Parametri di rischio e art. 1907 c.c. – Casi particolari

Parametri di rischio e art. 1907 c.c. – Casi particolari

Un tempo i contratti di assicurazione erano sostanzialmente standard, ben poche erano le variazioni tra le diverse polizze; tutti i contratti seguivano il medesimo schema.

Oggi la situazione è modificata; i contratti sono sempre più dissimili, le clausole più articolate, tanto da – a volte – perdere di vista la base della corretta gestione tecnica del rischio al fine della giusto calcolo del premio.

Non sono rari i casi in cui le polizze vengono scritte in modo carente, tanto da creare problemi in sede di liquidazione del danno.

Ho esaminato un contratto nel quale:

  • non esisteva una somma assicurata
  • era stabilito il criterio di valutazione del danno (a nuovo)
  • non era riportato alcun articolo sull’applicazione della regola proporzionale
  • non veniva precisato come calcolare il supplemento di indennità (che però poteva essere erogato solo a ricostruzione avvenuta)

Pur non essendo riportato l’articolo sulla proporzionale, vige (se non derogato) l’art. 1907 c.c. che recita: Assicurazione parziale. – Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Il codice – equamente – prevede che se uno non assicura l’intero bene, anche il danno non venga pagato interamente, bensì in proporzione.

Analogamente appare ragionevole che se uno assicura solamente una parte del valore a nuovo (ma non tutta), anche il supplemento di indennità venga ridotto in proporzione.

Solitamente questo viene tradotto nella seguente clausola:

Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

  1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  2. l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
  3. il supplemento di indennità che, aggiunto all’importo del danno di cui ad a., determina l’ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo;
  4. il supplemento d’indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
  5. superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo” è dato dall’intero supplemento dell’ammontare del danno;
  6. inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l’intera differenza;
  7. eguale o inferiore al momento del sinistro, diventa nullo;

Ma cosa accade se la clausola suddetta non viene riportata nel contratto?

Altro problema che insorge con alcuni contratti “non standard” (sembrerà assurdo)è la mancata indicazione della somma assicurata.

Tale circostanza, oltre che impediredi fatto l’applicazione dell’articolo 1907 c.c., pone dei seri dubbi sulla corretta valutazione del rischio: se non viene indicata una somma assicurata come può essere calcolato correttamente il premio?

Sono stati introdotti dei metodi di tassazione “semplificati” basati su parametri diversi dalla somma assicurata: alcune polizze considerano il valore del mutuo; altre i mq delle zone assicurate.

In tali casi occorre verificare sia se l’art. 1907 c.c. può essere applicato, ovvero se è necessaria una specifica normativa: ad esempio nel caso in cui vengano richiesti i mq, occorre specificare sia il metodo di misurazione delle superfici (noi tecnici sappiamo che ne esistono diversi: superficie commerciale, sviluppata, coperta, netta, lorda, etc.) sia come s’intende utilizzare tale dato (se si volesse applicare una proporzionale tra i mq dichiarati e quelli reali, occorrebbe specificarlo, atteso che il 1907 c.c. parla di valore e non di superficie).

Certo tali metodi di tassazione lasciano un po’ perplessi noi tecnici, atteso che vengono messi in relazione parametri che tra loro non hanno alcuna correlazione certa; il valore del mutuo potrebbe essere solamente una piccola parte dell’immobile assicurato; così come la superficie (comunque venga calcolata) non è automaticamente in relazione con il valore dell’immobile, atteso che i costi a mq possono variare (e di tanto) in funzione dell’immobile.

Sarebbe inevitabile considerare delle situazioni medie con risultati paradossali: se uno chiedesse un mutuo sull’1% del valore dell’immobile, potrebbe con questo assicurare l’intero stabile?

Parimenti, se il premio venisse calcolato solo sui mq, coloro che hanno un immobile di minor pregio, con finiture economiche sarebbero fortemente penalizzati rispetto a coloro che hanno una villa di superlusso a parità di superficie.

Mi permetto di suggerire, nel caso vengano ideati nuovi contratti con soluzioni innovative ed originali, di contattare un perito liquidatore esperto al fine di esaminare le ricadute in sede di definizione del danno, che – in definitiva – è il reale momento in cui viene valutata la reale qualità dell’Assicuratore, prima solamente percepita.