Furto e la fattispecie truffa

Furto e la fattispecie truffa

Un breve accenno alle varie tipologie di furto che possono essere garantite nelle polizze assicurative:

  • Furto con rottura/ scasso/rimozione dei mezzi di protezione o di chiusura esterni dei locali
    – commesso violando le difese esterne mediante forzatura , rottura e o rimozione dei sistemi di protezione e chiusura dei locali
  • Furto con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili
    – commesso con uso di chiavi false o grimaldelli o altri arnesi simili (in questo caso specifico non sempre resta traccia immediatamente visibile)
  • Furto mediante apertura di serrature elettroniche
  • commesso senza rottura o scasso, mediante utilizzo di tessere dotate di banda magnetica non originali, (le serrature dovranno essere collegabili ad una centralina di controllo atta a mappare le aperture e i tentativi di apertura
  • Furto per via diversa da quella ordinaria
  • Commesso con scalata e con superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o mediante una particolare agilità personale
  • Furto con introduzione clandestina
  • Commesso da persona che, senza destare sospetti, abbia avuto accesso e sia rimasta all’interno dei locali contenenti le cose assicurate ed abbia asportato i beni a locali chiusi e quindi mezzi di chiusura attivati.
  • Furto perpetrato da collaboratori domestici
  • Commesso o agevolato, con dolo o colpa grave, dagli addetti ai servizi domestici
  • Furto commesso dall’esterno
  • Commesso dall’esterno dei locali attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante
  • Furto con destrezza
  • Commesso con particolare abilità o sveltezza tale da eludere la normale vigilanza della persona media naturalmente tenendo conto delle condizioni specifiche in cui è stato commesso il furto; la destrezza incide sulla sfera di custodia della persona.
  • Furto con strappo o scippo
  • Commesso mediante strappo della cosa di dosso alla persona che la possiede; in questo caso la violenza è rivolta esclusivamente verso la cosa e non verso la persona che la detiene. Nel caso in cui la vittima ponga in essere una condotta di resistenza, la fattispecie assume una qualificazione di rapina
  • Rapina
  • azione commessa mediante l’uso di violenza o della minaccia alla persona, allo scopo di impossessarsi di un bene mobile altrui
  • Estorsione
  • Reato commesso da chi con l’uso di volenza alla persona o minaccia, costringe qualcuno a fare o a non fare qualcosa per trarre per se o per altri un ingiusto profitto, con altrui danno.

Il reato di truffa

Truffa è un reato commesso da chi, con artifizi o raggiri induce una persona in errore e procura per sé o per gli altri un ingiusto profitto. Quindi, la volontà di indurre qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno, cagionando un danno patrimoniale e traendone un guadagno.

Perché si configuri il reato di truffa non è sufficiente l’ignoranza altrui o una semplice bugia, bensì è necessario porre in essere “artifizi”, quindi una condotta preparata nei minimi dettagli ai danni di una persona (vittima) per conseguirne un profitto.

Uno dei casi che mi è capitato affrontare è stata la truffa ai danni di una signora anziana, così avvenuta: una donna, giovane e ben distinta, si è presentata al cancello di casa, suonando al citofono; fingendo di conoscere il figlio, con una serie di artifizi e raggiri, è riuscita a farsi aprire il cancello e ad entrare in casa, nonché a farsi consegnare dalla signora anziana, confusa, un barattolo contenente preziosi e molto denaro per un valore di circa 50 mila euro.

Queste truffe ai danni di persone “deboli”, spesso anziani, portano come conseguenza anche gravi problemi psicologici e di salute.

L’elemento indefettibile che caratterizza il delitto di truffa è la “cooperazione artificiosa della vittima” che indotta in errore dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione patrimoniale.

Un primo orientamento della giurisprudenza annovera tra gli artifizi e raggiri quelle condotte dotate di un grado di incisività e pericolosità tali da indurre la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale sfavorevole a se stessa e favorevole per il reo.

Il secondo orientamento ritiene sufficiente qualsiasi comportamento ingannatorio posto in essere dall’agente che abbia in concreto indotto in errore la parte offesa, a prescindere dall’imprudenza o leggerezza della vittima. Pertanto è sufficiente che sia ravvisabile un nesso di causalità tra il comportamento fraudolento e l’errore della vittima, in particolare quando si tratta di persona vulnerabile per età, minore capacità di reazione anche di tipo mentale, per fragilità/debolezza fisica.

Il caso citato sopra non era garantito nella polizza stipulata dall’Assicurato, che prestava solo la garanzia Furto generica.

La truffa è una fattispecie che nelle polizze non viene garantita; negli ultimi prodotti assicurativi alcune Compagnie, prestano la garanzia “truffa tra le mura domestiche” con dei limiti esigui e solamente a condizione che il soggetto truffato sia minorenne o sia una persona di età superiore ai 65 anni e soprattutto che il raggiro non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di impegni contrattuali ma riguardi solamente la sottrazione di denaro.

L’Istat per l’Anno 2018, ha registrato che i reati di truffa sono stati circa 180.000, il 15% rispetto ai reati di furto, che contano oltre un milione.

In vista di questi numeri significativi, alcune Compagnie di Assicurazioni, stanno valutando di ampliare l’offerta del mercato assicurativo, integrando i prodotti esistenti con ulteriori garanzie, estendendo la sfera di copertura non solo per il denaro contante ma anche per altri beni.