Differenza primaria tra Profitto lordo e Margine di contribuzione

Differenza primaria tra Profitto lordo e Margine di contribuzione

Le differenze tra le garanzie per Danni da Interruzione di Attività nella forma Profitto Lordo o Margine di Contribuzione sono un argomento sempre attuale, per il quale mi permetto di proporre una personale chiave di interpretazione.

A mio parere, la differenza primaria in termini di risultato economico tra le forme di garanzia Profitto Lordo e Margine di Contribuzione insiste sull’imperfezione insita negli specifici algoritmi di calcolo dell’indennizzo (imperfezione anche intesa come parziale inapplicabilità degli stessi rispetto ai casi reali) che nella finalità di modellizzare un contesto multi-variabile complesso, impongono approssimazioni (ma anche inesattezze) che portano il risultato a divergere dal danno effettivo.

In funzione della forma di garanzia, ovvero dello specifico algoritmo applicato, tali divergenze risultano di diversa natura ed impatto economico, andando così a costituire la primaria differenza economica tra gli indennizzi calcolati.

L’applicazione dei correttivi / aggiustamenti finalizzati alla determinazione del vero ed unico danno reale consente di annullare parzialmente od integralmente tali imperfezioni dell’algoritmo base, e pertanto le Parti dovrebbero essere invitate ad interpretare la polizza in misura estensiva (ovvero meno rigida e meno letterale) condividendo “giusti” correttivi, anche laddove il contratto non lo prescriva in maniera esplicita (es: Condizione Particolare “Attività divisa per reparti”).

Di conseguenza la differenza primaria tra Profitto Lordo e Margine di Contribuzione non è da ricercare in un plus caratteristico di una o dell’altra polizza, ma si riduce proporzionalmente con l’aumentare del grado di estensione e condivisione degli aggiustamenti , permettendo così di convergere verso l’ unico comune danno reale che entrambe le polizze dovrebbero garantire .

Su tali premesse si potrebbe pertanto sostenere che, nei contesti reali, il fattore discriminante più significativo tra le due forme di garanzia sono proprio gli aggiustamenti possibili ed il grado di applicazione degli stessi stabilito dal collegio peritale e delle Parti.

Consapevole del fatto che tale impostazione non potrà necessariamente essere condivisa da tutti gli “addetti ai lavori”, ritengo imprescindibile un approfondimento della tematica che influenza quotidianamente la liquidazione dei danni da interruzione di attività, e che in virtù del predetto orientamento suggerito potrebbe ridurre le barriere tra contesto reale e contesto teorico-assicurativo.

 

Note:
Altre differenze secondarie (ma non trascurabili) permangono a prescindere da quanto sopra esposto.
Es 1: requisiti e modalità di applicazione della riduzione proporzionale per insufficienza della somma assicurata.
Es 2: tipologia di leeway per incremento somma assicurata