Patti contrattuali ed eventuale opponibilità degli stessi ad un Assicuratore

Patti contrattuali ed eventuale opponibilità degli stessi ad un Assicuratore

Obblighi derivanti dal contratto di locazione immobiliare ed eventuali implicazioni nella disciplina normata dall’Art. 1910 del Codice Civile.

di Francesco Bilotta con un interessante parere dell’Avv. Stefano Zerbo.

La professione del perito assicurativo è caratterizzata da una peculiare eterogeneità di casi che richiedono conoscenze trasversali in ambiti spesso dei più diversi. A tutti noi è certamente capitato che, nella trattazione di un sinistro, ci si sia trovati ad affrontare casi ad altissimo contenuto specialistico determinanti la necessità di ricorrere a consulenze esterne. E tanto più ci si affida a consulenti qualificati e altamente specializzati, quanto più qualificato, ed aggiungerei anche apprezzato dalle mandanti, sarà l’apporto professionale del perito e/o della sua struttura in generale.

Vi propongo una particolare situazione determinatasi in un caso realmente accaduto, dalle implicazioni prettamente giuridico-legali, con particolare riferimento alla disciplina normata dall’Art. 1910 (Assicurazione presso diversi Assicuratori) del Codice Civile (c.d. coassicurazione indiretta) in relazione alle limitazioni pattizie e/o obblighi contrattuali derivanti dal contratto di locazione immobiliare.

Per ragioni di tutela della privacy e nel rispetto della più totale riservatezza (anche questa dovrebbe rappresentare un valore aggiunto), non sarà fatto alcun riferimento esplicito a soggetti, parti, assicuratori, luoghi, etc.

Il “cast” del nostro caso è rappresentato dall’immobile, dal sinistro, da due polizze All-Risks, dal contratto di locazione immobiliare e dall’Art. 1910 del Codice Civile.

L’immobile, di recente costruzione, a destinazione commerciale, è condotto in locazione da azienda operante nel settore della grande distribuzione. E’ di proprietà di un fondo immobiliare.

A causa di un intenso evento atmosferico, il fabbricato ha subito ingenti danni alla copertura.

Nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di locazione immobiliare, il Conduttore ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza All-Risks a copertura dei danni al fabbricato, al contenuto, agli impianti e ai macchinari nonché a copertura del rischio locativo.

Si riporta integralmente il testo della clausola “Assicurazioni e garanzie” del contratto di locazione:

“E’ obbligo della Conduttrice assicurare l’immobile oggetto di locazione, ivi compreso contenuto, impianti e macchinari, mediante polizza All-Risks con primaria compagnia assicuratrice con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Locatore. La Conduttrice si impegna altresì a stipulare polizza assicurativa concernente il rischio locativo, con massimale adeguato all’entità del canone convenuto.”

Il Conduttore ha denunciato immediatamente il sinistro al proprio assicuratore, informando contestualmente dell’evento dannoso occorso anche il Locatore.

Quest’ultimo ha assicurato a sua volta il proprio patrimonio immobiliare contro tutti i rischi attraverso un programma multinazionale (c.d. Polizza Master).

Venuto a conoscenza del sinistro e degli ingenti danni subiti dal proprio immobile, il Locatore ha denunciato il sinistro, tramite il proprio broker, al proprio assicuratore.

I due Periti, incaricati rispettivamente dall’assicuratore del Locatore e dall’assicuratore del Conduttore, messisi subito in contatto fra loro, si sono trovati presso l’ubicazione assicurata per un sopralluogo congiunto.

Entrambi i Periti non hanno esitato un solo istante a riconoscere il classico scenario della coassicurazione indiretta disciplinato dall’Art. 1910 c.c. “Assicurazione presso diversi assicuratori”. Vi risparmio il dispositivo della norma ma ritengo opportuno quanto meno descrivere la fattispecie giuridica che si sostanzia nell’esistenza di più assicuratori a copertura dei medesimi rischi sui medesimi beni.

Completato il sopralluogo, i due Periti si sono congedati reciprocamente con l’intesa che sarebbe seguito da lì a breve uno scambio di informazioni, quali i reciproci riferimenti di polizza, le garanzie prestate dai rispettivi contratti di assicurazione, limiti e franchigie applicabili, i numeri di sinistro ed ogni altra informazione utile da trasmettere alle proprie mandanti.

Come si auspica che accada sempre (non è poi così scontato che accada purtroppo), la gestione del sinistro è stata caratterizzata da una fattiva collaborazione fra i Periti, in totale apertura e trasparenza.

Completata la fase istruttoria, analizzata l’ampia documentazione tecnica e di danno fornita sia dal Locatore che dal Conduttore, i Periti sono quindi giunti alla fase di stima e liquidazione del danno in coassicurazione indiretta, calcolando l’indennizzo pagabile da ciascun assicuratore in quota proporzionale al danno, mediante riparto secondo i rispettivi contratti di assicurazione.

A conclusione del mandato, i Periti hanno inviato il proprio elaborato peritale, ognuno alle rispettive mandanti ma, dopo qualche giorno, l’assicuratore del Locatore (società estera) ha comunicato al proprio Perito la decisione di rifiutare il pagamento della quota di indennizzo a proprio carico, eccependo che in base al contratto di locazione immobiliare sottoscritto fra le Parti, l’obbligo contrattuale di assicurare l’immobile contro tutti i rischi era a carico del Conduttore e che su di esso gravava inoltre l’obbligo di mantenere l’immobile sia attraverso interventi di ordinaria che di straordinaria manutenzione.

Al fine di dare maggior contenuto all’eccezione mossa dall’assicuratore del Locatore, riporto la clausola contenuta del contratto di locazione immobiliare stipulata fra le Parti afferente l’obbligo di manutenzione:

“In deroga agli articoli 1576 e 1609 del c.c., sono a totale ed esclusivo carico del Conduttore tutte le spese inerenti agli interventi e le riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui l’immobile dovesse necessitare nel corso della locazione ed in particolare quelle di straordinaria manutenzione a tutte le parti costituenti l’immobile nulla escluso od eccettuato.”

Ad ogni modo, tale rifiuto è stato formalmente comunicato al Perito incaricato dall’assicuratore del Conduttore il quale non ha potuto fare altro che informare la propria mandante.

L’assicuratore del Conduttore ha pagato l’intero ammontare dell’indennizzo al proprio assicurato.

E’ trascorso diverso tempo ormai e l’assicuratore del Conduttore non risulta abbia mai espletato azione di regresso nei confronti dell’assicuratore del Locatore.

Come spesso accade nella nostra professione, la chiusura del sinistro non coincide necessariamente con la risposta ai dubbi che possono sorgere per tutta una serie di ragioni, alle volte fondate, altre volte anche no. Su questa questione ci siamo però interrogati, anche fra colleghi, sulla legittimità della decisione assunta dall’assicuratore del Locatore, ipotizzando persino che alla base della stessa vi sia stato semplicemente un “approccio” diverso alla coassicurazione indiretta, magari dovuta a differenze degli ordinamenti giuridici in vigore in diversi Paesi (si ricorda che l’assicuratore di parte Locatrice è una società estera).

Nella ricerca di una spiegazione plausibile circa la legittimità della posizione assunta dall’assicuratore del Locatore, ci siamo “imbattuti”, tornando al tema delle consulenze specialistiche, nella persona dell’Avv. Stefano Zerbo dello Studio Legale Boglione, il quale, grazie alle riconosciute competenze in ambito assicurativo e riassicurativo acquisite in tanti anni di esperienza professionale, ha manifestato grande disponibilità nel fornire il proprio supporto in ambito legale, attraverso la seguente brevissima intervista:

1) Avv. Zerbo, innanzitutto la ringrazio per avere concesso questa intervista. Dal suo punto di vista, l’eccezione opposta dall’assicuratore del Locatore è fondata?

Ringrazio Lei per aver pensato al sottoscritto. Venendo alla domanda, non trovo corretta l’eccezione dell’assicuratore del Locatore. Come giustamente rilevato dai periti in sede di accertamento del danno, si controverte in tema di “assicurazione presso diversi assicuratori” disciplinata dall’art. 1910 c.c.. È legittima la sussistenza di più assicurazioni stipulate da diversi soggetti aventi un interesse assicurabile, contro lo stesso rischio (o contro gli stessi rischi) e per lo stesso periodo di tempo, con il solo limite per l’assicurato di non poter ottenere un indennizzo superiore all’effettiva entità del danno patito (in ragione del noto principio indennitario). Tali assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non via sussidiaria o complementare l’una rispetto all’altra.

La Cassazione (per citarne una Cass. civ., sez. 3, 19.05.2008, sent. n. 12691) ha stabilito chiaramente che la disciplina prevista dall’art. 1910 c.c. (più che coassicurazione indiretta andrebbe definita “assicurazione plurima”) trova applicazione anche ove differenti contratti di assicurazione relativi al medesimo rischio – nel caso di specie il rischio è coincidente con la possibilità che l’immobile locato subisca dei danni – siano stati stipulati da soggetti diversi, quali direttamente l’assicurato ed un terzo soggetto (con altra compagnia) ma “per conto altrui”. E’ la nostra ipotesi, in cui il proprietario dell’immobile ha sottoscritto una polizza All-Risks su quel bene, a sua volta assicurato da un altro soggetto – il Conduttore – con copertura avente medesima natura (di nuovo, All-Risks) e medesimo rischio assicurato, cioè il deterioramento/danneggiamento di quel bene.

Quindi nell’ipotesi – quale è quella in esame – nella quale due assicuratori garantiscano con due distinte polizze All-Risks, pur sottoscritte da contraenti diversi, un medesimo bene, al verificarsi dell’evento coperto sulle garanzie, entrambi gli assicuratori sono chiamati a coprire il rischio e ad erogare l’indennizzo secondo la regola del riparto proporzionale prevista per l’art. 1910 c.c..

In questi termini i patti contrattuali eventualmente sottoscritti tra l’assicurato ed il terzo – come nel caso di specie, la previsione dei costi di straordinaria manutenzione a carico del conduttore – non rilevano rispetto al contratto (o, meglio, ai contratti) di assicurazione. Si tratta in sostanza di “piani” differenti: salvo che sia diversamente pattuito nelle condizioni contrattuali che regolano la copertura (apparentemente non sussistenti nella fattispecie in esame), nell’ambito di una polizza danni, quale anche quella All-Risks, è infatti sufficiente il verificarsi dell’evento – il danno alla copertura conseguente all’evento atmosferico – perché la polizza “entri in rischio”, sia che si tratti di quella sottoscritta dal Conduttore sia  dal Locatore, con il conseguente obbligo di entrambi gli assicuratori a riconoscere (ancorché in proporzione) l’indennizzo.

Ritengo che la compagnia che assicurava il Locatore non avesse titolo ad opporre il rifiuto all’indennizzo sulla scorta di una condizione contrattuale non inserita in polizza, quanto in un contratto distinto e senza rilievo rispetto alla portata della garanzia prestata per la quale – come ho detto – è necessario e sufficiente il verificarsi dell’evento.

2) E, dunque, cosa avrebbe potuto fare l’assicuratore del Conduttore?

Sulla scorta del ragionamento sviluppato nella risposta precedente, l’assicuratore del conduttore avrebbe potuto contestare l’eccezione dell’altra compagnia facendo valere l’identità del rischio assicurato, concretizzatosi nel verificarsi dell’evento atmosferico e nel conseguente danno che ne è derivato.

In alternativa, una volta pagato per l’intero l’indennizzo, avrebbe potuto esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’altro assicuratore (quello del Locatore) ai sensi del terzo comma dell’art. 1910 c.c..

Quello del regresso, che spetta all’assicuratore che abbia pagato in caso di assicurazioni plurime, è un diritto che la Cassazione definisce “proprio dell’assicuratore” (Cass. civ., SS.UU. 29.09.1997 n. 9554) ed “autonomo” rispetto a quello dell’assicurato e sorge dal pagamento dell’indennizzo. Momento dal quale comincia a decorrere la prescrizione del diritto in questione, che prescinde dunque dall’avverarsi del rischio dedotto in contratto.

3) Possono eventuali limitazioni pattizie o altri obblighi derivanti dal contratto di locazione immobiliare, come quelli sopra descritti, limitare o addirittura derogare il Codice Civile?

Dipende ovviamente dal tipo di limitazione e deroga introdotte nel contratto dalle parti.

In linea generale osservo che l’art. 1576 c.c. è considerato norma derogabile, sicché la pattuizione che, in deroga all’art. 1576 c.c. (e 1609 c.c.), imponga al conduttore anche l’obbligo della manutenzione straordinaria dell’immobile è legittima ed efficace.

4) Esistono casi nei quali i patti contrattuali tra assicurato e terzi hanno effetto anche nei confronti dell’assicuratore?

Si esistono casi di questo tipo. Per fare un esempio, penso all’ipotesi di una società assicurata che abbia subito un danno in conseguenza della condotta di un suo appaltatore con il quale abbia sottoscritto un contratto prevedendo però una limitazione di responsabilità (o di un tetto massimo di risarcimento) a carico di quest’ultimo.

Ipotizziamo una raffineria all’interno della quale si verifichi un’esplosione (e relativi danni) coperti della polizza All Risk sottoscritta dalla stessa. Si scopre che l’esplosione è stata la conseguenza di una errata manovra in fase di manutenzione degli impianti eseguita da una società appaltatrice che operava all’interno della raffineria proprio sulla scorta di un contratto nel quale, come anticipavo, era previsto un tetto di risarcimento massimo al di sopra del quale l’appaltatore non sarebbe stato esposto verso la raffineria.

L’assicuratore All Risks, liquidato l’indennizzo in favore della raffineria, avrebbe il teorico diritto di agire in rivalsa nei confronti dell’appaltatore esercitando la surroga prevista dall’art. 1916 c.c.. In questo caso la compagnia non gode di un diritto proprio ed autonomo, ma fruisce della successione (a titolo particolare) del diritto dell’assicurato che può far valere verso l’assicuratore della raffineria assicurata ma entro i limiti stabiliti nel contratto da essa sottoscritto con la società appaltatrice. Sicché, pur a fronte di un indennizzo elevato, agendo ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’assicuratore vede il proprio diritto di rivalsa limitato all’importo pari a quello stabilito come tetto massimo nella clausola inserita nel contratto tra raffineria e la terza società.

E’ vero che l’assicuratore potrebbe successivamente opporre alla raffineria assicurata il pregiudizio sofferto in conseguenza di quella pattuizione contrattuale, ma la fruibilità di tale azione andrà valutata caso per caso, posto che si potrebbe obbiettare con successo che la circostanza gli fosse nota in sede di questionario assuntivo.

5) L’obbligo della manutenzione straordinaria in capo al Conduttore si può estendere anche ai casi di danni causati da eventi naturali o fatti imprevedibili e straordinari (come quello di un evento atmosferico eccezionale) aventi caratteristica, a mio avviso, della “forza maggiore” e quindi estranei alla sua sfera d’azione?

Devo premettere che quella locatizia non rientra tra le mie specializzazioni, non conoscendo a fondo la normativa speciale né l’andamento della giurisprudenza che mi figuro sia (come sempre) ondivago; ciò detto, a mio avviso il tema della “causa” del costo di riparazione (ordinaria o straordinaria che sia) non rileva rispetto agli obblighi che contrattualmente il Conduttore ha assunto verso il Locatore. Quale che sia la causa del danno, se le parti hanno stabilito che i costi di ripristino sono a carico di una esse, quest’ultima ritengo debba essere chiamata a provvedervi.

Preme sottolineare che qui si tratta di polizza danni e non di responsabilità perché costituisce un caposaldo del diritto delle assicurazioni il principio secondo il quale l’assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali dai quali non possa sorgere alcuna responsabilità.

Quanto alle spese che in proprio ne dovessero derivare, invece, credo si possa sostenere che rimangono a carico del soggetto obbligato (per legge o per contratto), fatta salva l’ipotesi che la disciplina di settore non escluda tra i “costi di riparazione straordinaria” quelli derivanti da un evento atmosferico eccezionale (quindi da una forza maggiore).

Ringrazio l’Avv. Zerbo per il suo prezioso contributo.

Tante domande e tante risposte sarebbero ancora da scrivere; le rimandiamo a futuri articoli.

Concluderei dicendo che non sempre una domanda genera una sola risposta. In questa professione ho imparato che ci sono delle situazioni in cui una domanda genera altre domande, la cui risposta, qualora ve ne fosse una, non è sempre valida “per ogni caso”.