Codice Deontologico

Codice Deontologico

flag-englishCODICE DEL SOCIO A.I.P.A.I.
Norme di etica professionale

ART. I
Il Socio, nell’espletamento del proprio mandato peritale, deve osservare scrupolosamente le norme dell’etica professionale in generale e quelle di un retto comportamento in particolare, assecondando gli scopi dell’Associazione contenuti nell’art. 3 dello Statuto e si impegna a compiere coscienziosamente il suo mandato professionale, con onestà, obiettività, indipendenza, sollecitudine, competenza e dignità.
I Soci che, a qualunque titolo, fanno parte di società/associazioni di professionisti, sono impegnati a fare in modo che gli incarichi che dovessero pervenire direttamente alla società di appartenenza vengano svolti, a tutela dell’utente, esclusivamente da essi stessi o da persone che collaborano con loro e che essi ritengono essere in possesso dei requisiti necessari a svolgere l’attività richiesta in modo idoneo. In ogni caso, spetterà solo
ed esclusivamente ai Soci interessati rispondere dell’operato di dette persone.

ART. 2
Nell’esercizio delle prestazioni il Socio deve attenersi ad una chiara condotta morale e osservare una irreprensibile correttezza professionale. Questo comporta l’obbligo di ogni Socio di essere preparato coscienziosamente nel campo degli incarichi che assume e pronto per l’adempimento dei relativi impegni.

ART. 3
Il Socio deve astenersi dall’assumere incarichi in condizione di incompatibilità o di conflitto di interesse.
ART. 4
Il Socio, in qualunque forma egli espleti il suo mandato, deve improntare i rapporti verso i sui contraddittori. Soci o non dell’A.I.P.A.I., a lealtà, correttezza e reciproco rispetto.

ART. 5
Il Socio deve astenersi dai compiere azioni anche solo indirettamente tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per ricevere o abbiano ricevuto incarichi di lavoro.

ART. 6
Il Socio che sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informarne l’interessato ed accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze; in difetto, potrà assumere l’incarico solo se autorizzato dal Presidente dell’A.I.P.A.I., coadiuvato da due Consiglieri di sua scelta, al quale verrà sottoposta la questione.

ART. 7
Il Socio deve astenersi da apprezzamenti critici denigratori nei confronti dei colleghi e del loro operato. Quando sia chiamato a dare un giudizio professionale sull’opera di un collega, deve evitare espressioni sconvenienti e limitarsi a valutazioni oggettive.

ART. 8
Il Socio deve astenersi da ogni azione tendente all’accaparramento della clientela e degli incarichi e dai sollecitare il proprio intervento in occasione di un sinistro sia per guadagno che a titolo gratuito.

ART. 9
Il Socio che, per motivi professionali, ritenga di dover promuovere causa civile contro un altro Socio dell’A.I.P.A.I., deve informarne preventivamente il Consiglio dell’Associazione ed averne l’autorizzazione.

ART. 10
Il Socio deve improntare alla massima lealtà e correttezza i suoi rapporti con i Mandanti, espletando diligentemente l’incarico avuto, tutelandone gli interessi legittimi.

ART. 11
Il Socio deve rifiutarsi di sottostare alla volontà di chiunque intenda fargli compiere od avallare azioni professionali scorrette od anche solo che non corrispondano al suo giudizio.

ART. 12
Il Socio è tenuto al segreto professionale e deve farlo osservare pure ai suoi dipendenti e/o collaboratori.

ART. 13
Il Socio che intenda recedere dal mandato avuto può farlo solo per gravi motivi d’indole fisica o per sopravvenuti impedimenti di ordine etico, dopo aver informato le Parti della sua decisione ed aver preso i provvedimenti idonei a non danneggiare l’istituto della perizia.

ART. 14 Il Socio non utilizzerà incarichi pubblici, sindacali, funzioni amministrative e politiche che dovesse svolgere fuori dall’ambito della propria professione di perito, allo scopo di accrescere la propria clientela.

Norme di retto comportamento

ART. 15
Il Socio deve attenersi al concetto che l’istituto della perizia ha per scopo di sottrarre al giudizio interessato delle Parti, la valutazione dei diritti di una di esse nei confronti dell’altra, deferendola alla coscienza ed alla competenza imparziale dei periti, allo scopo nominati; i periti sono impegnati di fronte al problema e non di fronte alle persone che si trovano dietro di esso.
ART. 16
Il Socio si impegna a tutelare gli interessi legittimi del proprio Mandante nei limiti dei precetti di obiettività e fedele constatazione dei fatti e di valutazione economica, corretta al limite di ogni ragionevole dubbio, respingendo qualsiasi allettamento a sostenere tesi di puro comodo del proprio Mandante.

ART. 17
Il Socio deve tenere comportamento corretto e leale nei confronti di entrambe le Parti e dei colleghi di incarico, conservando libertà ed indipendenza dì giudizio nei confronti di tutti e ciò non solo nella sostanza, ma anche nella forma.

ART. 18
Il Socio non deve proporre all’altra Parte né sollecitare che la nomina del perito suo contradditore cada su di un determinato professionista, Socio o non dell’A.I.P.A.I.

ART. 19
Il Socio può chiedere l’intervento del terzo perito preventivamente nominato solo nei casi di fondata necessità.
ART. 20
Il Socio, anche nel caso in cui le circostanze rendessero necessari suoi contatti diretti col Mandante del proprio collega di incarico, deve informarne quest’ultimo e per nessuna ragione estrometterlo. Nel caso in cui il Socio venga a conoscenza di trattative dirette fra le Parti a mandato non ancora ultimato, deve informare della cosa il proprio contraddittore.

ART. 21
Il Socio, designato terzo perito, non deve esprimere giudizi sul sinistro in questione se non dopo il suo intervento e, naturalmente, nell’ambito esclusivo del Collegio. Egli deve osservare, con particolare scrupolo e sensibilità, le norme del precedente art. 17 ed evitare che la sua funzione di terzo perito possa essere influenzata dal comportamento interessato delle Parti, agendo in modo che la sua autonomia non venga menomata nemmeno in apparenza.

ART. 22
Il Socio non deve fare pubblicità della sua attività e competenza e, in particolare, non deve esprimere giudizi su altri periti allo scopo di mettere in risalto le proprie abilità presunte o reali. È facoltà di dare comunicazioni informative in ordine alla propria attività nel rispetto delle normative europee vigenti per quanto concerne le professioni.

ART. 23
Il Socio deve avere ben radicato il concetto che egli è un libero professionista al quale è inibita ogni attività imprenditoriale incompatibile colle norme statutarie dell’A.I.P.A.I.; egli deve pertanto astenersi da ogni operazione che potrebbe condurlo, direttamente o indirettamente, a ricevere qualsiasi provvigione, sconto, facilitazione o doni; deve considerare incompatibile con la sua indipendenza qualsiasi sua azione quale broker o agente di assicurazione. Però può mettere a disposizione del suo Cliente la sua competenza affinché la descrizione di rischi sia tecnicamente corretta ai fini della stipulazione di contratti di assicurazione.
ART. 24
Il Socio deve essere remunerato esclusivamente dall’interesse rappresentato ed il compenso sarà costituito dall’onorario e dal rimborso delle spese; il Socio terzo perito, deve essere remunerato in base a quanto previsto dal contratto assicurativo e dalle norme di legge.

ART. 25
Il Socio che non si attiene alle norme dell’etica professionale verrà sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo. Le infrazioni commesse dai Soci saranno sottoposte alle sanzioni previste dall’art. 7 del Titolo III del Regolamento. La procedura da seguire è la stessa prevista nello stesso art. 7 del predetto Titolo III del Regolamento.
Norma Transitoria

Viene confermata la piena validità della nomina avvenuta all’unanimità nell’Assemblea nazionale A.I.P.AI. di Firenze del 15 maggio 2000, di cui al punto I° dell’O.D.G., di Marco Cincotti a Presidente d’Onore.