Fire Investigation e Mandato Peritale (1° Quesito): profili di compatibilità e criticità formali

Fire Investigation e Mandato Peritale (1° Quesito): profili di compatibilità e criticità formali

Nell’ambito delle perizie assicurative per gravi sinistri incendio, negli ultimi anni è sensibilmente aumentato il ricorso a professionisti specializzati nella fire investigation.
Un’elevata specializzazione in sinergia con moderne tecnologie di ricerca ed analisi, sono  sempre più spesso richieste, e quindi affiancate ai periti nell’indagine delle origini e delle modalità di sviluppo di un incendio, in un ambito eziologico di estrema complessità.
Le tecniche di intervento sono note per esperienza diretta dei casi trattati e per quanto appreso in numerosi meeting e studi di approfondimento sul tema; meno dibattuta resta invece una criticità relativa alla fire investigation che potrebbe potenzialmente compromettere l’esito di una buona perizia e di chi allo stato la rappresenta formalmente, ovvero i periti.
Il riferimento è in particolare a quanto avviene oggi in caso di gravi sinistri incendio dove con frequenza accade che:

Una delle Parti (e non un perito) incarica direttamente un proprio consulente fire investigator, il cui profilo e campo di azione non è esplicitamente regolamentato dalla polizza.     
Potrebbe formalmente risultare come un consulente che affianca uno dei periti, ma nelle procedure pratiche di accertamento non sempre ciò è facilmente gestibile, considerando che spesso l’esperto incaricato si rapporta, pur nella massima professionalità, anche direttamente con la propria vera Mandante.    
Inoltre essendo imposto da una delle Parti, è raro che l’esperto sia a priori condiviso/condivisibile da entrambe.
L’indagine sui noti acceleranti, grazie alle attuali tecnologie è ritenuta prioritaria, e qui entra in campo un ulteriore fattore fondamentale, ovvero il laboratorio di analisi che nei casi pratici è scelto unilateralmente dal fire investigator.     
Sappiamo che i fattori che influenzano l’esito di tale indagine sono numerosi (materiali preesistenti più o meno noti, modalità tempistiche e punti di prelievo, pirolisi) ed i risultati, a seconda della indispensabile contestualizzazione ed interpretazione, possono variare notevolmente.    
A mio avviso la verifica sull’eventuale presenza di acceleranti deve essere solo una prova che conferma una ricostruzione delle cause di un incendio ricavata anche da altri elementi/approfondimenti nell’ambito di una procedura ben regolamentata, oggi di fatto mancante.
A tutto ciò si aggiunge il discutibile (ovvero potenzialmente contestabile) valore probatorio di tali indagini, soprattutto nei casi in cui giungano a conclusioni diverse da quelle delle Autorità, a cui in ultima analisi di norma ci si deve poi rimettere per le determinazioni ufficiali del caso.

Personalmente non ritengo che la soluzione ideale sia il semplice rispetto del mandato di polizza, perché in caso di disaccordo, potenzialmente probabile, si potrebbe arrivare anche a tre fire investigator e tre laboratori distinti (uno per perito per un totale di 9 soggetti), mentre restano fondamentali le determinazioni delle Autorità, le cui tempistiche di coinvolgimento (es ATP) non sempre sono compatibili con un’inevitabile alterazione dello stato dei luoghi per messa in sicurezza, rischi ambientali, necessità di ripresa dell’attività e contenimento dei danni indiretti.
Tale scenario si ripresenta anche in assenza di perizia formale e con complessità ancor più elevata, quando si incontrano molteplici Contraenti ed Assicurati coinvolti in un unico sinistro (es: logistica), con diverse necessità ed interessi, anche rispetto alla determinazione delle responsabilità del caso.

Quando una fire investigation coinvolge diversi soggetti e l’interpretazione di alcuni dati di laboratorio non può essere svolta in autonomia dal perito ma diventa poi determinante rispetto all’esito dell’indagine, la risposta al primo quesito di polizza formalmente resta in carico al perito, ma di fatto è basata sul lavoro di terzi.
In tal caso si può ancora ritenere superflua una più precisa regolamentazione, ovvero un aggiornamento delle norme di polizza, anche rispetto ai profili giuridici della questione?

La tematica mi sembra particolarmente interessante per meritare un prossimo approfondimento che veda in fase dibattimentale il necessario e prezioso contributo tecnico e giuridico di tutti gli associati, per quelle che sono le rispettive esperienze professionali in argomento.

Marco Balzarini