne l’autorizzazione da Outsiders:
•    Cyber Criminals: hanno come unico obiettivo il furto di denaro, immediato o comunque veloce, realizzato attraverso l’appropriazione di codici bancari, numeri di carte di credito, password e identità.
•    Advanced Persistent Threat Agents: gli agenti APT mirano all’appropriazione di proprietà intellettuali di altre aziende piuttosto che di denaro. Investono in progetti illegali a lungo termine, ad esempio per la realizzazione e commercializzazione di prodotti in altri paesi.
•    Corporate Spies: come i precedenti, hanno lo scopo di rubare proprietà intellettuali dei competitor, ma non sono organizzati in gruppi e mirano ad un guadagno finanziario più a breve termine, avvantaggiando società rivali
•    Hacktivists: mirano a screditare un ente o un’azienda.
•    Cyber Warriors: sono persone che si impegnano in guerra cibernetica, sia per motivi personali o di fede patriottica o religiosa. La guerra informatica può essere effettuata sia per difendere i sistemi informatici che per attaccarli. Cyber-guerrieri identificano in diverse attività, a seconda dei ruoli – tutti comunque relativi alla sicurezza delle informazioni.
•    Rogue Hackers: rappresentano i dilettanti del mestiere, il cui modus operandi è irregolare e non finalizzato a uno scopo ben preciso ma non per questo meno distruttivo, questo termine può indicare anche un hacker che opera dall’interno Insider.

Non ci resta dunque che alzare gli scudi ed iniziare a prendere consapevolezza di questa nuova frontiera che intreccerà inevitabilmente il mercato assicurativo in tutte le sue forme.
Alla prossima…!

Massimiliano Montorsi

24 Settembre 2015: Meeting Interregionale AIPAI a Bologna

Difficile aggiungere note di spessore ad un evento che, grazie alla professionalità e capacità comunicativa dei relatori ed al numero di partecipanti, ha avuto un buon successo (anche alla fine della giornata nonostante le molte ore passate seduti).
L’argomento trattato non era una novità per meeting e convention, ma ciò nonostante, la rilevanza tecnico scientifica dei relatori ha indotto l’adesione di soci e di tanti ospiti di Compagnie di Assicurazione.
L’esperienza ha visto, per la prima volta, l’organizzazione di un workshop interregionale che ha coinvolto tre delegazioni AIPAI Emilia Romagna e Marche, Toscana e Triveneto (in rigoroso ordine alfabetico) ed ha raggiunto l’obbiettivo che i tre delegati – il sottoscritto, Fabio Rimediotti e Roberto Zanotto si erano prefissi – ovvero modellare una giornata ad alto contenuto tecnico scientifico che potesse introdurre approfondimenti interessanti nell’ambito della Fire Investigation, e credetemi, se mai ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto tutti la conferma che, calata la maschera del marketing, il reale valore aggiunto è ancora preservato dalle persone.
Vorrei quindi ringraziare nuovamente i relatori Ing. Michele Mazzaro – Dirigente Nucleo Investigativo Antincendi, e  i dottori Vianello – Sturaro e Rella  del CNR di Padova che hanno saputo con intelligenza esprimere le proprie conoscenze alla folta platea.
Oggi, a freddo, terminato il contraccolpo che un evento capace di raccogliere oltre 150 partecipanti impone agli organizzatori sia a livello nervoso che temporale, rimane una considerazione che vorrei con Voi condividere.
Il mondo assicurativo continua ad essere in forte evoluzione, gli operatori del settore, i tecnici ed i professionisti della perizia cercano di stare al passo, vagliando i mutamenti che un orizzonte variopinto di numeri e voci contorce in luci ed ombre dai contorni sfocati che fondono imprevisti a possibilità.
Di una cosa sono e siamo ancora certi, che al centro della nostra professione resta ancora l’Uomo e la sua capacità di conoscere, approfondire, organizzare le proprie conoscenze e gestire le proprie lacune.
Ci sono tanti modi di calarsi nella nostra professione – come ci sono vari modi di parlare di Fire Investigation – la scelta delle persone giuste (di cui ringrazio principalmente Fabio e Roberto) e la loro voglia di scambiare osmoticamente informazioni e conoscenze con la platea, ha reso un appuntamento didattico una interessante giornata di approfondimento dalla quale ognuno di noi è uscito arricchito, anche solo di conferme.
Perseguiamo dunque la specializzazione e l’aggiornamento professionale, utili ed essenziali strumenti per affrontare il futuro.

Massimiliano Montorsi

Terminata la fase del progetto di norma

È terminata la fase di redazione del progetto di norma, il documento approvato dalla commissione tecnica competente viene reso liberamente disponibile da oggi al mercato al fine di raccogliere commenti ed ottenere il più ampio consenso: tutte le parti economico/sociali interessate, in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase della discussione, possono così contribuire al processo normativo.
Scarica il testo della norma, clicca qui.

Manti di copertura: analisi del fenomeno di reptazione

Nella vita professionale ognuno di noi, è chiamato ad analizzare un’eterogenea casistica di problemi che denunciati genericamente come “danni” devono poi essere calati nella microsfera tecnica di appartenenza ed analizzati secondo i criteri della polizza al fine di determinarne l’eventuale indennizzabilità – per rispondere nel modo migliore alle aspettative dell’assicurato ed a quelle della società di Assicurazione che si ne è assunta il rischio.
Le coperture di membrane in bitume polimero – rappresentano una casistica peritale frequente – aggravata dai cambiamenti climatici che hanno interessato la nostra penisola negli ultimi anni – con l’esponenziale aumento di eventi eccezionali (nevicate, trombe d’aria, bombe d’acqua) che fanno emergere effetti lesivi nei fabbricati (prevalentemente infiltrazioni) non sempre solidali e conseguenti con le forze naturali a cui vengono associati.
Ci si propone dunque di approfondire un fenomeno quale quello della reptazione delle coperture che può indurre fraintendimenti e distorsioni nell’analisi di sinistri border line.
Per farlo si è attinto anche dai numerosi articoli redatti dall’Arch. Antonio Broccolino che ringrazio per la disponibilità ed il supporto.
La copertura di un fabbricato, è elemento che nella maggior parte dei casi, rimane spesso “isolato” in quanto difficilmente accessibile e/o raggiungibile e che per natura è ritenuto durevole / garantito ed al quale viene deputata la “sola” funzione di impermeabilizzazione.
Purtroppo però, quando la caratteristica tenuta della impermeabilizzazione della copertura viene meno, con possibile rischio per locali / attrezzature / prodotti allora l’attenzione sull’elemento di protezione diventa massima e spesso vengono chiamate in soccorso le polizze sia indennitarie che risarcitorie (FABBRICATI – CAR – RC  ATTIVITA’ – RC  PRODOTTI – ecc…).
Vediamo allora quali sono gli elementi di attenzione nell’approccio di un sinistro caratterizzato da manifestazioni sulle membrane di copertura, al fine di caratterizzare correttamente il nesso causale dell’evento (e la sua datazione).
Per reptazione, si intende l’ondulazione o il corrugamento dell’elemento di tenuta e rappresenta la più frequente patologia rilevabile su coperture impermeabili. La parola “reptazione” deriva dal termine francese “reptation” che significa il movimento strisciante/ondulatorio che esegue un rettile durante il suo spostamento rettilineo.

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Gli effetti caratteristici di questa copertura sono ben noti a noi tutti, spesso oggetto di analisi peritale, ma è bene evidenziarlo, difficilmente tali manifestazioni possono essere direttamente attribuite ai citati “Eventi Atmosferici” – come invece accade da parte degli assicurati, che solo dopo l’evento, verificano lo stato della copertura.
Le cause della reptazione hanno invece origini lontane e tecnicamente distanti dal pensiero comune (…degli assicurati). Per analizzare correttamente l’ondulazione ed il corrugamento delle membrane bisogna risalire alle origini ovvero alle scelte tecniche progettuali ed esecutive dell’impermeabilizzazione.
I fenomeni di reptazione sono quasi sempre una diretta conseguenza della mancanza di stabilizzazione (aderenza o bloccaggio) del sistema di copertura impermeabile in uno o più elementi che lo compongono (di solito le membrane impermeabili costituenti l’elemento di tenuta e/o lo schermo al vapore e/o i pannelli termoisolanti). La reptazione può avvenire dopo uno o più cicli stagionali, innescandosi sempre nel periodo più caldo dell’anno e si presenta normalmente con un’ondulazione, più o meno pronunciata, delle membrane disposta in senso diagonale rispetto ai punti fissi (camini, lucernari, bocchettoni, ecc.) e/o agli angoli interni ed esterni della copertura.
Le principali cause che determinano l’instabilità del sistema di copertura e di conseguenza innescare i fenomeni di reptazione possono essere:
• Mancanza d’aderenza dell’elemento di tenuta sullo strato termoisolante:
l’uso di materiali termoisolanti non idonei all’incollaggio a caldo delle membrane in bitume polimero sono quelli non trattati superficialmente con bitume o aventi temperatura di fusione del prodotto incompatibile (minore o uguale) a quella utilizzata nel processo di posa. Nel caso dei pannelli realizzati in polistirene espanso sinterizzato o estruso (temperatura di fusione di circa 90°C), può avvenire che nel giro di pochi cicli stagionali, per effetto del calore superficiale del sistema di copertura esposto (la temperatura superficiale, sulla superficie impermeabile – nera o ardesiata color grigio, può talvolta superare gli 85 °C), avvenga una delaminazione della membrana dall’isolante termico.

• Mancanza d’aderenza dell’elemento di tenuta sul supporto strutturale:
causato da una non corretta preparazione (lisciatura) del sottofondo che impedisce la continuità di aderenza della membrana. In caso di manutenzioni /rifacimenti si può verificare carenza di adesione tra la nuova e la vecchia membrana  qualora l’esistente non sia  stata correttamente pulita (ardesia staccata, polvere, vernice esistente di tipo pellicolante, ecc.) o ricondizionata (taglio delle ondulazioni e/o bloccaggio mediante fissaggio meccanico degli elementi o strati costituenti il sistema di copertura originario).

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• Eccesso di bitume:
operazione effettuata durante l’applicazione sullo strato termoisolante prima della posa dell’elemento di tenuta; l’eccesso di bitume comporta nei mesi più caldi dell’anno, il galleggiamento dell’elemento di tenuta e quindi mancanza di stabilizzazione.

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• Flambage – instabilità dimensionale dei pannelli termoisolanti:
alcuni prodotti possono avere un’instabilità dimensionale, durante il ciclo stagionale, pari a 10-15 mm, sulla dimensione, pur ridotta, dei pannelli utilizzati sotto l’elemento di tenuta; la continua apertura e chiusura delle giunzioni di accostamento dei pannelli può causare la creazione di “omega” (finti giunti causati dallo sfibramento dell’armatura) sulla superficie impermeabile (in questo caso le ondulazioni saranno normalmente perpendicolari alla disposizione geometrica della maggior dimensione dei pannelli).

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• Mancata o incompleta adesione dei pannelli al supporto sottostante (solaio, pendenze o schermo vapore) comporta l’imbarcamento, ad andamento concavo o convesso a seconda i casi, dei pannelli e di conseguenza il sollevamento e l’ondulazione dell’elemento di tenuta, anche nel caso quest’ultimo sia stato posato in corretta adesione.

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• Vento:
un sistema di copertura (non zavorrato con protezione pesante fissa o mobile), quando anche i pannelli non sono stati correttamente ancorati al piano di posa (per incollaggio o fissaggio meccanico), oltre ai fenomeni di reptazione causati dalle ondulazioni dell’elemento di tenuta è esposto all’azione d’estrazione del vento (in particolare lungo i perimetri esterni) che raggiunge facilmente un valore superiore ai 200 kg/m2 e che può quindi sollevare e gonfiare tutto il sistema accavallando anche i pannelli coibenti. L’azione del vento può creare ma anche aggravare i fenomeni di reptazione (già presenti sulla copertura e dovuti ad altre cause) sollevando e/o spostando, lungo i perimetri e gli angoli della copertura, l’elemento di tenuta, se a vista e se non correttamente aderente al piano di posa.

La presenza d’umidità negli elementi o negli strati, su cui è posato l’elemento di tenuta può causare una pellicola d’acqua (causata da condensa) sulla superficie d’aderenza con conseguente distacco (in uno o due cicli stagionali) della prima membrana e di conseguenza il sollevamento e l’ondulazione della stessa, anche nel caso sia stata posata in corretta adesione.

• Mancanza di fissaggio meccanico e/o di elementi di blocco del sistema di copertura nelle coperture in pendenza; per scivolamento dell’intero sistema verso la linea di compluvio (ondulazioni parallele o inclinate rispetto a questa linea).

• Ombreggiamento: L’analisi di questa causa è direttamente correlata alle temperature di “esercizio” della membrana (caratteristica intrinseca di ogni tipologia di prodotto e opportunamente normata) – in particolare il corrugamento della membrana impermeabilizzante può essere generato dal ∆T° di esposizione di diverse zone del manto, e può essere ridotta / annullata con sistemi di carica/zavorra del manto dopo la posa (ghiaia, zavorre puntuali ecc…) – generato solitamente dalla presenza di elementi ombreggianti interni od esterni alla copertura (un edificio + alto, muretti perimetrali, presenza di camini, lucernari UTA ecc..)

• Nei mesi invernali, la temperatura nelle tarde ore del mattino sulla sezione di copertura soleggiata possono raggiungere valori alti che rendono la mescola della membrana, in quella zona, morbida, mentre nella sezione di copertura ombreggiata la temperatura della membrana è notevolmente inferiore (prossima agli 0°C) conferendo alla membrana una certa rigidità. Il ∆T° (specialmente se la membrana è stata posata con teli direzionati, in senso longitudinale Est – Ovest) può portane nel corso degli anni ad un graduale  spostamento della membrana verso le zone di copertura più calde con creazione di fenomeni di reptazione e possibile distacco dei risvolti, nella zona meno irraggiata. Non è sufficiente il cambiamento d’ombreggiatura, sulla copertura, durante il percorso del sole da est a ovest ad annullare il fenomeno. In questi casi la corretta posa deve prevedere fissaggio meccanico dei risvolti lungo tutti i perimetri interni (volumi tecnici, camini, ecc.) ed esterni (parapetti) al fine di contrastare le azioni di ritiro.

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Per ridurre drasticamente i problemi generati, sulle membrane in bitume polimero, dalla memoria dimensionale dell’armatura, fortunatamente da circa una decina di anni i produttori utilizzano, sempre di più, le armature “stabilizzate”, nelle quali l’inserimento di filamenti in vetro, in sinergia con il NT di poliestere, produce una riduzione (anche del 50%) delle capacità di ritiro delle membrane (stabilità dimensionale a caldo ≤ 0,2 – 0,3 %), riducendo drasticamente il fenomeno della “reptazione” sulle coperture, ma creando talvolta altre problematiche.
È chiara quantomeno la complessità della possibile genesi di un fenomeno diffuso che per essere correttamente analizzato deve prevedere un’attenta valutazione del sistema impermeabilizzante sin dalla sua creazione valutando criticamente:
•    Il clima ed in particolare le temperature stagionali del sito di installazione;
•    La tipologia di copertura (estensione, pendenza ecc…)
•    Le caratteristiche intrinseche del prodotto impermeabilizzante utilizzato
•    Le caratteristiche del sistema di supporto (termo isolante) e sua corretta posa
•    La corretta posa delle membrane
•    L’esecuzione della corretta e necessaria manutenzione
•    L’esistenza di eventi eccezionali che possono avere causato/aggravato lo stato degenerativo della copertura e le conseguenti infiltrazioni.
L’argomento oltre che di assoluto interesse è risultato di ampio studio per chi Vi scrive e merita approfondimenti personali legati alle casistiche specifiche.
Buon lavoro dunque e grazie dell’attenzione.
Massimiliano Montorsi